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AS 2020 2099

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Entrata di beneficiari della libera circolazione)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Entrata di beneficiari della libera circolazione)

Modifica del 12 giugno 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 7 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp),

Art. 3 cpv. 1 lett. b. n. 1 e lett. c, cpv. 1bis e 1ter, nonché 5 primo periodo

1 Le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono

entrare in Svizzera devono adempiere una delle seguenti condizioni: b. dispongono di un documento di viaggio e:

1. di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora sviz-

zero, un visto emesso dalla Svizzera recante lo scopo «colloqui d’affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza, oppure c. sono beneficiarie della libera circolazione. 1bis Abrogato

1ter Glistranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero

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Ordinanza 2 COVID-19 (Entrata di beneficiari della libera circolazione) RU 2020

scambio (Convenzione AELS) devono inoltre adempire le condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). 5 Può essere rifiutata l’entrata di stranieri attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen negli aerodromi se non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1. ...

Abrogato

Non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica l’ammissione: a. ai fini del ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–45 e 85 capo- verso 7 LStrI6;

Art. 3cbis Ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua L’ammissione di stranieri che seguono una formazione o una formazione continua secondo l’articolo 27 LStrI7 non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione che si tratti di una formazione o di una formazione continua di durata superiore a 90 giorni.

Abrogato

Art. 4 cpv. 1, 2, 4 e 5 1 Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il DFF e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio. 2 Può in particolare limitare il traffico delle persone a determinati voli, chiudere singoli aerodromi di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

4 e 5 Abrogati

Art. 10f cpv. 2 lett. c e d, 3 lett. b e c, nonché 5 Abrogati

5 RS 142.20 6 RS 142.20 7 RS 142.20

Ordinanza 2 COVID-19 (Entrata di beneficiari della libera circolazione) RU 202

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 20208, alle ore 00.00.

12 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 Pubblicazione urgente del 12 giugno 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Ordinanza 2 COVID-19 (Entrata di beneficiari della libera circolazione) RU 2020

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