AS 2017 59
Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania che modifica la Convenzione del 12 novembre 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio
Traduzione1
Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania che modifica la Convenzione del 12 novembre
1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania
per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio
Concluso il 9 settembre 2015 Approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 20162 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, desiderosi di modificare la Convenzione del 12 novembre 19993 tra la Confedera- zione Svizzera e la Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in mate- ria d’imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
Art. I L’articolo 2 paragrafo 3 lettera a (Imposte considerate) della Convenzione è abroga- to e sostituito dalla disposizione seguente: «a) per quanto concerne la Repubblica di Albania: (i) le imposte sul reddito (tatimet mbi te ardhurat), compresa l’imposta sull’utile delle persone giuridiche (duke perfshire tatimin mbi fitimin e shoqerive), l’imposta sul reddito delle persone fisiche (tatimin mbi te ardhura personale) e l’imposta sugli utili da capitale conseguiti in segui- to all’alienazione di beni mobili o immobili (tatimin e te ardhurave nga kapitali ose nga tjetersimi I pasurive te luajshme dhe te paluajtshme),
1 Dal testo originale francese (RO 2017 59).
2 RU 2017 57 3 RS 0.672.912.31
2015-2489 59
Doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2017
(ii) l’imposta sulle attività commerciali di piccole imprese (tatimi i aktivite- teve te biznesit te vogel), e (iii) l’imposta sul patrimonio (taksimi mbi pasurine), (qui di seguito indicate quali «imposta albanese»);»
Art. II L’articolo 3 paragrafo 1 lettera b (Definizioni generali) della Convenzione è abro- gato e sostituito dalla disposizione seguente: «b) il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;»
Art. III L’articolo 3 paragrafo 1 lettera h numero ii (Definizioni generali) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «(ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;»
Art. IV Il paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residenza) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata a imposta nello stesso Stato a motivo della sua residenza permanente, del suo domicilio, del luogo della sua costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.»
Art. V 1. I paragrafi 3–6 dell’articolo 11 (Interessi) della Convenzione diventano i para- grafi 4–7. 2. Il seguente paragrafo 3 è aggiunto all’articolo 11 (Interessi) della Convenzione: «3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo non sono imponibili in questo altro Stato se questi interessi sono pagati: a) a un’istituzione di previdenza; o b) al Governo di questo Stato o a una delle sue suddivisioni politiche o a uno dei suoi enti locali o alla Banca nazionale di questo altro Stato.»
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3. Il paragrafo 6 rinumerato dell’articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abroga- to e sostituito dal paragrafo seguente: «6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debi- tore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interes- si, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.»
Art. VI Il paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile orga- nizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizza- zione o la base fissa.»
Art. VII Il paragrafo 3 dell’articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.»
Art. VIII I seguenti paragrafi 5 e 6 sono aggiunti all’articolo 25 (Procedura di conciliazione) della Convenzione: «5. Quando: a) secondo il paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità com- petente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da
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entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e b) le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di conci- liazione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente; le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo di conciliazione che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un’altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disci- plinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura. 6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costitui- to secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione.»
Art. IX Gli articoli 26, 27 e 28 della Convenzione diventano gli articoli 27, 28 e 29.
Art. X Il seguente articolo 26 (Scambio di informazioni) è aggiunto alla Convenzione: «Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura o denominazione percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli arti- coli 1 e 2. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte o del controllo di quanto precede. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo
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la legislazione di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l’impiego. 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legi- slazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel
senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.»
Art. XI
1. Il numero 4 del Protocollo della Convenzione diventa il numero 6.
2. Il seguente nuovo numero 4 è aggiunto al Protocollo della Convenzione:
«4. Ad art. 10, 11, 12 e 21 a) Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 21 non si applicano ai redditi deri- vanti da un’operazione, una parte di operazione o di una sequenza di opera- zioni oppure che sono prelevate da un ente, se sono state concluse o se sono state allestite con lo scopo principale di beneficiare dei vantaggi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 21 e se, a prescindere dall’operazione, dalla parte di ope- razione o dalla sequenza di operazioni oppure dall’ente, questi redditi sono attribuiti a una persona non residente in alcuno dei due Stati contraenti. b) Le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera a non si applicano ai di- videndi derivanti da un’operazione, una parte di operazione o di una sequen- za di operazioni oppure che sono prelevate da un ente, se sono state concluse o se sono state allestite con lo scopo principale di beneficiare dei vantaggi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 lettera a e se, a prescindere dall’operazione,
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dalla parte di operazione o dalla sequenza di operazioni oppure dall’ente, questi dividendi sono attribuiti a una persona che per quanto concerne questi dividendi non soddisfa le condizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera a. c) Se, a prescindere dall’operazione, dalla parte di operazione o dalla sequenza di operazioni oppure dall’ente, i redditi sono attribuiti a una persona che, se- condo una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il suo Stato di residenza e lo Stato della fonte dei redditi oppure secondo un altro accordo, avrebbe diritto a vantaggi in relazione a tali redditi, equivalenti o più favore- voli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente del- la presente Convenzione, mentre lo scopo principale dell’operazione, della parte di operazione o della sequenza di operazioni oppure dell’ente non è l’ottenimento dei vantaggi previsti dagli articoli 10, 11, 12 e 21.»
Art. XII Il seguente paragrafo 5 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «5. Ad art. 11 Resta inteso che l’espressione «istituzione di previdenza» designa l’insieme dei piani, dei fondi, delle fondazioni, dei trust e delle altre istituzioni di uno Stato con- traente, che sottostanno alle prescrizioni di questo Stato, i cui redditi sono general- mente esentati da imposta in questo Stato e che servono principalmente all’am- ministrazione o al versamento di prestazioni di previdenza o a generare redditi per conto di uno o più di questi regimi. L’espressione include: a) in Albania, tutti i piani e istituzioni secondo: (i) la legge numero 10197 del 10 dicembre 2009 sui fondi dell’assicura- zione su base volontaria, (ii) la legge numero 7703 dell’11 maggio 1993 sulle assicurazioni sociali nella Repubblica di Albania, (iii) la legge numero 10142 del 15 maggio 2009 sulle assicurazioni sociali complementari a favore dei militari delle Forze Armate, degli impiegati della polizia di Stato, della guardia nazionale, dei servizi di informa- zione, della polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco, dei corpi di salva- taggio e dei servizi di controllo interni nella Repubblica di Albania, (iv) la legge numero 8097 del 21 marzo 1996 sulle pensioni complementari a favore di persone che hanno esercitato funzioni costituzionali e quelle a favore degli impiegati dello Stato, (v) la legge numero 10139 del 15 maggio 2009 sulle pensioni complemen- tari a favore degli impiegati delle università, delle scuole universitarie, del Centro di ricerche albanesi, dell’Accademia delle Scienze e di qual- siasi altra istituzione pubblica di ricerca nella Repubblica di Albania che comporta titoli accademici, (vi) la legge numero 150/2014 sulle pensioni a favore di minori;
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b) in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19464 su l’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19595 su l’assicurazione per l’invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, (iv) legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previ- denza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e (v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vinco- lata secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; c) tutte le istituzioni identiche o simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo e conformemente all’accordo concluso tra le autorità competenti degli Stati contraenti.»
Art. XIII Il seguente numero 7 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «7. Ad art. 12 Per quanto concerne l’articolo 12 paragrafo 2, resta inteso che l’Albania, qualora concludesse, con uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, una Convenzione per evitare la doppia imposizione o un’altra convenzione che prevede un’aliquota inferiore a quella del 5 per cento prevista alle disposizioni di cui sopra, quest’aliquota inferiore verrebbe automaticamente applicata anche alla pre- sente Convenzione.»
Art. XIV Il seguente numero 8 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «8. Ad art. 26 a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna. b) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione, le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto:
4 RS 831.10 5 RS 831.20 6 RS 831.30 7 RS 831.40
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(i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informa- zioni richieste. c) Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intrapren- dere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing ex- pedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito gli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedi- tion», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostaco- lare uno scambio effettivo di informazioni. d) Resta inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati con- traenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. e) Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare inde- bitamente gli scambi effettivi di informazioni.»
Art. XV
1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica
l’adempimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda di queste notificazioni.
2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica si applicano:
a) per le imposte prelevate alla fonte, ai redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del pre- sente Protocollo; b) per le rimanenti imposte, agli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo; c) con riferimento ai paragrafi 5 e 6 dell’articolo 25, alle procedure amichevoli (i) già pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo (in tal caso, il termine di tre anni di cui al par. 5 lett. b decorre dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo), o (ii) avviate dopo tale data;
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d) con riferimento all’articolo 26, alle informazioni che concernono gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.
Fatto a Tirana il 9 settembre 2015, in due esemplari, in lingua francese, albanese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpreta- zione tra il testo francese e quello albanese, farà stato il testo inglese.
Per il Per il Consiglio dei Ministri Consiglio federale svizzero: della Repubblica di Albania: Georges Martin Odeta Barbullushi
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