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AS 2017 7327

Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento

Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento

Modifica del 7 novembre 2017

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 20111 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento è modificata come segue:

Art. 1 La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato scambiano con gli uffici di esecuzione e fallimento, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione e sul fallimento.

Art. 2 cpv. 1 1 Per membri di una rete interna s’intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell’elenco dei partecipanti della piatta- forma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.

Art. 5 cpv. 2 lett. b e 3

2 Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

b. del Blue Book (schema versione 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l’appen- dice (schema XML Reference versione 2.1.01 del settembre 2017)2.

1 RS 281.112.1

2 Il Blue Book e le sue appendici sono pubblicati su www.e-lef.ch.

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Comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento. RU 2017 O del DFGP

3 Le spiegazioni e le raccomandazioni relative allo standard figurano nei seguenti manuali3: a. White Book del settembre 2017; b. Orange Book del settembre 2017; c. Green Book del settembre 2017; d. Red Book del settembre 2017.

Sezione 3: Fornitura di dati statistici

Art. 6 Dati statistici generali 1 Gli uffici d’esecuzione comunicano all’Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi: a. il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF; b. il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate se- condo lo standard e-LEF; c. i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9.

2 La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.

3 I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 6a Riscossione di emolumenti 1 Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 5 dicembre dell’anno in questione come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazio- ne al gruppo e-LEF. 2 La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 5 dicembre.

Art. 7 cpv. 2 2 Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito www.e-lef.ch.

3 I manuali sono pubblicati su www.e-lef.ch.

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Art. 8 Esclusione L’UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolu- menti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

7 novembre 2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

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