AS 2016 5131
Ordinanza sulla segnaletica stradale
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Modifica del 16 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Art. 67 cpv. 1 lett. i e 3 1 Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istru- zioni dati: i. dal personale di veicoli appositamente contrassegnati per l’accompagna- mento di veicoli e trasporti speciali. 3 Per far regolare la circolazione dai pattugliatori scolastici, dal personale di un’azienda o dai cadetti (cpv. 1 lett. c), da servizi della circolazione privati (cpv. 1 lett. h) nonché dal personale di veicoli d’accompagnamento contrassegnati (cpv. 1 lett. i) occorre il permesso dell’autorità cantonale di polizia. Questa dà gli ordini necessari; essa può delegare la sua competenza alle autorità locali di polizia.
Art. 82 cpv. 5bis 5bis Sui veicoli circolanti o fermi sulla carreggiata possono essere utilizzate frecce di rientro gialle a sorgente luminosa.
Art. 103 cpv. 5 5 La presenza di particolari pericoli può essere indicata mediante il segnale «Altri pericoli» (1.30) anche su pannelli a messaggio variabile di veicoli, circolanti o fermi sulla carreggiata, di manutenzione o d’accompagnamento di veicoli e trasporti speciali.
1 RS 741.21
2016-1720 5131
Segnaletica stradale. O RU 2016
Art. 104 cpv. 1 1 L’autorità ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni. Sono riservati l’obbligo degli utenti della strada di segnalare ostacoli sulla carreggiata (art. 4 cpv. 1 LCStr; art. 23 e 54 ONC 2), la competenza della polizia di collocare i segnali necessari nella misura in cui è autorizzata a ordinare provvedimenti di pro- pria iniziativa (art. 107 cpv. 4; art. 3 cpv. 6 LCStr) nonché la competenza del perso- nale di veicoli d’accompagnamento di esporre su pannelli a messaggio variabile il segnale «Altri pericoli» (1.30; art. 103 cpv. 5).
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.
16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 741.11
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