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AS 2020 1105

AS 2020 1105

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del 27 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 7 dell’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è abrogato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2020 alle ore 00.002.

27 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 952.03 2 Pubblicazione urgente del 27 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-0891 1105

Ordinanza sui fondi propri RU 2020

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