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AS 2018 73

Ordinanza del DATEC concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato

Ordinanza del DATEC concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato (OCPTA)

del 20 dicembre 2017

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 17e capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo; visto l’articolo 21a capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 7 novembre 20072 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin), ordina:

Art. 1 Termine per l’avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione

1 L’esecuzione dei progetti di costruzione deve essere avviata al più tardi:

a. per i programmi d’agglomerato per i quali l’Assemblea federale stanzia cre- diti d’impegno a partire dal 2019 (programmi d’agglomerato di terza gene- razione): sei anni e tre mesi dopo l’approvazione del corrispondente decreto federale concernente il programma Traffico d’agglomerato; b. per i programmi d’agglomerato a partire dalla quarta generazione: quattro anni e tre mesi dopo l’approvazione del corrispondente decreto federale con- cernente il programma Traffico d’agglomerato. 2 In casi eccezionali motivati, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale può con- cedere un unico termine supplementare di quattro anni. 3 Se contro un progetto di costruzione è in atto una procedura di ricorso o se riesce il referendum che vi si oppone, la decorrenza dei termini per questo provvedimento è sospesa fino al passaggio in giudicato di una decisione. Questo si applica anche ai

RS 725.116.214

2017-1850 73

Termini e calcolo dei contributi per i provvedimenti nell’ambito RU 2018 del programma Traffico d’agglomerato. O del DATEC

provvedimenti direttamente connessi con il provvedimento interessato dalla sospen- sione dei termini. 4 I capoversi 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti con contributi federali forfettari (art. 21a OUMin).

Art. 2 Ammontare dei costi d’investimento per i provvedimenti con contributi federali forfettari L’ammontare dei costi d’investimento per i provvedimenti che beneficiano di con- tributi federali forfettari (art. 21a OUMin) è fissato d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze a 5 milioni di franchi.

Art. 3 Calcolo dei contributi federali forfettari 1 I contributi federali forfettari per i provvedimenti di cui all’articolo 21a OUMin sono calcolati sulla base dei costi standardizzati per unità di prestazione. 2 I costi standardizzati sono determinati sulla base dei costi d’investimento che gli enti responsabili documentano nei programmi d’agglomerato presentati per i prov- vedimenti interessati. A tal fine si utilizzano i costi medi per unità di prestazione. 3 Qualora i provvedimenti presentino un basso grado di integrazione territoriale e sistemica nella pianificazione globale dei trasporti, nonché un effetto ridotto sul programma d’agglomerato, i costi standardizzati sono ridotti del 15 per cento al massimo. 4 L’aliquota di contribuzione corrisponde alla percentuale fissata per l’agglomerato in questione nel corrispondente decreto federale concernente il programma Traffico d’agglomerato.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2018.

20 dicembre 2017 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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