AS 2018 1019
AS 2018 1019
Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden
Modifica del 2 marzo 2018
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 26 settembre 20021 sulla messa in vigore del regola- mento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DATEC sull’applicazione delle prescrizioni di polizia per la navigazione sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden
Art. 7 cpv. 4
4 Per l’esecuzione dell’ADN2 è prescritto in particolare che:
a. i Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione dell’ADN, fatte salve le prescrizioni della lettera b; b. l’autorità competente ai sensi dei seguenti numeri dell’ADN è: – l’Ufficio federale dei trasporti per i numeri: 1.2.1 1.5.1 1.8.2 1.8.3.2 (organismo di controllo, società di classificazio- ne) 1.8.4 1.8.5.2 1.9 1.15.2
2018-0026 1019
Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno RU 2018
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.
2 marzo 2018 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno RU 2018
Allegato (art. 1, 2 cpv. 2, 3 cpv. 1 e 5)
Art. 1 Prescrizioni generali di navigazione 1 Le dimensioni delle navi, dei convogli spinti e delle navi accoppiate non devono superare i 110 m di lunghezza e gli 11,45 m di larghezza tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden. Il pescaggio massimo autorizzato delle navi è di 3,20 m. 2 In deroga al capoverso 1, la larghezza massima autorizzata sulla sezione del Reno compresa tra l’avamporto a monte della conca di Birsfelden e l’avamporto a valle della conca di Augst come pure sulla sezione compresa tra l’avamporto a monte della conca di Augst e il ponte stradale di Rheinfelden è di 22,90 m. 3 Tenuto conto delle prescrizioni particolari di cui agli articoli 9a e 9b, la lunghezza massima autorizzata delle navi e dei convogli spinti sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden è di 135 m. 4 Sulle navi con lunghezza superiore a 86 m, la timoneria deve trovarsi nel terzo poppiero e la nave deve essere manovrata da questa posizione. 5 L’autorità competente può rilasciare autorizzazioni derogatorie vincolate a condi- zioni particolari.
Sezione 2: Prescrizioni particolari per la navigazione sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden
Art. 6 Navi rimorchianti 1 Per poter effettuare operazioni di rimorchio, le navi munite di un mezzo di propul- sione meccanica devono corrispondere alle esigenze fissate ai paragrafi 16.05 e 16.07 del regolamento del 18 maggio 19943 per l’ispezione dei battelli del Reno, e i Porti Renani Svizzeri devono aver eseguito con esito positivo una corsa di prova.
2 Le operazioni di rimorchio sono ammesse con una sola unità rimorchiata.
Art. 7 cpv. 1
1 È vietato navigare in formazione di navi affiancate.
3 RS 747.224.131
Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno RU 2018
Art. 9 Velocità minima Le navi munite di un mezzo di propulsione meccanica e i convogli rimorchiati o spinti devono raggiungere una velocità minima di 4 km/h rispetto alla riva in dire- zione ascendente, senza pregiudizio del paragrafo 6.20 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 19934.
Art. 9a Prescrizioni particolari concernenti le navi e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m, per la navigazione compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden 1 Le navi e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m possono navigare tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 2–4 e se sono manovrate da un titolare della patente del Reno superiore riconosciuto come pilota dalle competenti autorità.
2 La navigazione può essere effettuata solo di giorno e con buona visibilità.
3 Prima dell’inizio di ogni navigazione, il pilota deve essere istruito dal conduttore sull’impiego degli strumenti di navigazione. A questo riguardo devono essere verifi- cati in particolare i dispositivi del timone d’emergenza e i collegamenti tramite inter- fono. 4 Durante la navigazione, il timoniere deve poter sempre sorvegliare e azionare i dispositivi di indicazione, sorveglianza e azionamento necessari per la conduzione del battello. 5 Le navi e i convogli spinti di cui al capoverso 1 devono raggiungere in direzione ascendente, con la propria propulsione, una velocità minima di 6 km/h rispetto alla riva. L’impiego di propulsori ausiliari come i propulsori di prua, al fine di raggiun- gere la velocità minima, non è consentito. Se tale velocità minima non può essere raggiunta, si deve ricorrere a un rimorchio di rinforzo. 6 In direzione discendente, il tunnel dell’elica e le pale del timone devono trovarsi sempre completamente sott’acqua.
Art. 9b Lunghezze consentite di navi e convogli spinti, la cui lunghezza è superiore a 110 m, a dipendenza del livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle 1 Per le navi e i convogli spinti di cui all’articolo 9a capoverso 1, la navigazione è vietata sia in direzione ascendente sia discendente se il livello dell’acqua al limnime- tro di Basilea-Rheinhalle è superiore a 6,70 m. 2 Se il livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle è inferiore a 6,70 m, per le navi è consentita in linea di principio, sia in direzione ascendente sia discen- dente, una lunghezza massima di 125 m.
4 RS 747.224.111
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3 Per le navi la cui lunghezza è compresa tra 125 m e 135 m al massimo, la naviga- zione è consentita fino a un livello dell’acqua pari a 6,00 m al limnimetro di Basilea- Rheinhalle solo con un’autorizzazione particolare dei Porti Renani Svizzeri. Questa autorizzazione, valida per 5 anni al massimo, viene rilasciata su domanda alle condi- zioni seguenti: a. i Porti Renani Svizzeri hanno eseguito con esito positivo una corsa di prova; b. non vengono trasportate merci pericolose ai sensi dell’Accordo europeo del 26 maggio 20005 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via na- vigabile interna (ADN). 4 Se il livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle è inferiore a 6,20 m, per i convogli spinti è consentita, in direzione ascendente, una lunghezza massima di 185 m. Se il livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle è superiore a 6,20 m, la lunghezza massima consentita in direzione ascendente è di 125 m. 5 Ai convogli spinti la cui lunghezza massima consentita è di 185 m e che ricorrono a un rimorchio di rinforzo è consentito navigare in direzione ascendente fino a un livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle pari a 6,50 m. 6 In direzione discendente, la lunghezza massima dei convogli spinti non deve supe- rare 125 m.
2 Sulle navi per le quali la parte II del regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno prescrive un equipaggio minimo comprendente più di due persone, una seconda persona deve trovarsi nella timoneria e una terza persona al posto di ormeggio, sia in direzione ascendente sia discendente, sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden; la terza persona funge da vedetta ed è collegata con il conduttore del battello o del convoglio tramite interfono.
Art. 17 cpv. 1 1 Le navi possono accostare o stazionare all’interno degli avamporti della conca di Birsfelden soltanto con l’autorizzazione del capo della conca; la ripresa della navi- gazione deve essere segnalata al capo della conca, precisando l’ora della partenza.
5 RS 0.747.208
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