AS 2019 4623
AS 2019 4623
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del 27 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:
1bis Ai fini delle esigenze della presente sezione, gli strumenti di debito emessi da una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza secondo l’articolo 126a capoverso 1 o secondo normative corrispondenti di ordinamenti giuridici esteri sono trattati come strumenti dei fondi propri complementari.
2bis In aggiunta alla limitazione secondo il capoverso 1 applicata al limite 1 della franchigia, la banca può detenere strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza secondo l’articolo 33 capover- so 1bis fino a una quota del 5 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria, senza dedurre questi strumenti dalle componenti proprie del capitale proprio. La FINMA può emanare pertinenti disposizioni di esecuzione.
Art. 38 cpv. 1 1 La banca che detiene una quota superiore al 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un’impresa attiva nel settore finanziario deve trattare tutti gli strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari di tali imprese in base all’approccio di deduzione corrispondente, senza considerare il limite della franchigia. L’approc- cio di deduzione corrispondente che non considera il limite della franchigia si appli-
1 RS 952.03
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ca anche agli strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misu- re in caso di insolvenza detenuti da banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 33 capoverso 1bis.
Titolo dopo l’art. 47 Capitolo 1a: Semplificazioni per le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5
Art. 47a Semplificazioni Le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR2 possono chiedere alla FINMA di essere esentate dall’osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri necessari di cui agli articoli 41–46.
Art. 47b Condizioni 1 Possono beneficiare delle semplificazioni le banche delle categorie 4 e 5 che adempiono in ogni momento sia a livello di singolo istituto che a livello di gruppo finanziario le condizioni seguenti: a. i fondi propri necessari corrispondono a un «leverage ratio» semplificato pa- ri ad almeno l’8 per cento; b. la quota media di liquidità è pari ad almeno il 110 per cento; c. il grado di rifinanziamento è pari ad almeno il 100 per cento.
2 Il «leverage ratio» semplificato corrisponde al quoziente tra:
a. i fondi propri di base; e b. la somma di tutti gli attivi di bilancio, dedotti l’avviamento e le partecipa- zioni, e di tutte le posizioni fuori bilancio.
3 La quota media di liquidità corrisponde al quoziente tra:
a. la media calcolata sugli ultimi 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità a fine mese («High Quality Liquid Assets», HQLA) secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 30 novembre 20123 sulla liquidità (OLiq); e b. il valore medio calcolato sugli ultimi 12 mesi del deflusso netto di fondi a fine mese secondo l’articolo 16 OLiq atteso sull’orizzonte temporale di
30 giorni conformemente allo scenario di stress per la quota di liquidità a
breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR).
4 Il grado di rifinanziamento corrisponde al quoziente tra:
a. la somma degli impegni risultanti da depositi della clientela, obbligazioni di cassa, prestiti con una durata residua superiore a un anno e mutui presso cen-
2 RS 952.02 3 RS 952.06
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trali d’emissione di obbligazioni fondiarie con una durata residua superiore a un anno, e dei fondi propri; e b. i crediti nei confronti della clientela e i crediti ipotecari.
5 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative ai capover-
si 2–4.
Art. 47c Reiezione della richiesta La FINMA può respingere la richiesta di semplificazioni se: a. non sono adempiute le condizioni secondo gli articoli 47a e 47b; b. contro la banca interessata ha adottato provvedimenti fondati sulla legisla- zione in materia di vigilanza, è stato avviato un procedimento secondo l’articolo 30 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o tale banca non ha preso i provvedimenti per il ripri- stino della situazione conforme secondo l’articolo 31 LFINMA negli ambiti seguenti:
1. norme di comportamento secondo la legge del 15 giugno 20185 sui ser-
vizi finanziari,
2. norme di comportamento sul mercato secondo la legge del 19 giugno
20156 sull’infrastruttura finanziaria,
3. riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo secondo la legge
del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro,
4. operazioni transfrontaliere;
c. la gestione dei rischi di tasso d’interesse è inadeguata oppure il rischio di tasso d’interesse è eccessivamente elevato rispetto ai fondi propri di base, al risultato da operazioni su interessi o alla capacità di sopportare i rischi, tenu- to conto dell’insieme dei rischi.
Art. 47d Sopravvenuto inadempimento delle condizioni
1 Le banche che non adempiono più le condizioni di cui all’articolo 47b devono
comunicarlo senza indugio alla FINMA.
2 Se constata che una banca non appartiene più alla categoria 4 o 5 oppure che
sussiste un motivo di reiezione di cui all’articolo 47c, la FINMA lo comunica alla banca.
3 Nel caso delle comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2, la FINMA accorda alla
banca un termine affinché questa possa nuovamente adempiere le condizioni. Gene- ralmente questo termine è di un anno, ma può, in singoli casi motivati, essere abbre- viato o prolungato. Se, scaduto questo termine, le condizioni non sono adempiute, non è più possibile beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a.
4 RS 956.1 5 RS 950.1 6 RS 958.1 7 RS 955.0
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Art. 47e Rinuncia alle semplificazioni Le banche che non intendono più beneficiare delle semplificazioni di cui all’arti- colo 47a lo notificano alla FINMA e alla società di audit.
Art. 124 cpv. 3 e 4 3 Le esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR 8 e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla legge del 15 giugno 20189 sugli istituti finanziari da: a. le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica; b. l’unità superiore di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest’ultimo comprende un’unità di cui alla lettera a; c. le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un’unità di cui alla lettera a; e d. le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario. 4 In singoli casi, la FINMA può escludere le unità che esercitano funzioni di rilevan- za sistemica, ma la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.
Art. 126a cpv. 1, frase introduttiva e lett. k 1 Gli strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond») possono essere computati nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 soltanto se tali strumenti: k. sono stati emessi con l’approvazione della FINMA o sono integrati in un quadro di riferimento annuale per le emissioni da essa approvato e possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione, nel caso in cui non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.
Art. 126b Strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza 1 Le unità svizzere di banche di rilevanza sistemica subordinate alla società madre del gruppo possono computare nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 gli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza se tali strumenti:
8 RS 952.0 9 RS 954.1
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a. adempiono le condizioni di cui all’articolo 126a capoverso 1 lettere a–c e f–i; b. sono postergati contrattualmente rispetto ad altri impegni dell’emittente; c. possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con l’approva- zione della FINMA, nel caso in cui a seguito del rimborso non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. 2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».
3 Glistrumenti di debito di cui al capoverso 1 possono essere computati per
l’ammontare del credito soltanto se la loro durata residua è di almeno un anno.
1I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 126a possono essere computati, per l’ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, purché la loro durata residua sia di almeno un anno. 2 I fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono avere scadenze sca- glionate nel tempo che consentano di soddisfare le condizioni relative all’ammontare di questi fondi anche in caso di restrizioni temporanee nell’ambito dell’acquisizione di mezzi finanziari. Le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite possono essere adempiute al massimo per il 25 per cento con fondi la cui durata residua è compresa tra uno e due anni. 4 Le banche di rilevanza sistemica non possono detenere a proprio rischio né stru- menti di capitale con conversione o riduzione del credito di altre banche né «bail-in bond» secondo il diritto svizzero o secondo normative corrispondenti di ordinamenti giuridici esteri di altre banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Sono escluse: a. le posizioni in relazione alla definizione di corsi d’acquisto e di vendita nella funzione di «market maker» nonché le posizioni detenute a corto termine in relazione con operazioni d’emissione; e b. la detenzione di «bail-in bond» nell’ambito degli articoli 37 e 38 nel porta- foglio di negoziazione della banca, se questi «bail-in bond» sono rivenduti entro 30 giorni operativi dalla data di acquisto.
Art. 129 cpv. 5 5 Il DFF verifica regolarmente i valori e i supplementi definiti nell’allegato 9 in relazione con la stabilità del sistema e la competitività delle banche di rilevanza sistemica e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.
O sui fondi propri RU 2019
Art. 132 cpv. 2 2 L’esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all’esigenza complessiva consistente dell’esigenza di base e dei supplementi secondo l’arti- colo 129. Essa ammonta: a. nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale:
1. per le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica (art. 124
cpv. 3 lett. a): al 62 per cento dell’esigenza complessiva a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto,
2. a livello di unità superiore di un gruppo finanziario (art. 124 cpv. 3
lett. b) e di importanti gruppi finanziari subordinati (art. 124 cpv. 3 lett. c), se non si applica l’esigenza di cui al numero 1: al 100 per cento dell’esigenza complessiva, dedotto uno sconto secondo l’articolo 133,
3. a livello di singolo istituto di una banca secondo l’articolo 124 capover-
so 3 lettera c o d, alla somma: – degli importi nominali dei fondi supplementari in grado di assor- bire le perdite ceduti a filiali – del 100 per cento dell’esigenza complessiva, dedotto uno sconto secondo l’articolo 133, ad eccezione delle partecipazioni da conso- lidare – compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua – e dei rischi derivanti da relazioni interne al gruppo, e – del 30 per cento delle esigenze consolidate applicate a tale unità; b. nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazio- nale: al 40 per cento dell’esigenza complessiva.
Art. 133 cpv. 2 2 Per le unità di cui all’articolo 124 capoverso 3 lettere b–d, l’ammontare dell’esi- genza relativa ai fondi supplementari, tenuto conto degli sconti e della riduzione dell’esigenza a seguito del computo preferenziale di capitale convertibile secondo l’articolo 132 capoverso 4, non può scendere sotto il 3,75 per cento per il «leverage ratio» e sotto il 10 per cento per la quota di RWA.
Titolo dopo l’art. 148j Sezione 6: Disposizioni transitorie della modifica del 27 novembre 2019
Art. 148k Metodi di calcolo per i derivati
1 Fino al 31 dicembre 2021 le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3
OBCR10 possono effettuare la conversione dei derivati nel loro equivalente di credi- to nell’ambito dei titoli terzo e quarto anche secondo il metodo del valore di mercato conformemente all’articolo 57 nel tenore del 1° luglio 201611.
10 RS 952.02 11 RU 2012 5441
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2 Ciò si applica anche alle banche della categoria 3 di cui all’allegato 3 OBCR che hanno posizioni in derivati non rilevanti. La FINMA emana disposizioni di esecu- zione tecniche.
Art. 148l Fondi supplementari per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale L’esigenza di cui all’articolo 132 capoverso 2 lettera a numero 3 terzo trattino am- monta: a. nel 2020: allo 0 per cento; b. nel 2021: al 5 per cento; c. nel 2022: al 10 per cento; d. nel 2023: al 20 per cento.
Art. 148m Sconti per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale Negli anni 2020 e 2021 le esigenze di cui all’articolo 133 capoverso 2 non possono scendere sotto il 3 per cento per il «leverage ratio» e sotto l’8,6 per cento per la quota di RWA.
II Allegato 9 n. 2.1 e 2.2
2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a
1341 miliardi di franchi
Bucket Esposizione totale Supplemento LR Supplemento quota di RWA
2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1341 miliardi di franchi
Per ogni maggiorazione di 215 miliardi di franchi per l’esposizione totale, l’esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.
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III L’ordinanza del 30 novembre 201212 sulla liquidità è modificata come segue:
1bis Per gli stress test le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR13 devono considerare esclusivamente lo scenario di stress di cui all’articolo 12 capo- verso 1.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
27 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
12 RS 952.06 13 RS 952.02