Lexipedia

AS 2020 2853

Ordinanza del DFF concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico

Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico

Modifica dell’8 giugno 2020

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF del 24 marzo 20111 concernente l’esenzione fiscale per forni- ture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico è modificata come segue:

Art. 1 lett. d Le forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto se sono adempiute le seguenti condizioni: d. i beni sono trasferiti in territorio doganale estero entro 90 giorni dalla loro consegna all’acquirente.

Art. 8a Disposizione transitoria della modifica dell’8 giugno 2020 Se la consegna avviene prima del 1° agosto 2020, i beni devono essere trasferiti in territorio doganale estero entro 30 giorni dalla loro consegna all’acquirente.

1 RS 641.202.2

2020-0823 2853

Esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista RU 2020 dell’esportazione nel traffico turistico. O del DFF

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.

8 giugno 2020 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

Ordinanza del DFF concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico | Lexipedia | Lexipedia