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AS 2017 6213

Ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d’autore, ODAu)

Modifica del 29 settembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 aprile 19931 sul diritto d’autore è modificata come segue:

Art. 16e cpv. 1–3 1 L’Istitutofederale della proprietà intellettuale adempie i compiti del servizio secondo l’articolo 39b capoverso 1 LDA.

2 e 3 Abrogati

Art. 16f cpv. 3

3 Non dispone della facoltà di prendere decisioni o d’impartire istruzioni.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

29 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 231.11

2017-1184 6213

O sul diritto d’autore RU 2017

6214