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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Modifica del 25 aprile 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20161 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017)3 del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza dell’ONU),
Art. 2b Revoca dei permessi rilasciati sulla base del diritto in materia di stranieri 1 Le autorità competenti revocano con effetto immediato i permessi rilasciati sulla base del diritto in materia di stranieri dei lavoratori cittadini della Repubblica popo- lare democratica di Corea. 2 D’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), la SEM può autorizzare deroghe alla misura di cui al capoverso 1, se la revoca dei permessi rilasciati sulla base del diritto in materia di stranieri non è compatibile con la legislazione nazionale o con il diritto internazionale.
3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU possono essere consultati sul sito www.un.org/fr/sc/ > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions 1718 > Résolutions.
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O RU 2018
Art. 3 cpv. 3
3 D’intesa con i competenti uffici del DFAE e conformemente alle decisioni del
comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la SECO può autorizzare deroghe alle sospensioni di cui al capoverso 2 se la cooperazione non favorisce i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea.
Art. 5a Divieti concernenti macchinari industriali, metalli e veicoli di trasporto 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto a desti- nazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei macchinari industriali, metalli e veicoli di trasporto di cui all’allegato 9. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla fornitura di pezzi di ricambio per aerei civili commerciali della Repubblica popolare democratica di Corea destinati al trasporto di passeggeri.
3 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza del-
l’ONU, la SECO può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per quanto riguarda navi nuove e usate.
Art. 7 cpv. 4 lett. c, 5 lett. a e 6–8 4 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto a desti- nazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei seguenti beni: c. petrolio greggio di cui all’allegato 4 numero 15.
5 Il divieto di cui al capoverso 4 lettera b non si applica se:
a. le importazioni della Repubblica popolare democratica di Corea non supe- rano i 500 000 barili per anno civile;
6 Il divieto di cui al capoverso 4 lettera c non si applica se:
a. le importazioni della Repubblica popolare democratica di Corea non supera- no i 4 milioni di barili o le 525 000 tonnellate in un periodo di 12 mesi, che inizia il 23 dicembre; e b. la transazione è finalizzata esclusivamente a scopi di sussistenza e non è le- gata ai programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare demo- cratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza. 7 Le transazioni previste di cui ai capoversi 2 e 5 devono essere preventivamente notificate alla SECO, che informa il comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
8 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza del-
l’ONU, la SECO può autorizzare le transazioni previste di cui al capoverso 6.
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Art. 7a, rubrica nonché cpv. 2 e 3 Divieti concernenti statue e tessuti
2 Abrogato
3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2bis.
Art. 7b, rubrica nonché cpv. 1 e 2 Divieti concernenti pesce, frutti di mare, derrate alimentari di origine vegetale e prodotti agricoli 1 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di pesce e frutti di mare, compresi crostacei, molluschi e altri invertebrati marini di ogni tipo nonché derrate alimentari di origine vegetale e prodotti agricoli di cui all’allegato 7 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea. 2 Sono vietati l’acquisto o l’accettazione di diritti di pesca della Repubblica popolare democratica di Corea.
Art. 7c Divieti concernenti macchinari, apparecchi elettrici e imbarcazioni Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di macchinari, apparecchi elettrici e imbarcazioni di cui all’allegato 8 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.
Art. 15, rubrica e cpv. 1, 2, 6bis, 7 frase introduttiva nonché 8–10 Divieti concernenti il traffico marittimo 1 È vietato stipulare con la Repubblica popolare democratica di Corea contratti di noleggio o di leasing per navi iscritte nel registro svizzero. 2 È vietato fornire servizi di assistenza agli equipaggi di navi della Repubblica popolare democratica di Corea o fornire tali servizi nella Repubblica popolare de- mocratica di Corea. 6bis È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione per navi se c’è motivo di ritenere che: a. a bordo di queste navi ci siano stati beni la cui vendita, fornitura, esportazio- ne o transito viola la presente ordinanza; o b. con queste navi siano state svolte attività vietate secondo la presente ordi- nanza.
7 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del
comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 6 e 6bis se le attività delle navi servono esclusi- vamente:
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8 Il Consiglio federale può decidere la cancellazione delle navi iscritte nel registro svizzero se c’è motivo di ritenere che: a. a bordo di queste navi ci siano stati beni la cui vendita, fornitura, esporta- zione o transito viola la presente ordinanza; o b. con queste navi siano state svolte attività vietate secondo la presente ordi- nanza.
9 È vietato:
a. fornire servizi di classificazione per le navi di cui al capoverso 8; oppure b. iscrivere nel registro svizzero navi che sono state cancellate dal registro di un altro Paese perché c’è motivo di ritenere che:
1. a bordo di queste navi ci siano stati beni la cui vendita, fornitura, espor-
tazione o transito violano la presente ordinanza; o
2. con queste navi siano state svolte attività vietate secondo la presente
ordinanza.
10 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza del-
l’ONU, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 9.
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 15a Divieti concernenti il traffico aereo 1 È vietato stipulare con la Repubblica popolare democratica di Corea contratti di noleggio o di leasing per aerei iscritti in registri svizzeri. 2 È vietato fornire servizi di assistenza agli equipaggi di aerei della Repubblica popolare democratica di Corea o fornire tali servizi nella Repubblica popolare de- mocratica di Corea. 3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all’allegato 1, nonché per tutte le altre persone fisiche, imprese e organizzazioni che hanno violato le misure della presente ordinanza o che agiscono in nome o per conto delle suddette persone fisiche, imprese o organizza- zioni.
4 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del
comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 3. 5 I diritti di decollo, atterraggio e sorvolo non vengono concessi se c’è motivo di ritenere che a bordo ci siano beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transito violano la presente ordinanza. 6 Il divieto di cui al capoverso 5 non si applica in caso di atterraggio d’emergenza o di atterraggio per scopi di verifica.
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Art. 16 cpv. 1bis –2 1bis L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 15a. 1ter L’Ufficio svizzero della navigazione marittima sorveglia l’esecuzione dei prov- vedimenti di cui all’articolo 15, per quanto concerne le navi battenti la bandiera della Svizzera. 2 La SEM sorveglia l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, 2a e 2b.
Art. 19 cpv. 1
1 Chiunque viola gli articoli 2–15a o 22 capoversi 1–5 è punito conformemente
all’articolo 9 LEmb.
II 1 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 2a e 8 secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 4 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.
3 L’allegato 6 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 25 aprile 2018 alle ore 18.004.
25 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 Pubblicazione urgente del 25 apr. 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 2a (art. 5a cpv. 1)
Macchinari industriali, metalli e veicoli di trasporto Voce di tariffa doganale Designazione delle merci
1. 72 Ghisa, ferro e acciaio
2. 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio
3. 74 Rame e lavori di rame
4. 75 Nichel e lavori di nichel
5. 76 Alluminio e lavori di alluminio
6. 78 Piombo e lavori di piombo
7. 79 Zinco e lavori di zinco
8. 80 Stagno e lavori di stagno
9. 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
10. 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da
tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
11. 83 Lavori diversi di metalli comuni
12. 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni
meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
13. 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; appa-
recchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle imma- gini e del suono in televisione e parti e accessori di questi apparecchi
14. 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti;
apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
15. 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri
veicoli terrestri, loro parti e accessori
16. 88 Navigazione aerea o spaziale
17. 89 Navigazione marittima o fluviale
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Allegato 4 (art. 7 cpv. 1)
Materie prime
Rinvio tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 4» (art. 7 cpv. 1 e 4 lett. a e c) N. 15–17
Voce di tariffa doganale Designazione delle merci
…
15. 2709 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
16. 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
17. 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno
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Allegato 6 (art. 9 cpv. 1 e 2)
Navi alle quali si applicano le sanzioni
Nota 1. Il presente allegato corrisponde alla lista delle navi designate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza del- l’ONU5. 2. In generale, la SECO inserisce la lista nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite6.
5 La lista delle navi designate può essere consultata sul sito: www.un.org/fr/sc/ > Organes subsidiaires > Sanctions > Comités des sanctions 1718 > Matériaux relatifs à la liste de sanctions. 6 La banca dati SESAM è liberamente accessibile sul sito www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo rivolgendosi a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
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Allegato 7 (art. 7b)
Pesce e frutti di mare, derrate alimentari di origine vegetale e prodotti agricoli
Rinvio tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 7»
(art. 7b cpv. 1) N. 4–6
Voce di tariffa doganale Designazione delle merci
…
4. 07 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci
5. 08 Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni
6. 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante
industriali o medicinali; paglie e foraggi
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Allegato 8 (art. 7c)
Macchinari, apparecchi elettrici e imbarcazioni Voce di tariffa doganale Designazione delle merci
1. 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni
meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
2. 85 Macchine, apparecchi e materiali elettrici e loro parti; appa-
recchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle imma- gini e del suono in televisione e parti e accessori di questi apparecchi
3. 89 Navigazione marittima o fluviale
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