Lexipedia

AS 2016 4179

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 26 ottobre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. i e j Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: i. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016: dell’1,25 per cento al minimo; j. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2017: dell’1 per cento al minimo.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 831.441.1

2016-2025 4179

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2016

4180