AS 2020 1105
AS 2020 1105
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del 27 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 7 dell’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è abrogato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2020 alle ore 00.002.
27 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 952.03 2 Pubblicazione urgente del 27 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2020-0891 1105
Ordinanza sui fondi propri RU 2020