AS 2017 709
Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
Modifica dell’8 marzo 2017
La Cancelleria federale svizzera, visto l’articolo 52 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 ottobre 20151 sulle pubblicazioni ufficiali, ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali è modifi- cato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2017.
8 marzo 2017 Cancelleria federale svizzera: Walter Thurnherr
1 RS 170.512.1
2016-3348 709
O sulle pubblicazioni ufficiali RU 2017
Allegato (art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 e 52 cpv. 3)
Requisiti tecnici
N. 2.4
2 Firma elettronica
2.4 Fintanto che non sono realizzati i requisiti tecnici necessari per l’apposizione del sigillo, i testi sono firmati secondo il diritto previgente 2.
2 RU 2015 3989