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AS 2017 5625

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale di polizia» è sostituito con «fedpol».

Art. 122a cpv. 4

4 Il DATEC ordina le misure di sicurezza. Consulta dapprima la polizia cantonale

competente, l’esercente dell’aerodromo interessato e le imprese di trasporti aerei interessate.

Art. 122d Esecuzione

1 Il DATEC emana prescrizioni riguardanti:

a. l’impostazione delle misure di sicurezza; b. il concorso dei servizi interessati; c. la ripartizione dei costi tra l’UFAC, gli esercenti degli aerodromi e le impre- se di trasporti aerei. 2 In casi particolari, secondo la gravità della minaccia e sulla base di un’analisi delle minacce svolta dall’Ufficio federale di polizia (fedpol), l’UFAC può ordinare altre misure e fissare la ripartizione dei costi; consulta previamente la polizia aeroportuale competente come pure l’esercente dell’aerodromo interessato. 3 Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bis LNA).

1 RS 748.01

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Art. 122e cpv. 3 e 4 Abrogati

Art. 122f cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e c 1 Salvo disposizioni contrarie del diritto estero applicabile, le guardie di sicurezza hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti: b. in aerodromi esteri possono:

1. perquisire i passeggeri e i bagagli a mano nonché sorvegliare i bagagli

controllati e l’identificazione dei bagagli al fine di impedire l’introduzione clandestina di oggetti vietati che possono essere impiega- ti per mettere in pericolo l’aviazione civile,

2. segnalare individui potenzialmente pericolosi ai servizi esteri compe-

tenti,

3. fornire assistenza ai servizi esteri nello svolgimento dei loro compiti;

c. Abrogata

Art. 122kbis Dati relativi a individui potenzialmente pericolosi 1 Ai fini di valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale (art. 21c cpv. 1 lett. b LNA) e decidere l’impiego di guardie di sicurezza, fedpol tratta nel sistema d’informazione: a. per quanto concerne il singolo individuo potenzialmente pericoloso le cate- gorie di dati seguenti:

1. voli prenotati,

2. informazioni su pagamenti effettuati e sui mezzi di pagamento impiega-

ti; b. altri dati su individui potenzialmente pericolosi necessari per valutare il pe- ricolo per il traffico aereo commerciale internazionale. 2 Per quanto riguarda l’identità e i dati di contatto pubblicamente accessibili di individui potenzialmente pericolosi (art. 21c cpv. 1 lett. a LNA), fedpol tratta nel sistema d’informazione i seguenti dati: a. nome e cognome, compresi pseudonimi; b. data di nascita; c. luogo di nascita; d. luogo di attinenza; e. nazionalità; f. genere; g. stato civile;

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h. dati di contatto pubblicamente accessibili quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefonici; i. informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente, visti.

Art. 122kter Dati relativi alle guardie di sicurezza Fedpol tratta nel sistema d’informazione i seguenti dati relativi alle guardie di sicu- rezza che possono essere impiegate: a. nome e cognome; b. data di nascita; c. luogo di nascita; d. luogo di attinenza e nazionalità; e. dati di contatto quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefoni- ci; f. indirizzo in caso d’emergenza (cognome, nome, numero telefonico e rappor- to tra la persona da contattare e la guardia di sicurezza); g. informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente e visti; h. coordinate di pagamento; i. conoscenze linguistiche; j. corsi seguiti in relazione all’attività di guardia di sicurezza e impieghi svolti.

Art. 122n Rimborsi In relazione con l’impiego delle guardie di sicurezza l’UFAC rimborsa: a. alle imprese di trasporti aerei: le spese per le prestazioni fornite in relazione con:

1. la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza,

2. la pianificazione dell’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti

amministrativi che vi sono connessi,

3. l’analisi dei rischi e delle minacce,

4. l’equipaggiamento delle guardie di sicurezza;

b. ai Cantoni o Comuni e alla polizia dei trasporti: i salari e i costi salariali ac- cessori per le guardie di sicurezza durante la formazione e il perfezionamen- to nonché durante l’impiego; c. alle guardie di sicurezza: le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l’impiego; d. ai Cantoni o ai Comuni: le spese per la gestione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza straniere durante il loro soggiorno in Svizzera.

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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