AS 2018 3137
Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
Modifica del 15 agosto 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sullo Stato ospite è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva 1 Conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, ai seguenti bene- ficiari istituzionali vengono accordati tutti i privilegi, tutte le immunità e le facilita- zioni previsti dall’articolo 3 LSO, oppure, d’intesa con i beneficiari istituzionali interessati, solo determinati privilegi, immunità e facilitazioni:
Art. 24 cpv. 2, frase introduttiva 2 I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone auto- rizzate ad accompagnare queste ultime mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale oppure, in via eccezionale, mediante una decisione unilaterale del Consiglio federale:
Art. 25 cpv. 2 lett. a
2 La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
a. la bozza di atto d’acquisto, tra cui segnatamente la bozza di un contratto di vendita, di un contratto istituente un diritto di compera o di un contratto di locazione di lunga durata, oppure un contratto preliminare firmato o un atto di donazione;
1 RS 192.121
2018-0983 3137
O sullo Stato ospite RU 2018
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr