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AS 2018 4569

legislation:jurisdiction:ch:AS 2018 4569

Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20061 è modificata come segue:

Art. 9 lett. p e q La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri: p. l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), per l’adempimento dei suoi compiti:

1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’im-

portazione di beni (imposta sull’importazione),

2. nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;

q. Abrogata

Art. 10 lett. m e n La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo: m. l’AFD, per l’adempimento dei suoi compiti:

1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’im-

portazione di beni (imposta sull’importazione),

2. nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;

n. Abrogata

1 RS 142.513

2018-2901 4569

O SIMIC RU 2018

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O SIMIC RU 2018

Allegato 1 (art. 4 cpv. 3)

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati

Legenda Unità organizzative … AFD Amministrazione federale delle dogane, compresa la divisione principale Antifrode doganale …

O SIMIC RU 2018

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