AS 2020 1101
AS 2020 1101
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo)
Modifica del 27 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 7e Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo
1 Se a causa della situazione epidemiologica in un Cantone sussiste un pericolo
particolare per la salute della popolazione, il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare questo Cantone a ordinare per un periodo limitato e per deter- minate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell’economia.
2 Le domande secondo il capoverso 1 possono essere approvate integralmente o
parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le seguenti condizioni: a. il Cantone non dispone di sufficienti capacità nell’assistenza sanitaria nem- meno dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni; b. è altamente probabile che i settori interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione di cui all’articolo 7d capoverso 1; c. le parti sociali approvano i provvedimenti previsti nel capoverso 1 dopo essere state sentite; d. l’approvvigionamento della popolazione con beni d’uso quotidiano e l’approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti; e. il funzionamento dei settori economici interessati è compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.
1 RS 818.101.24
2020-0868 1101
Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020
3 Se i provvedimenti adottati da un Cantone vanno oltre quanto autorizzato dal
Consiglio federale, per questo Cantone decade il diritto all’indennità per lavoro ridotto della Confederazione. 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singole aziende di rilevanza per l’approvvigionamento in beni dell’economia. 5 Le aziende che rendono verosimile all’Ispettorato cantonale del lavoro l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione di cui all’articolo 7d capoverso 1 possono conti- nuare a esercitare la loro attività.
5 Nei reparti ospedalieri confrontati a un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Le compen- sazioni mediante tempo libero o finanziarie devono però continuare a essere garanti- te. I datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavora- tori e devono, in particolare, garantire loro periodi di riposo sufficienti.
II L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20193 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
Numero XV XV. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20204
15001. Violazione del divieto di trattenersi in assembramenti di più di 5
persone nello spazio pubblico (art. 7c cpv. 1 e 10f cpv. 2 lett. a ordi- nanza 2 COVID-19) 100
15002. Violazione dell’obbligo di mantenere una distanza di almeno due
metri dalle altre persone negli assembramenti fino a 5 persone (art. 7c cpv. 2 e 10f cpv. 2 lett. a ordinanza 2 COVID-19) 100
2 RS 822.11 3 RS 314.11 4 RS 818.101.24
Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2020 alle ore 00.005. 2 L’articolo 7e capoversi 1–3 entra in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020 alle ore 00.00.
27 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 Pubblicazione urgente del 27 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020