Lexipedia

AS 2017 3459

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

del 9 giugno 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo del Registro federale degli edifici e delle abitazioni 1 L’Ufficio federale di statistica (UST) tiene per scopi di statistica, ricerca o pianifi- cazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) come sistema informativo di riferimento.

2 Il REA serve anche all’esecuzione di altri compiti legali.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. progetto di costruzione: oggetto che richiede un’autorizzazione edilizia se- condo l’articolo 22 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio (LPT); b. edificio: costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l’abitazione, il lavoro, la for- mazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto; c. abitazione: insieme di locali secondo la definizione dell’articolo 2 capoverso

1 della legge del 20 marzo 20153 sulle abitazioni secondarie (LASec);

RS 431.841

2016-2291 3459

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

d. entrata dell’edificio: accesso all’edificio dall’esterno; l’entrata è identificata dall’indirizzo dell’edificio; e. indirizzo dell’edificio: indicazione dell’indirizzo secondo l’articolo 26b dell’ordinanza del 21 maggio 20084 sui nomi geografici (ONGeo) e coordi- nate dell’indirizzo dell’edificio.

Sezione 2: Organizzazione, gestione e contenuto del REA

Art. 3 Compiti dell’UST 1 L’UST gestisce, aggiorna e pubblica regolarmente un catalogo delle caratteristiche del REA che contiene le modalità, le nomenclature e le liste di codici. A questo scopo collabora con i servizi federali, cantonali e comunali che utilizzano il REA. 2 Dopo avere consultato i Cantoni definisce le esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare. 3 Definisce, per gli identificatori e le caratteristiche contenuti nel REA, le modalità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti.

4 Emana, in collaborazione con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e

l’Ufficio federale di topografia, una direttiva sulla definizione degli edifici di cui all’articolo 2 lettera b, allo scopo di garantire una gestione standardizzata dei dati contenuti del REA.

Art. 4 Collaborazione dell’UST con altri servizi L’UST lavora in collaborazione con: a. i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; b. gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni; c. i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; d. i servizi cantonali di coordinamento; e. i servizi cantonali e comunali incaricati dei registri riconosciuti.

Art. 5 Compiti dei Cantoni

1 Ogni Cantone designa un servizio responsabile del coordinamento delle attività

connesse al REA e comunica all’UST quali sono i servizi responsabili dell’aggiorna- mento dei dati. 2 D’intesa con l’UST, il servizio cantonale di coordinamento si assicura che i dati del REA siano aggiornati regolarmente.

4 RS 510.625

3460

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

Art. 6 Registri cantonali e comunali riconosciuti 1 L’UST può delegare ai Cantoni o alle grandi città che gestiscono un registro (rico- nosciuto) il controllo della qualità e il supporto ai servizi responsabili dell’aggiorna- mento dei dati, a condizione che tale registro: a. sia fondato su una base legale, cantonale o comunale, che ne disciplini il funzionamento e ne designi il servizio incaricato; b. sia conforme alle esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare secondo l’articolo 3 capoverso 2; c. comprenda almeno 25 000 edifici e 100 000 abitazioni o contenga tutti i dati di un Cantone. 2 Se queste condizioni sono adempiute, l’UST stipula una convenzione con il servi- zio incaricato del registro e versa un’indennità finanziaria annua. Questa indennità è costituta da un importo di base massimo di 5000 franchi per registro e da un impor- to, calcolato in base al numero di edifici e abitazioni, di 15 centesimi per edificio con uso abitativo, 5 centesimi per edificio senza uso abitativo e 1 centesimo per abitazione. Quale importo minimo è garantita l’indennità versata nel 2016.

Art. 7 Oggetti registrati nel REA

1 Nel REA sono registrati gli oggetti seguenti:

a. i progetti di costruzione, al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia; b. tutti gli edifici con le loro entrate (compresi gli indirizzi) e, nel caso degli edifici con uso abitativo, le rispettive abitazioni; c. altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione. 2 Gli edifici progettati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia. 3 L’UST definisce nel catalogo delle caratteristiche in quali casi gli oggetti di cui al capoverso 1 sono esonerati dalla registrazione nel REA. 4 Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari soggetti all’ordinanza del 2 maggio 19905 concernente la protezione delle opere militari non sono registrati nel REA.

Art. 8 Informazioni registrate nel REA 1 Per ogni progetto di costruzione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:

a. identificatore dei progetti di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST; b. Comune politico; c. riferimento ai fondi; d. descrizione del progetto di costruzione;

5 RS 510.518.1

3461

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

e. committente; f. genere di lavori; g. costi del progetto; h. stato del progetto (stato di avanzamento del progetto); i. tipo di deroga all’autorizzazione edilizia; j. numero di edifici del progetto di costruzione; k. numero di abitazioni del progetto di costruzione.

2 Per ogni edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti:

a. identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST; b. numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal comune; c. identificatore dell’entrata dell’edificio (EDID) attribuito dall’UST; d. Comune politico; e. riferimento ai fondi; f. indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo6; g. categoria dell’edificio; h. stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito); i. data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio; j. dimensioni dell’edificio (superfici, volumi); k. struttura dell’edificio (numero di piani); l. installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifu- gio); m. appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomu- nali.

3 Per ogni abitazione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:

a. identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST; b. numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal comune; c. riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani; d. ubicazione dell’abitazione nell’edificio; e. data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abita- zione; f. stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito); g. dimensioni dell’abitazione (superficie); h. struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani);

6 RS 510.625

3462

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

i. destinazione dell’abitazione; j. limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec). 4 Un’informazione secondo i capoversi 1–3 può essere suddivisa in una o più carat- teristiche. 5 Nel catalogo delle caratteristiche l’UST può dichiarare alcune caratteristiche facol- tative.

6 L’UST può fare figurare nel REA caratteristiche o indicazioni complementari

necessarie a tenere il registro o a effettuare elaborazioni statistiche. Queste informa- zioni non sono accessibili a terzi.

Art. 9 Fonti dei dati 1 Le fonti sono in primo luogo i dati ammnistrativi della Confederazione, dei Canto- ni e dei Comuni, che possono fornire le informazioni di cui all’articolo 8 capo- versi 1–3. 2 Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utiliz- zate in particolare le fonti seguenti: a. fascicoli dei Cantoni e dei Comuni concernenti le autorizzazioni edilizie e i collaudi dei lavori; b. serie di dati di base della misurazione ufficiale; c. serie di dati di base dei registri fondiari cantonali; d. dati di riferimento relativi agli edifici e alle abitazioni per la determinazione del valore fiscale; e. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali; f. raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione, dei fornitori di elettricità e di gas nonché dei gestori delle reti di riscaldamento a distanza; g. notifiche di committenti, architetti, proprietari e società di gestione immobi- liare; h. dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l’utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche; i. dati rilevati in occasione di controlli cantonali e comunali di impianti di combustione; j. dati rilevati per il rilascio di certificati energetici cantonali degli edifici (CECE). 3 Per l’aggiornamento del REA i dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi gratuitamente a disposizione dall’UST o da un servizio incaricato di un registro riconosciuto.

7 RS 431.012.1

3463

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

4 Le persone fisiche o giuridiche e le istituzioni con compiti di diritto pubblico sono tenute a fornire le informazioni di cui all’articolo 8.

Art. 10 Aggiornamento dei registri 1 I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati registrano in modo costante nel REA o in un registro riconosciuto tutte le informazioni relative ai progetti di costruzione, agli edifici e alle abitazioni secondo l’articolo 8. L’aggiornamento deve essere formalmente concluso al più tardi alla fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni. 2 I servizi incaricati dei registri riconosciuti trasmettono all’UST i dati sugli edifici e sulle abitazioni almeno una volta al mese. La trasmissione e l’importazione dei dati avvengono per quanto possibile in modo standardizzato e automatizzato.

Art. 11 Supporto ai Comuni

1 In collaborazione con i servizi cantonali di coordinamento, l’UST assicura un

supporto ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro non collegato a un registro riconosciuto. 2 Il servizio incaricato di un registro riconosciuto fornisce supporto nella loro attività ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro, i quali aggiornano le loro informazioni nel registro riconosciuto corrispondente, e definisce in quale forma le informazioni necessarie devono essere introdotte nel registro riconosciuto.

Art. 12 Controllo e correzione dei dati 1 L’UST verifica la qualità dei dati destinati alla registrazione elettronica nel REA che sono estratti dai registri riconosciuti e da tutte le altre fonti. 2 Mette a disposizione un servizio di verifica automatizzato volto a garantire che i dati trasmessi dai registri riconosciuti soddisfino le esigenze qualitative di cui all’articolo 3 capoverso 2. 3 Verifica inoltre regolarmente la qualità dei dati del REA e notifica al servizio responsabile del loro aggiornamento o al servizio incaricato di un registro ricono- sciuto, a scopo di rielaborazione, le anomalie e gli errori riscontrati. 4 Se i dati registrati risultano incompleti o errati oppure se presentano anomalie l’UST ne ordina la correzione fissando un termine per provvedervi.

Art. 13 Interfacce 1 L’UST mette a disposizione dei servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati del REA un’applicazione informatica per la registrazione e la gestione dei dati. 2 Stabilisce le interfacce per lo scambio di dati tra il REA e i registri riconosciuti come anche tra il REA e i Comuni che non sono collegati a un registro riconosciuto. Prima di apportare modifiche, consulta i servizi incaricati dei registri riconosciuti. Per l’applicazione concede scadenze appropriate.

3464

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

Sezione 3: Impiego e comunicazione dei dati

Art. 14 Impiego dei dati per scopi statistici da parte dell’UST

1 Il REA funge da base per le rilevazioni statistiche dell’UST.

2 Sulla scorta dei dati del REA l’UST può in particolare:

a. realizzare elaborazioni statistiche; b. estrarre campioni per rilevazioni in tutti i settori statistici.

Art. 15 Impiego e comunicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione e per l’esecuzione di compiti legali 1 L’UST consente di accedere on line ai dati del REA per eseguire lavori statistici, di ricerca e di pianificazione nonché per l’esecuzione di compiti legali: a. ai servizi statistici e ai centri di ricerca federali, cantonali e comunali; b. ad altri servizi pubblici, istituzioni di diritto pubblico e terzi incaricati da un servizio pubblico. 2 L’accesso ai dati è possibile previa domanda scritta e motivata indirizzata all’UST.

3 L’accesso è limitato ai dati che riguardano il territorio del servizio secondo il capoverso 1 e ai dati necessari per l’esecuzione di un compito legale. 4 Su richiesta l’UST può trasmettere dati dei livelli di autorizzazione all’accesso A e B secondo l’allegato 1 risultanti da elaborazioni individuali. 5 I dati del livello di autorizzazione all’accesso B secondo l’allegato 1 devono essere distrutti una volta ultimato il compito legale. 6 I servizi che beneficiano di un’autorizzazione d’accesso secondo il capoverso 1 possono comunicare i dati a terzi se la loro legislazione cantonale lo prevede e se i terzi necessitano i dati per scopi di statistica, ricerca, pianificazione o l’esecuzione di un compito legale. Il trattamento dei dati da parte di terzi deve avvenire conforme- mente alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 16 Pubblicazione dei dati del REA L’UST pubblica in Internet i dati del REA del livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1.

Art. 17 Emolumenti

1 L’impiego dei dati messi a disposizione in Internet è gratuito.

2 L’accesso ai dati del REA per i servizi che beneficiano di un’autorizzazione se- condo l’articolo 15 capoverso 1 è gratuito. 3È riscosso un emolumento per il ricevimento di dati del REA risultanti da un’elaborazione individuale.

3465

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

4 La riscossione degli emolumenti da parte dell’UST è disciplinata nell’ordinanza del 25 giugno 20038 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Sezione 4: Sicurezza dei dati

Art. 18 La sicurezza dei dati è disciplinata nell’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e nell’ordinanza del 9 dicembre 201110 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 20 Disposizioni transitorie Gli edifici senza uso abitativo che non sono ancora registrati nel REA devono esser- vi registrati entro il 31 dicembre 2020. L’UST elabora in collaborazione con i Can- toni e i servizi delle misurazioni catastali una procedura per il trasferimento di tali dati.

Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

9 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 RS 431.09 9 RS 235.11 10 RS 172.010.58

3466

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

Allegato 1 (art. 15 e 16)

Accesso ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni Livelli di autorizzazione all’accesso Livello A / B / C Livello A – dati accessibili al pubblico Livello B – dati accessibili con restrizioni Livello C – dati non accessibili

Informazioni concernenti gli edifici Identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST A Numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal comune A Comune politico A Riferimento ai fondi A Indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo11 A Categoria dell’edificio A Stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito) A Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio A Dimensioni dell’edificio (superfici, volumi) A Struttura dell’edificio (numero di piani) A Installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifugio) B Appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali B infracomunali Persona di riferimento per l’edificio C

Informazioni concernenti le abitazioni Identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST A Numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal comune A Riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani B Ubicazione dell’abitazione nell’edificio A Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione B Stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito) A Dimensioni dell’abitazione (superficie) B Struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani) B Destinazione dell’abitazione (secondo la LASec 12) B Limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec) B

Informazioni concernenti i progetti di costruzione Identificatore del progetto di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST B Comune politico B Riferimento ai fondi B

11 RS 510.625 12 RS 702

3467

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

Livelli di autorizzazione all’accesso Livello A / B / C Livello A – dati accessibili al pubblico Livello B – dati accessibili con restrizioni Livello C – dati non accessibili

Descrizione del progetto di costruzione B Committente C Genere di lavori B Costi del progetto B Stato del progetto (stato di avanzamento del progetto) B Tipo di deroga all’autorizzazione edilizia B Numero di edifici del progetto di costruzione B Numero di abitazioni del progetto di costruzione B

3468

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

Allegato 2 (art. 19)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I L’ordinanza del 31 maggio 200013 sul Registro federale degli edifici e delle abita- zioni è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 30 giugno 199314 sulle rilevazioni statistiche

Allegato, n. 41, rubrica «Periodicità» e n. 42, rubrica «Periodicità»

41. Statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa

… … Periodicità: Trimestrale conformemente all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 201715 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni; annuale per i servizi di rilevazione selezionati … …

42. Statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa

… … Periodicità: Trimestrale conformemente all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 201716 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni … …

13 RU 2000 1555, 2004 3367, 2005 3381, 2007 3399 6719, 2012 4707 14 RS 431.012.1 15 RS 431.841 16 RS 431.841

3469

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

2. Ordinanza del 21 maggio 200817 sulla geoinformazione

Art. 36 lett. f L’Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali: f. servizi degli indirizzi.

Allegato 1, identificatori 9 (modifica), 196 e 197 (nuovi)

Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

... ... ... ... ... ... ... ... Registro federale degli RS 431.01 UST A X 9 edifici e delle abitazioni: art. 10 dati con livello di autoriz- RS 431.841 zazione all’accesso A art. 1 ss. secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 giugno 201718 sul Regi- stro federale degli edifici e delle abitazioni ... ... ... ... ... ... ... ... Elenco ufficiale delle vie RS 510.625 swisstopo X A X 196 art. 26a Elenco ufficiale degli RS 510.625 swisstopo X A X 197 indirizzi degli edifici art. 26c

3. Ordinanza del 21 maggio 200819 sui nomi geografici

Art. 3 lett. a Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. nomi geografici: nomi di Comuni, località, vie, edifici, stazioni e oggetti topografici;

17 RS 510.620 18 RS 431.841 19 RS 510.625

3470

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

Art. 25 Principi 1 Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.

2 Se non esistono vie, strade o piazze da denominare, possono essere utilizzate zone provviste di denominazione. 3 L’ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

Art. 26a Elenco ufficiale

1 L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale delle vie.

2 L’elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell’articolo 3 lettera f i dati seguenti:

a. un identificatore univoco (ESID); b. un nome di via univoco per località, eventualmente in più lingue nelle regio- ni plurilingue; c. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 24); d. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19); e. l’ubicazione geografica della via; f. lo stato di realizzazione della via; g. lo stato dell’oggetto «via». 3 L’Ufficio federale di statistica comunica all’Ufficio federale di topografia i dati di cui al capoverso 2 e, periodicamente, tutte le modifiche. 4 L’elenco ufficiale delle vie è vincolante per le autorità ad eccezione dei dati di cui al capoverso 2 lettera e.

Titolo prima dell’art. 26b Sezione 6a: Indirizzi degli edifici

Art. 26b Principi

1 L’indirizzo di un edificio è definito dai dati seguenti:

a. un identificatore univoco (EGAID); b. identificatore dell’edificio (EGID) e identificatore dell’entrata dell’edificio (EDID) secondo il Registro degli edifici e delle abitazioni (REA); c. numero civico (numero di polizia) secondo la legislazione cantonale; d. nome dell’edificio, se l’edificio è provvisto di un nome particolare, comu- nemente noto; e. il rispettivo nome della via presente nell’elenco ufficiale (art. 26a);

3471

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

f. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 24); g. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19); h. l’ubicazione geografica (punto di riferimento); i. lo stato dell’oggetto «indirizzo dell’edificio».

2 Ciascuno degli edifici seguenti ai sensi del REA riceve uno o più indirizzi:

a. edifici esistenti; b. edifici autorizzati conformemente alla legislazione cantonale in materia di costruzioni e pianificazione del territorio, dal momento dell’entrata in vigore dell’autorizzazione sino alla sua eventuale estinzione in caso di mancato uti- lizzo. 3 Agli oggetti rilevati nell’ambito della misurazione ufficiale possono essere inoltre attribuiti indirizzi se il modello dei dati lo prevede.

4 Ogni indirizzo di edificio è univoco all’interno di una località.

Art. 26c Elenco ufficiale 1 L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.

2 L’Ufficio federale di statistica comunica all’Ufficio federale di topografia i dati del REA (art. 26b) e dell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19) e, periodicamente, tutte le modifiche.

3 Gli indirizzi degli edifici sono vincolanti per le autorità.

Art. 34 Elenco L’elenco dei nomi delle stazioni è pubblicato nel quadro della pubblicazione ufficia- le degli orari secondo gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 4 novembre 2009 20 sugli orari.

Art. 37a Disposizioni transitorie della modifica del 9 giugno 2017 1 L’elenco ufficiale delle vie (art. 26a) e l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici (art. 26c) sono allestiti e resi operativi entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica del 9 giugno 2017. 2 I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione della Confederazione i dati neces- sari all’allestimento degli elenchi. 3 L’Ufficio federale di topografia sottopone ai Cantoni le bozze degli elenchi per convalida. I Cantoni provvedono a una convalida entro al massimo un anno. La Confederazione partecipa alle spese di convalida; i dettagli sono disciplinati nella convenzione sulle prestazioni per la misurazione ufficiale.

20 RS 745.13

3472

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

4 Sino alla convalida dell’elenco ufficiale delle vie, per le autorità è vincolante l’ortografia dei nomi delle vie della misurazione ufficiale nel rispettivo territorio.

4. Ordinanza del 4 dicembre 201521 sulle abitazioni secondarie

Art. 1 cpv. 1 1 Ogni Comune fornisce annualmente all’Ufficio federale di statistica (UST) i propri dati sugli abitanti con giorno di riferimento 31 dicembre al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e aggiorna il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) conformemente all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 201722 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

Art. 3 cpv. 2 2 La menzione nel registro fondiario comprende inoltre l’identificatore dell’edificio (EGIG) e l’identificatore dell’abitazione (EWID) della rispettiva abitazione confor- memente all’articolo 8 capoverso 2 lettera a e capoverso 3 lettera a dell’ordinanza del 9 giugno 201723 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

21 RS 702.1 22 RS 431.841 23 RS 431.841

3473

Registro federale degli edifici e delle abitazioni. O RU 2017

3474