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AS 2016 971

Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti

Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM)

Modifica dell’11 marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla pubblicità dei medicamenti è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 5, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c

5 I medicamenti delle categorie di dispensazione C e D devono essere presentati

nella pubblicità inequivocabilmente come medicamenti. La pubblicità per questi medicamenti deve contenere almeno le seguenti indicazioni: c. l’avvertenza esplicita e ben leggibile:

1. per i medicamenti accompagnati da un foglietto illustrativo: «È un

medicamento omologato. Leggere il foglietto illustrativo.», oppure

2. per i medicamenti senza foglietto illustrativo: «È un medicamento omo-

logato. Leggere i dati riportati sull’imballaggio.»;

Art. 17 cpv. 1 primo periodo, 2 primo periodo e 3 primo periodo 1 Al termine di spot pubblicitari televisivi nonché nella pubblicità cinematografica deve essere visualizzata una dicitura con l’avvertenza seguente: «È un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo» per i medi- camenti accompagnati da un foglietto illustrativo oppure: «È un medicamento omo- logato. Rivolgersi allo specialista e leggere i dati riportati sull'imballaggio» per i medicamenti senza foglietto illustrativo. … 2 Gli spot radiofonici devono essere seguiti dall’avvertenza: «… [nome del prepara- to] è un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo» per i medicamenti accompagnati da un foglietto illustrativo oppure: «[nome del preparato] è un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e

1 RS 812.212.5

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Pubblicità dei medicamenti. O RU 2016

leggere i dati riportati sull’imballaggio» per i medicamenti senza foglietto illustra- tivo. … 3 Al termine di spot pubblicitari su pannelli elettronici luminosi deve essere visualiz- zata una dicitura con l’avvertenza seguente: «È un medicamento omologato. Rivol- gersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo» per i medicamenti accompa- gnati da un foglietto illustrativo oppure: «È un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere i dati riportati sull’imballaggio» per i medicamenti senza foglietto illustrativo. …

Art. 17a Pubblicità con l’indicazione di medicamento omologato 1 Tutta la pubblicità per i medicamenti delle categorie di dispensazione C e D deve recare l’indicazione di medicamento omologato, utilizzando i testi di cui agli articoli

2 Può essere aggiunta la rappresentazione grafica riprodotta nell’allegato.

Art. 22 lett. p Abrogata

Art. 25b Disposizione transitoria della modifica dell’11 marzo 2016 La pubblicità destinata al pubblico per medicamenti delle categorie di dispensazione C e D può continuare a essere diffusa secondo i previgenti articoli 16 capoverso 5 lettera c e 17 fino al 1° aprile 2019.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

11 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Amman Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 17a cpv. 2)

Rappresentazione grafica per la pubblicità con l’indicazione di medicamento omologato

Medicamento omologato

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