AS 2019 2149
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del 28 giugno 2019
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione, visto l’articolo 51 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali, ordina:
I Gli allegati 1–5 dell’ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2019.
28 giugno 2019 Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
1 RS 916.20
2019-0970 2149
Protezione dei vegetali. O RU 2019
Allegato 1 (art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
Lett. a a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo L’elenco è completato come segue: …
4.2 Aromia bungii (Faldermann)
…
10.6 Grapholita packardi Zeller
…
16.1.3 Pityophthorus juglandis Blackman
…
Lett. c c. Funghi L’elenco è completato come segue: …
3.3 Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.
…
4.2 Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat
...
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Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
Lett. c c. Funghi
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
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Allegato 2 (art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera se presenti su determinate merci Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
Lett. a a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo La voce al numero 11 è stralciata dall’elenco.
Lett. c c. Funghi La voce al numero 9 è stralciata dall’elenco.
Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
Lett. c c. Funghi La voce al numero 1 è stralciata dall’elenco.
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Allegato 3 (art. 7, 12 e 13) Parte A Merci di cui è vietata l’importazione L’elenco è modificato come segue:
Descrizione Paese d’origine
…
14. Terra in quanto tale, costituita parzialmente Stati terzi
di sostanze solide organiche, terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o par- zialmente di sostanze solide organiche, ad eccezione di quello composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. non utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli …
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Allegato 4 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48) Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la messa in commercio di merci Sezione I Merci provenienti da Stati terzi L’elenco è modificato come segue:
Merci Esigenze particolari
… 1.8 A prescindere dalla sua inclusione nei Fatte salve le disposizioni applicabili al legna- codici NC elencati nell’allegato 5 parte me di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti B, legname di Juglans L. e Pterocarya 2.3, 2.4 e 2.5, constatazione ufficiale che il Kunth, ad eccezione del legname in legname: forma di: a. è originario di una zona indenne da Geo- – piccole placche, particelle, segatura, smithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & trucioli, avanzi o cascami ottenuti Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus completamente o in parte da detti juglandis Blackman, istituita vegetali, dall’organizzazione nazionale per la prote- – materiale da imballaggio in legno zione delle piante nel rispetto delle perti- in forma di casse, cassette, gabbie, nenti norme internazionali per le misure cilindri ed imballaggi simili, palet- fitosanitarie e menzionata nei certificati di te di carico semplici, palette-casse cui agli articoli 9 e 10 della presente ordi- ed altre piattaforme di carico, nanza, alla rubrica «Dichiarazione supple- spalliere di palette, paglioli, anche mentare», effettivamente utilizzati nel oppure trasporto di oggetti di qualsiasi ti- b. è stato sottoposto ad adeguato trattamento po, tranne paglioli che sostengono termico durante il quale è stata raggiunta spedizioni di legname, costruiti a una temperatura minima di 56 °C per un partire da legname dello stesso tipo periodo di almeno 40 minuti senza interru- e qualità di quello della spedizione e zioni nell’intero profilo del legname. Con- che rispettano le stesse prescrizioni statazione comprovata da relativa indica- fitosanitarie della Svizzera, come il zione del marchio HT sul legname o legname della spedizione, sull’eventuale imballaggio, conformemente ma compreso quello che non ha conser- agli usi correnti, e menzionata nei certificati vato la superficie rotonda naturale, ori- di cui agli articoli 9 e 10 della presente ginario degli Stati Uniti d’America. ordinanza, oppure c. è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda natu- rale. 1.9 A prescindere dalla sua inclusione nei Fatte salve le disposizioni di cui all’allegato 4 codici NC elencati nell’allegato 5 parte parte A sezione I punti 1.8, 2.3, 2.4 e 2.5, B, corteccia separata dal tronco e constatazione ufficiale che il legname o la legname di Juglans L. e Pterocarya corteccia separata dal tronco: Kunth, in forma di: a. sono originari di una zona indenne da – piccole placche, particelle, segatura, Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, trucioli, avanzi o cascami ottenuti Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityo- completamente o in parte da detti phthorus juglandis Blackman, istituita vegetali, originari degli Stati Uniti dall’organizzazione nazionale per la prote- d’America. zione delle piante nel rispetto delle perti- nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di
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Merci Esigenze particolari
cui agli articoli 9 e 10 della presente ordi- nanza, alla rubrica «Dichiarazione supple- mentare», oppure b. sono stati sottoposti ad adeguato trattamen- to termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interru- zioni nell’intero profilo della corteccia o del legname, da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza. … 5. A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 parte a. è originario di una zona che B, legname di Platanus L., escluso il l’organizzazione nazionale per la protezione legname in forma di: delle piante nel Paese d’origine ha ricono- – materiale da imballaggio in legno sciuto indenne da Ceratocystis platani (J. in forma di casse, cassette, gabbie, M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel ri- cilindri ed imballaggi simili, palette spetto delle pertinenti norme internazionali di carico semplici, palette-casse ed per le misure fitosanitarie, menzionata nei altre piattaforme di carico, spalliere certificati di cui agli articoli 9 e 10 della di palette, paglioli, anche effettiva- presente ordinanza, alla rubrica «Dichiara- mente utilizzati nel trasporto di zione supplementare», oggetti di qualsiasi tipo, tranne oppure paglioli che sostengono spedizioni b. è stato sottoposto ad essiccazione in forno di legname, costruiti a partire da sino alla riduzione del suo tenore di umidità legname dello stesso tipo e qualità a meno del 20 %, espresso in percentuale di di quello della spedizione e che materia secca, secondo un adeguato schema rispettano le stesse prescrizioni tempo/temperatura. Constatazione compro- fitosanitarie della Svizzera, come vata dal marchio kiln-dried o K.D. oppure il legname della spedizione, da un altro marchio internazionalmente ma compreso il legname che non ha riconosciuto, apposto sul legname o sul suo conservato la superficie rotonda natu- imballaggio conformemente agli usi cor- rale, e il legname in forma di piccole renti. placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamen- te o in parte da Platanus L., originario dell’Albania, dell’Armenia, della Turchia e degli Stati Uniti d’Âmerica. …
7.1.2 Abrogato
… 7.6 A prescindere dalla sua inclusione nei Fatte salve le disposizioni applicabili al legna- codici NC elencati nell’allegato 5 parte me di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti B, legname di Prunus L., ad eccezione 7.4 e 7.5, constatazione ufficiale che il legna- del legname in forma di: me: – piccole placche, particelle, sega- a. è originario di una zona che tura, trucioli, avanzi o cascami l’organizzazione nazionale per la protezione ottenuti completamente o in parte delle piante nel Paese d’origine ha ricono- da detti vegetali, sciuto indenne da Aromia bungii (Falder- – materiale da imballaggio in legno mann) nel rispetto delle pertinenti norme in forma di casse, cassette, gabbie, internazionali per le misure fitosanitarie, cilindri ed imballaggi simili, palette menzionata nei certificati di cui agli articoli di carico semplici, palette-casse ed 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica altre piattaforme di carico, spalliere «Dichiarazione supplementare»,
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di palette, paglioli, anche effettiva- oppure mente utilizzati nel trasporto di b. è stato sottoposto ad adeguato trattamento oggetti di qualsiasi tipo, tranne termico durante il quale è stata raggiunta paglioli che sostengono spedizioni una temperatura minima di 56 °C per un di legname, costruiti a partire da periodo di almeno 30 minuti senza interru- legname dello stesso tipo e qualità zioni nell’intero profilo del legname, men- di quello delle spedizioni e che zionata nei certificati di cui agli articoli 9 e rispettano le stesse prescrizioni 10 della presente ordinanza, fitosanitarie della Svizzera, come oppure il legname della spedizione, c. è stato trattato con adeguate radiazioni ma compreso il legname che non ha ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento conservato la superficie rotonda natu- minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spesso- rale, originario di Cina, Repubblica de- re, menzionata nei certificati di cui agli arti- mocratica popolare di Corea, Mongolia, coli 9 e 10 della presente ordinanza. Giappone, Repubblica di Corea e Vietnam. 7.7 A prescindere dalla sua inclusione nei Fatte salve le disposizioni applicabili al legna- codici NC elencati nell’allegato 5 me di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti parte B, legname in forma di piccole 7.4, 7.5 e 7.6, constatazione ufficiale che il placche, particelle, segatura, trucioli, legname: avanzi o cascami ottenuti completa- a. è originario di una zona che mente o in parte da Prunus L. origi- l’organizzazione nazionale per la protezione nario di Cina, Repubblica democratica delle piante nel Paese d’origine ha ricono- popolare di Corea, Mongolia, Giappone, sciuto indenne da Aromia bungii (Falder- Repubblica di Corea e Vietnam. mann) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli
9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica
«Dichiarazione supplementare», oppure b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell’intero pro- filo del legname, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente or- dinanza. … 11.4.1 Vegetali di Juglans L. e Pterocarya Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegeta- Kunth destinati alla piantagione, li di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto ad eccezione delle sementi, originari 11.4, constatazione ufficiale che i vegetali degli Stati Uniti d’America. destinati alla piantagione: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisse- rat e dal suo vettore Pityophthorus juglan- dis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internaziona- li per le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiara- zione supplementare»,
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Merci Esigenze particolari
oppure b. sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osserva- ti, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti l’esportazione, sin- tomi di Geosmithia morbida Kolarík, Free- land, Utley & Tisserat e del suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman né la presenza del vettore; i vegetali destinati alla piantagione sono stati ispezionati immedia- tamente prima dell’esportazione e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c. sono originari di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico e i vegetali destinati alla piantagione sono stati ispezionati immediatamente prima dell’esportazione e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione. …
12. Vegetali di Platanus L., destinati Constatazione ufficiale:
alla piantagione, ad eccezione delle a. che i vegetali sono originari di una zona che sementi, originari dell’Albania, l’organizzazione nazionale per la protezione dell’Armenia, della Turchia e degli delle piante nel Paese d’origine ha ricono- Stati Uniti d’America. sciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internaziona- li per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiara- zione supplementare», oppure b. che nessun sintomo di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è sta- to osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. … 14.2 Vegetali destinati alla piantagione, Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegeta- ad eccezione dei vegetali in coltura tis- li di cui all’allegato 3 parte A punti 9 e 18, sutale e delle sementi, di Crataegus L., all’allegato 3 parte B punto 1 o all’allegato 4 Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., parte A sezione I punti 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, Pyrus L. e Vaccinium L. originari di 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, consta- Canada, Messico e Stati Uniti tazione ufficiale che i vegetali: d’America. a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione na- zionale per la protezione delle piante nel Paese d’origine ha riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller nel rispetto del- le pertinenti norme internazionali per le mi- sure fitosanitarie, menzionata nei certificati
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Merci Esigenze particolari
di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione sup- plementare», a condizione che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscrit- to, dall’organizzazione nazionale per la pro- tezione delle piante dello Stato terzo inte- ressato, oppure b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internaziona- li per le misure fitosanitarie: i) che è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese d’origine, e ii) che è stato sottoposto a ispezioni annua- li effettuate a intervalli opportuni per rilevare eventuali indizi della presenza di Grapholita packardi Zeller, e iii) in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito soggetto all’applicazione di tratta- menti preventivi adeguati e in cui l’assenza di Grapholita packardi Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno a intervalli oppor- tuni, e iv) immediatamente prima dell’esporta- zione, i vegetali sono stati sottoposti a un’ispezione minuziosa per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller, oppure c) sono stati coltivati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Grapholita packardi Zeller. … 16.5 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di Poncirus Raf., e relativi ibridi, cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, Mangifera L. e Prunus L. 16.2, 16.3, 16.4 e 16.6, constatazione ufficiale che: a. i frutti sono originari di un Paese ricono- sciuto indenne da Tephritidae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comuni- cato, in anticipo e per iscritto, dall’organiz- zazione nazionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato, oppure
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b. i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese d’origine ha ricono- sciuto indenne da Tephritidae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli
9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica
«Dichiarazione supplementare», a condi- zione che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato, oppure c. nessun indizio della presenza di Tephritidae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vege- tativo completo, nel corso di ispezioni uffi- ciali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detto organismo nocivo, e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, sono incluse informa- zioni sulla tracciabilità, oppure d. i frutti sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da Tephritidae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili; i dati relativi al trattamento devono essere indica- ti nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunica- to, in anticipo e per iscritto, dall’organizza- zione nazionale per la protezione delle pian- te dello Stato terzo interessato. 16.6 Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. e cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione Prunus persica (L.) Batsch e Punica ufficiale che i frutti: granatum L., originari di paesi a. sono originari di un Paese riconosciuto dell’Africa continentale, Capo Verde, indenne da Thaumatotibia leucotreta Sant’Elena, Madagascar, La Reunion, (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti nor- Maurizio e Israele. me internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comu- nicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante dello Stato terzo interes- sato, oppure
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Merci Esigenze particolari
b. sono originari di una zona che l’organizza- zione nazionale per la protezione delle pian- te nel Paese d’origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Mey- rick) nel rispetto delle pertinenti norme in- ternazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli
9 e 10 della presente ordinanza, a condizio-
ne che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato, oppure c. sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante nel Paese d’origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leu- cotreta (Meyrick) nel rispetto delle perti- nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, nei certificati di cui agli artico- li 9 e 10 della presente ordinanza sono in- cluse informazioni sulla tracciabilità e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da Thaumatotibia leucotre- ta (Meyrick), oppure d. sono stati sottoposti a un efficace trattamen- to a freddo o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da Thauma- totibia leucotreta (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il me- todo di trattamento e le prove documentali della sua efficacia siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del- lo Stato terzo interessato. 16.7 Frutti di Malus Mill. Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.8,
16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i
frutti: a. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh) nel rispetto delle perti- nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante dello Stato terzo interes- sato, oppure
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Merci Esigenze particolari
b. sono originari di una zona che l’organizza- zione nazionale per la protezione delle pian- te nel Paese d’origine ha riconosciuto in- denne da Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh) nel rispetto delle perti- nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordi- nanza, alla rubrica «Dichiarazione supple- mentare», a condizione che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante dello Stato terzo interes- sato, oppure c. sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh) sono effettuate a intervalli opportuni duran- te il periodo vegetativo, compresa un’ispezione visiva su un campione rappre- sentativo di frutti, risultati indenni da tali organismi nocivi, e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informa- zioni sulla tracciabilità, oppure d. sono stati sottoposti a un efficace trattamen- to per garantire che siano indenni da Enar- monia prunivora Walsh, Grapholita inopi- nata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh); i dati relativi al trattamento devo- no essere indicati nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante dello Stato terzo interes- sato. 16.8 Frutti di Malus Mill. e Pyrus L. Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.7,
16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i
frutti: a. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie, a condizione che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante dello Stato terzo interes- sato, oppure
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Merci Esigenze particolari
b. sono originari di una zona che l’organizza- zione nazionale per la protezione delle pian- te nel Paese d’origine ha riconosciuto in- denne da Guignardia piricola (Nosa) Ya- mamoto nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli
9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica
Dichiarazione supplementare, a condizione che tale status sia stato comunicato, in anti- cipo e per iscritto, dall’organizzazione na- zionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato, oppure c. sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vege- tativo, compresa un’ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo, e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informa- zioni sulla tracciabilità, oppure d. sono stati sottoposti a un efficace trattamen- to per garantire che siano indenni da Gui- gnardia piricola (Nosa) Yamamoto; i dati relativi al trattamento devono essere indica- ti nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunica- to, in anticipo e per iscritto, dall’organizza- zione nazionale per la protezione delle pian- te dello Stato terzo interessato. 16.9 Frutti di Malus Mill. e Pyrus L. Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.7,
16.8 e 16.10, constatazione ufficiale che i
frutti: a. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Tachypterellus quadrigibbus Say nel rispetto delle pertinenti norme in- ternazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comuni- cato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante dello Stato terzo interes- sato, oppure b. sono originari di una zona che l’organizza- zione nazionale per la protezione delle pian- te nel Paese d’origine ha riconosciuto in- denne da Tachypterellus quadrigibbus Say nel rispetto delle pertinenti norme interna- zionali per le misure fitosanitarie, menzio-
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nata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Di- chiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato, in anti- cipo e per iscritto, dall’organizzazione na- zionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato, oppure c. sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Tachypte- rellus quadrigibbus Say sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vege- tativo, compresa un’ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo, e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informa- zioni sulla tracciabilità, oppure d. sono stati sottoposti a un efficace trattamen- to per garantire che siano indenni da Ta- chypterellus quadrigibbus Say; i dati relati- vi al trattamento devono essere indicati nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il me- todo di trattamento sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del- lo Stato terzo interessato. 16.10 Frutti di Malus Mill., Prunus L., Pyrus Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di L. e Vaccinium L., originari di Canada, cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.5, Messico e Stati Uniti d’America 16.6, 16.7, 16.8 e 16.9, constatazione ufficiale che i frutti: a. sono originari di una zona che l’organizza- zione nazionale per la protezione delle pian- te nel Paese d’origine ha riconosciuto in- denne da Grapholita packardi Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internaziona- li per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiara- zione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato, oppure b. sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un’ispezione su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
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Merci Esigenze particolari
e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informa- zioni sulla tracciabilità, oppure c. sono stati sottoposti a un efficace trattamen- to per garantire che siano indenni da Grapholita packardi Zeller; i dati relativi al trattamento devono essere indicati nei certi- ficati di cui agli articoli 9 e 10 della presen- te ordinanza, a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato. … 25.7.3 Frutti di Capsicum annuum L., Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di Solanum aethiopicum L., Solanum cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.6, lycopersicum L. e Solanum melon- 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 e 36.3, constatazio- gena L. ne ufficiale che i frutti: a. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comuni- cato, in anticipo e per iscritto, dall’organiz- zazione nazionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato, oppure b. sono originari di una zona che l’organizza- zione nazionale per la protezione delle pian- te nel Paese d’origine ha riconosciuto in- denne da Neoleucinodes elegantalis (Gue- née) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli
9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica
«Dichiarazione supplementare», a condi- zione che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del- lo Stato terzo interessato, oppure c. sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la prote- zione delle piante nel Paese d’origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes ele- gantalis (Guenée) nel rispetto delle perti- nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e sono state effettuate ispezio- ni ufficiali nel luogo di produzione a inter- valli opportuni durante il periodo vegetati- vo, compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da Neoleucinodes elegantalis (Guenée), e
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Merci Esigenze particolari
nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informa- zioni sulla tracciabilità, oppure d. sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che l’organizzazione nazio- nale per la protezione delle piante nel Paese d’origine ha riconosciuto indenne da Neo- leucinodes elegantalis (Guenée) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l’esportazione, e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, sono incluse informa- zioni sulla tracciabilità. 25.7.4 Frutti di Solanaceae originari Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di dell’Australia, delle Americhe cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.6, e della Nuova Zelanda 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 e 36.3, constata- zione ufficiale che i frutti: a. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme interna- zionali per le misure fitosanitarie, a condi- zione che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato, oppure b. sono originari di una zona che l’organizza- zione nazionale per la protezione delle pian- te nel Paese d’origine ha riconosciuto in- denne da Bactericera cockerelli (Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme internaziona- li per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiara- zione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dello Stato terzo interessato, oppure c. sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue immediate vicinanze, in cui sono effettuate ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Bacteri- cera cockerelli (Sulc.) nei tre mesi prece- denti l’esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, e campioni rappre- sentativi di frutti sono stati ispezionati pri- ma dell’esportazione, e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informa- zioni sulla tracciabilità, oppure
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Merci Esigenze particolari
d. sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che l’organizzazione nazio- nale per la protezione delle piante nel Paese d’origine ha riconosciuto indenne da Bacte- ricera cockerelli (Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l’esportazione, e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informa- zioni sulla tracciabilità. …
34. Terreno di coltura, aderente o asso- Constatazione ufficiale che:
ciato ai vegetali, destinato a rafforzare a. il terreno di coltura, al momento della la vitalità dei vegetali, ad eccezione piantagione dei vegetali associati: del mezzo sterile dei vegetali coltivati i) non conteneva terra e materie organiche in vitro, originario di Stati terzi e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli, oppure ii) era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato utiliz- zato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli, oppure iii) era stato sottoposto a un efficace tratta- mento per garantire che fosse indenne da organismi nocivi; i dati relativi al trattamento devono essere menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e in tutti i casi di cui sopra era stato con- servato in condizioni adeguate per man- tenerlo esente da organismi nocivi, e b. dopo la piantagione: i) sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, comprese almeno le misure seguenti: – isolamento fisico del terreno di col- tura dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione, – misure igieniche, – uso di acqua esente da organismi no- civi, oppure ii) nelle due settimane precedenti l’esporta- zione il terreno di coltura compresa, ove opportuno, la terra, sono stati comple- tamente rimossi tramite lavaggio utiliz- zando acqua esente da organismi nocivi. Il reimpianto può essere eseguito in un terreno di coltura che corrisponde ai
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Merci Esigenze particolari
requisiti di cui alla lettera a. Sono man- tenute condizioni adeguate per garantire che esso rimanga esente da organismi nocivi come indicato alla lettera b. 34.1 Bulbi, cormi, rizomi e tuberi, destina- Fatte salve le disposizioni applicabili di cui ti alla piantagione, ad eccezione all’allegato 4 parte A sezione I punto 30, dei tuberi di Solanum tuberosum, constatazione ufficiale che la spedizione o la originari di Stati terzi partita non contiene più dell’1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura. 34.2 Tuberi di Solanum tuberosum originari Fatte salve le disposizioni applicabili di cui di Stati terzi all’allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all’allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4.1 e 25.4.2, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita non contiene più dell’1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura. 34.3 Ortaggi da radice e tuberi originari Fatte salve le disposizioni applicabili di cui di Stati terzi all’allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12, consta- tazione ufficiale che la spedizione o la partita non contiene più dell’1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura. 34.4 Macchine e veicoli utilizzati per fini Constatazione ufficiale che le macchine o i agricoli o forestali, importati da Stati veicoli sono puliti e mondati da terra e fram- terzi menti di vegetali. …
Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea L’elenco è modificato come segue:
Merci Esigenze particolari
…
2.1 A prescindere dalla sua inclusione Constatazione ufficiale che il legname:
nei codici NC elencati nell’allegato 5 a. è originario di una zona notoriamente parte A, legname di Juglans L. e indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Pterocarya Kunth, ad eccezione Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore del legname in forma di: Pityophthorus juglandis Blackman, istituita – piccole placche, particelle, segatu- dalle autorità competenti nel rispetto delle ra, trucioli, avanzi o cascami otte- pertinenti norme internazionali per le misu- nuti completamente o in parte da re fitosanitarie, detti vegetali, oppure – materiale da imballaggio in legno b. è stato sottoposto ad adeguato trattamento in forma di casse, cassette, gabbie, termico durante il quale è stata raggiunta cilindri ed imballaggi simili, palette una temperatura minima di 56 °C per un di carico semplici, palette-casse ed periodo di almeno 40 minuti senza interru- altre piattaforme di carico, spalliere zioni nell’intero profilo del legname. Que- di palette, paglioli, anche effettiva- sto è evidenziato dall’applicazione del mar- mente utilizzati nel trasporto di og- chio HT sul legname o sull’eventuale
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Merci Esigenze particolari
getti di qualsiasi tipo, tranne paglioli imballaggio, conformemente agli usi cor- che sostengono spedizioni di le- renti, gname, costruiti a partire da legna- oppure me dello stesso tipo e qualità di c. è stato squadrato in modo da eliminare quello della spedizione e che rispet- completamente la superficie rotonda natu- tano le stesse prescrizioni fitosanita- rale. rie della Svizzera, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conser- vato la superficie rotonda naturale. 2.2 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname o la codici NC elencati nell’allegato 5 parte corteccia separata dal tronco: A, corteccia separata dal tronco e a. è originario di una zona indenne da Geo- legname di Juglans L. e Pterocarya smithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Kunth, in forma di: Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus – piccole placche, particelle, segatura, juglandis Blackman, istituita dalle autorità trucioli, avanzi o cascami ottenuti competenti nel rispetto delle pertinenti completamente o in parte da detti norme internazionali per le misure fitosani- vegetali tarie, oppure b. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interru- zioni nell’intero profilo della corteccia o del legname. Questo è evidenziato dall’applica- zione del marchio HT sull’eventuale imbal- laggio, conformemente agli usi correnti.
2.3 Materiale da imballaggio in legno Il materiale da imballaggio in legno deve:
in forma di casse, cassette, gabbie, a. essere originario di una zona indenne da cilindri ed imballaggi simili, palette Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Ut- di carico semplici, palette-casse ley & Tisserat e dal suo vettore Pityophtho- ed altre piattaforme di carico, spalliere rus juglandis Blackman, istituita dalle auto- di palette, paglioli, anche effettiva- rità competenti nel rispetto delle pertinenti mente utilizzati nel trasporto di oggetti norme internazionali per le misure fitosani- di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno tarie, grezzo di spessore uguale o inferiore oppure a 6 mm e del legno trasformato median- b. essere ottenuto da legno scortecciato come te colla, calore e pressione, o una com- specificato all’allegato I della norma inter- binazione di questi fattori, e tranne nazionale FAO per le misure fitosanitarie paglioli che sostengono spedizioni di le- n. 15 sugli orientamenti per la regolamenta- gname, costruiti a partire da legname zione del materiale da imballaggio in legno dello stesso tipo e qualità di quello del- negli scambi internazionali, la spedizione e che rispettano le stesse – essere soggetto ad uno dei trattamenti prescrizioni fitosanitarie della Svizzera, approvati di cui all’allegato I della stes- come il legname della spedizione sa norma internazionale, e – essere contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma. …
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Merci Esigenze particolari
7.1 Vegetali di Juglans L. e Pterocarya Constatazione ufficiale che i vegetali destinati Kunth destinati alla piantagione, ad alla piantagione: eccezione delle sementi a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita, o dalla loro introduzione in Svizzera o nell’UE, in un luogo di produzione in una zona indenne da Geosmithia morbida Ko- larík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispet- to delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b. sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osserva- ti, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti lo spostamento, sin- tomi di Geosmithia morbida Kolarík, Free- land, Utley & Tisserat e del suo vettore Pi- tyophthorus juglandis Blackman né la presenza del vettore, e i vegetali destinati alla piantagione sono stati sottoposti a ispe- zione visiva prima dello spostamento e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c. sono originari di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico, e i vegetali destinati alla piantagione sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e sono stati manipolati e con- fezionati in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione. …
31. Macchine e veicoli utilizzati per fini Le macchine o i veicoli devono:
agricoli o forestali a. essere spostati da una zona indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità compe- tenti nel rispetto delle pertinenti norme in- ternazionali per le misure fitosanitarie, oppure b. essere puliti e mondati da terra e frammenti di vegetali prima dello spostamento dalla zona infestata da Ceratocystis platani (J. M. Walter).
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Allegato 5 (art. 2, 8–10, 15, 25, 29 e 32) Parte A Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel luogo di produzione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario
N. 1.7
1.7 Legname che:
a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da Juglans L., Platanus L. e Pterocarya L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni:
Codice NC/Voce di Descrizione tariffa doganale
4401.12 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in
forme simili
4401.22 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di
conifere ex 4401.40 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.1290 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4403.99 Legno di Juglans L., Platanus L. e Pterocarya L., grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404.20 Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo ex 4407.99 Legno di Juglans L., Platanus L. e Pterocarya L., segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superio- re a 6 mm
N. 2.1
2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi
Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officina- lis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthe- ma (DC.) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Ger-
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bera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupi- nus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsu- ga Carr., Ulmus L., Verbena L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezio- ne dei vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
Parte B Merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d’origine o nel Paese di spedizione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera
N. 2
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypso- phila L., Pelargonium L’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quer- cus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae – conifere (Coniferales) – Acer saccharum Marsh, originarie di Stati Uniti d’America e Canada – Prunus L., originarie di Paesi non europei – fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi non europei – ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L. – foglie di Manihot esculenta Crantz – rami di Betula L., con o senza foglie – rami di Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democra- tica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Rus- sia, Taiwan e Stati Uniti d’America, – Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Keller- man, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L. – Convolvulus L., Ipomoea L. (ad eccezione dei tuberi), Micromeria Benth e Solanaceae, originari dell’Australia, delle Americhe e della Nuova Zelanda.
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N. 3
3. Frutti di:
– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e relativi ibridi, Momordica L., e Sola- naceae – Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospy- ros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L., e Vitis L. – Punica granatum L. originario dei Paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant’Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele.
N. 5
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
– conifere (Coniferales) originarie di Paesi non europei – Acer saccharum Marsh, Populus L. e Quercus L. ad eccezione di Quer- cus suber L. – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., ori- ginari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America – Betula L., originaria di Canada e Stati Uniti d’America.
N. 6
6. Legname che:
a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto 2: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b del codice NC 4416.00 00 e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per
20 minuti,
– Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario dell’Albania, dell’Armenia, della Turchia e degli Stati Uniti d’America, – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superfi- cie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conser- vato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America e Canada,
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Protezione dei vegetali. O RU 2019
– Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conserva- to la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia, – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America, – Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America e Canada, – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Cra- taegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, origi- nario di Canada e Stati Uniti d’America, – Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superfi- cie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica de- mocratica popolare di Corea, Mongolia, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Vietnam, e b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni:
Codice NC/Voce di Descrizione tariffa doganale
4401.22 Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in
particelle ex 4401.40 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex 4403.11 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
4403.1290 conservazione, non scortecciato, privato dell’alburno o
squadrato ex 4403.21 Legno di conifere grezzo, non scortecciato, privato ex 4403.22 dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o ex 4403.23 altri agenti di conservazione ex 4403.24 ex 4403.25 ex 4403.26
4403.91 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403.96 privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte,
creosoto o altri agenti di conservazione, con un diametro superiore o uguale a 15 cm
4403.97 Legno di pioppo (Populus spp.), grezzo, anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
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Codice NC/Voce di Descrizione tariffa doganale
ex 4403.99 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4407.91 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo,
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407.93 Legno di Acer saccharum Marsh., segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incolla- to con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.94 Legno di ciliegio (Prunus spp.), segato o tagliato per il lungo,
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.95 Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incolla- to con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.96 Legno di betulla (Betula spp.), segato o tagliato per il lungo,
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.97 Legno di pioppo (Populus spp.), segato o tagliato per il lungo,
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407.99 Legno di platano (Platanus spp.), nonché legno di Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408.10 Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti
mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compen- sati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assem- blati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a
4416.00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno,
compreso il legname da bottaio
9406.10 Costruzioni prefabbricate di legno
N. 7 e 7.1 7. Terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originario di Stati terzi.
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7.1 Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali che corrispondono a una delle seguenti descrizioni:
Codice NC/Voce di Designazione tariffa doganale
ex 8432 Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi, usati ex 8433.53 Macchine per la raccolta di radici o tuberi, usate ex 8436.80 Macchine, apparecchi e congegni per la silvicoltura, usati ex 8701.20 Trattori stradali per semirimorchi utilizzati per scopi agricoli o silvicoli, usati ex 8701.9110 Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, di potenza del motore ex 8701.9190 inferiore o uguale a 18 kW, usati
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