AS 2017 6745
Ordinanza sulla geologia nazionale
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN)
Modifica del 1° novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geologia nazionale è modificata come segue:
Art. 2 lett. e–g Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: e. dati geologici primari: dati nel senso di misurazioni o descrizioni dirette, rilievi, documentazione delle proprietà geologiche, in particolare segnali e valori misurati non processati, descrizioni litologiche e geotecniche delle carote e detriti di perforazione, cartografia degli affioramenti, analisi di labo- ratorio; f. dati geologici primari processati: dati geologici primari elaborati in vista di un’interpretazione, in particolare dati geofisici processati, profili di perfora- zione; g. dati geologici e informazioni secondari: dati e informazioni geologici rica- vati dall’interpretazione di dati geologici primari o di dati geologici primari processati, in particolare interpretazione di dati geofisici, carte geologiche, sezioni geologiche, modelli geologici.
Art. 13 cpv. 2 lett. abis 2 Le informazioni geologiche sono attribuite ai livelli di autorizzazione all’accesso secondo l’articolo 21 OGI nel modo seguente: abis. i dati geologici primari, i dati geologici primari processati così come i dati tecnici direttamente accessori e i metadati rilevati da terzi e comunicati al servizio specializzato in materia di geologia nazionale in base alla regola- mentazione concernente i contributi per l’esplorazione geotermica e le