AS 2017 2589
Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati
Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
Modifica del 22 marzo 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 lett. a 2 Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere risanato se: a. nelle captazioni di acqua sotterranea d’interesse pubblico vengono accertate sostanze provenienti dal sito suscettibili di inquinare le acque, in concentra- zioni che superano il limite di accertamento;
Art. 11 Protezione contro l’inquinamento atmosferico 1 Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. 2 Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.
Art. 16 cpv. 2 Abrogato
1 RS 814.680
2016-0357 2589
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Art. 21 cpv. 1, secondo periodo
1 … Alla fine di ogni anno civile comunicano all’UFAM le informazioni di cui
all’articolo 5 capoversi 3 e 5 e all’articolo 6, e le informazioni di cui all’articolo 17 relative ai siti risanati.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
22 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 9 e 10)
Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque
Inserimento di «ammonio», «nitriti» e «cloruro di vinile»
Sostanza Valore di concentrazione
Composti inorganici … Ammonio** 0.5 mg NH4+/l … Nitriti** 0.1 mg NO2-/l … Composti organici … – Cloruro di vinile* 0.5 g/l * Valutazione giusta il capoverso 4. ** Si applica solo per le acque superficiali.
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