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AS 2017 1671

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)

Modifica del 3 marzo 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2

1 La presente ordinanza si applica:

a. all’importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dalla Norvegia nonché all’esportazione di ani- mali e prodotti animali verso tali Stati; b. all’importazione e al transito di animali d’acquacoltura nonché di prodotti animali, esclusi sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e all’espor- tazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda. 2 L’importazione e il transito di animali, esclusi quelli d’acquacoltura, nonché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e l’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda sono disciplinati nell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT).

2016-3197 1671

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2017 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O

Art. 4 lett. fbis Nella presente ordinanza si intende per: fbis. sistema «e-dec»: sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dal- l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la dichiarazione doga- nale in virtù dell’articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20053 sul- le dogane (LD);

Art. 5a Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi

1 L’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è vietata.

2 È consentita:

a. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che:

1. provengono dalla caccia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del regola-

mento (CE) n. 1007/20094, e

2. sono accompagnati da un certificato secondo l’articolo 4 e l’allegato del

regolamento di esecuzione (UE) 2015/18505 emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea; b. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi destinati al consumo priva- to; c. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi come masserizie di trasloco; d. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca.

Art. 13 cpv. 2 2 In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del certificato sanitario secondo TRACES oppure dell’autorizza- zione dell’USAV.

Art. 34 Controllo dell’importazione e del transito 1 In caso di partite importate di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e stru- zioniformi notificate al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e

3 RS 631.0 4 Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settem- bre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1. 5 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, nuovo testo giusta la GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.

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nel sistema informatico OITE (art. 42a). Con il confronto dei dati si verifica se esistono il certificato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti. 2 In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi non notificate tramite il sistema «e-dec», l’AFD controlla in funzione dei rischi se sono accompagnate dai certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti. 3 Nelle restanti partite importate e in transito l’AFD può controllare a campione se sono provviste dei documenti di accompagnamento necessari.

Art. 36a Misure al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» Se dall’esame secondo l’articolo 34 capoverso 1 emerge che non esistono il certifi- cato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti, è inviata automaticamente una notifica all’autorità cantonale competente nel luogo dell’azienda di destinazione.

Art. 41a Collegamento Il collegamento di TRACES con il sistema «e-dec» è disciplinato dall’articolo 101a OITE-PT6.

Titolo prima dell’art. 42a Sezione 7a: Sistema informatico OITE

1 Per l’importazione e l’esportazione di animali e prodotti animali di cui alla pre- sente ordinanza il sistema informatico OITE contiene i dati di cui all’articolo 102b OITE-PT7 nonché i dati sull’esportatore.

2 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 102° e 102c–102i OITE-PT.

Art. 47 frase introduttiva Il veterinario cantonale o il chimico cantonale notifica all’autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari, in particolare quelle concernenti:

6 RS 916.443.10 7 RS 916.443.10

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

3 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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