AS 2019 1377
Ordinanza sulle linee elettriche
Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl)
Modifica del 3 aprile 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 marzo 19941 sulle linee elettriche è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3, 15b capoverso 3 e 15c capoversi 2 e 3 della legge del 24 giugno
19022 sugli impianti elettrici (LIE),
Art. 11 Protezione del paesaggio e dell’ambiente
1 Le deturpazioni del paesaggio, della natura e dell’ambiente provocate da linee
elettriche con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, su richiesta del gestore di dette linee possono essere compensate attraverso provvedimenti di sosti- tuzione su impianti a corrente forte di terzi (art. 15b cpv. 2 LIE). Il gestore prende in considerazione in particolare i seguenti provvedimenti di sostituzione sulle linee: a. raggruppamento; b. spostamento; c. cablaggio; d. smantellamento. 2 Esso coinvolge adeguatamente il terzo nella pianificazione e previa la sua approva- zione mira a una domanda comune. Se il terzo rifiuta di dare la sua approvazione, il gestore presenta la domanda da solo. 3 Esso presenta la domanda e tutta la documentazione necessaria per la valutazione dei provvedimenti di sostituzione unitamente alla propria domanda di approvazione dei piani.
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4 Tutti gli svantaggi derivanti al terzo dal provvedimento di sostituzione devono essere interamente indennizzati previa detrazione dei vantaggi.
Titolo dopo l’art. 11a Titolo 2: Prescrizioni costruttive Capitolo 1: Tecnologia di trasporto da impiegare
Art. 11b Principio 1 La decisione se eseguire come cavo interrato un progetto riguardante una linea con tensione nominale inferiore a 220 kV e una frequenza di 50 Hz è determinata in particolare secondo l’articolo 15c della legge sugli impianti elettrici e le disposizioni del presente capitolo. 2 Il fattore dei costi aggiuntivi conformemente all’articolo 15c capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici ammonta a 2,0.
Art. 11c Determinazione del fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto 1 Il fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto è determinato dal rapporto tra i costi complessivi previsti per l’esecuzione della variante con cavi interrati e i costi complessivi previsti per l’esecuzione della variante con linee aeree.
2 I costi complessivi previsti comprendono i costi di progetto relativi a:
a. pianificazione; b. acquisto del fondo e concessione di diritti e servitù; c. provvedimenti di sostituzione e di ripristino; d. materiale; e. costruzione e montaggio; f. smantellamento delle linee esistenti; g. manutenzione e riparazione; h. sostituzione di singoli componenti; i. perdite di energia. 3 I costi complessivi previsti sono determinati per un periodo che corrisponde alla durata di vita dei componenti più longevi delle varianti da confrontare. 4 I costi di cui al capoverso 2 sono valutati attraverso il metodo del valore attuale netto. Nel fare ciò si applica un tasso di attualizzazione corrispondente al costo medio ponderato del capitale secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 14 marzo 20083 sull’approvvigionamento elettrico, dedotto il tasso di rincaro dei prezzi al consumo applicabile al momento del confronto.
3 RS 734.71
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5 I costi provocati dalle perdite di energia sono determinati sulla base del prezzo del prodotto future a lungo termine per i contratti di fornitura di elettricità sul mercato svizzero a termine.
Art. 11d Rispetto del fattore dei costi aggiuntivi 1 Se il fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto non supera il fattore dei costi aggiuntivi secondo l’articolo 11b, il progetto è eseguito con cavi interrati. 2 Il progetto è eseguito con linee aeree nonostante il rispetto del fattore dei costi aggiuntivi se: a. riguarda una linea aerea esistente e comprende non più di quattro campate; oppure b. la linea interessata dal progetto può essere raggruppata con una linea aerea esistente, la cui tensione nominale è uguale o superiore a quella della linea interessata dal progetto.
Art. 11e Superamento del fattore dei costi aggiuntivi Un progetto concreto può essere eseguito parzialmente o interamente con cavi interrati nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi se i costi comples- sivi che eccedono il fattore dei costi aggiuntivi non possono essere fatti valere come costi computabili ai sensi dell’articolo 15 della legge del 23 marzo 20074 sull’approvvigionamento elettrico.
Titolo prima dell’art. 12 Capitolo 1a: Linee elettriche aeree Sezione 1: Linee aeree a corrente debole
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
3 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 734.7
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