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AS 2020 3063

Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

Modifica del 19 giugno 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Titolo prima dell’articolo 4

Capitolo 2: Definizione di organismi da quarantena, organismi da quarantena potenziali e organismi regolamentati non da quarantena

Art. 4 cpv. 1 lett. a

1 Un organismo da quarantena è un organismo nocivo particolarmente pericoloso:

a. che non è presente in Svizzera o non è ampiamente diffuso;

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 5a Organismi regolamentati non da quarantena Un organismo regolamentato non da quarantena è un organismo nocivo particolar- mente pericoloso: a. che è diffuso in Svizzera o nell’UE; b. che si trasmette principalmente da vegetali specifici destinati alla piantagio- ne;

1 RS 916.20

2020-0235 3063

Ordinanza sulla salute dei vegetali RU 2020

c. la cui presenza sui vegetali specifici destinati alla piantagione comporta con- seguenze economiche inaccettabili relativamente all’utilizzo previsto di tali vegetali; d. per il quale sono disponibili misure realizzabili ed efficaci atte a evitarne la comparsa sui vegetali specifici destinati alla piantagione; e e. che adempie i criteri di cui all’allegato 1 numero 3.

Art. 7 cpv. 2 lett. f Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 29 Capitolo 5: Misure contro organismi regolamentati non da quarantena

Art. 29 Utilizzo commerciale di vegetali destinati alla piantagione 1 I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena. 2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono i vegetali specifici destinati alla piantagione secondo il capoverso 1 e gli organismi regolamentati non da quarantena.

3 Per singoli organismi regolamentati non da quarantena il DEFR e il DATEC pos-

sono stabilire un valore soglia. I vegetali specifici destinati alla piantagione che presentano un’infestazione inferiore al valore soglia possono essere importati e messi in commercio. 4 I vegetali specifici destinati alla piantagione infestati da un organismo regolamen- tato non da quarantena possono essere utilizzati per i seguenti scopi: a. ricerca; b. scelta varietale e programmi di selezione; c. esposizioni; d. formazione. 5 Il DEFR e il DATEC possono stabilire misure per evitare la presenza di organismi regolamentati non da quarantena sui vegetali in questione.

Art. 29a Misure contro organismi regolamentati non da quarantena che minacciano la foresta

1 Se vi è un pericolo considerevole che la foresta non possa più svolgere le sue

funzioni secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c della legge forestale del 4 ottobre 1991 a causa di un organismo regolamentato non da quarantena che il DEFR e il DATEC hanno stabilito secondo l’articolo 29 capoverso 2 relativamente al materiale di moltiplicazione forestale, per lottare contro tale organismo regola-

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mentato non da quarantena il servizio cantonale competente può prendere o ordinare in particolare le seguenti misure: a. rimozione e distruzione adeguata delle merci infestate; b. interventi che contribuiscono a conservare o a ripristinare la continuità e la qualità del popolamento; c. misure di sensibilizzazione.

2 Le misure non possono pregiudicare l’importazione e la messa in commercio di

merci.

Art. 29b Misure contro organismi regolamentati non da quarantena che mettono in pericolo l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale

1 Se vi è il pericolo che un organismo regolamentato non da quarantena arrechi

danni considerevoli all’agricoltura o all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo profes- sionale, il DEFR e il DATEC possono autorizzare i Cantoni a prendere o ordinare misure per lottare contro tale l’organismo regolamentato non da quarantena.

2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali misure il servizio cantonale competente

può prendere o ordinare contro quali organismi regolamentati non da quarantena.

Art. 33 cpv. 4 lett. a

4 Il certificato fitosanitario non è necessario per:

a. l’importazione di merci per le quali è prescritto un marchio secondo l’articolo 35 o un’attestazione secondo l’articolo 75a;

Art. 37 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché 2 lett. g

1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su

richiesta, autorizzare l’importazione di merci secondo gli articoli 30 e 31 e di merci che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 33, per i seguenti scopi: d. conservazione di risorse fitogenetiche per l’agricoltura e l’alimentazione di- rettamente minacciate;

2 L’autorizzazione disciplina in particolare:

g. le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena.

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Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 38a Merci per la cui importazione si applicano condizioni specifiche delle merci Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali merci possono essere importate dall’UE soltanto se adempiono condizioni specifiche delle merci e quali sono queste condi- zioni.

Art. 39, rubrica Merci per la cui importazione è necessario un passaporto fitosanita- rio

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 39a Autorizzazione eccezionale

1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su

richiesta, autorizzare l’importazione di merci che non adempiono le condizioni secondo l’articolo 38a per gli scopi di cui all’articolo 37 capoverso 1.

2 L’autorizzazione disciplina in particolare:

a. la quantità di merci che può essere importata; b. la durata dell’autorizzazione; c. il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; d. l’obbligo di allegare l’autorizzazione alle merci in caso di importazione e spostamento: e. le condizioni per ridurre al minimo il rischio di un insediamento e di diffu- sione di organismi da quarantena.

Art. 40 cpv. 1 lett. abis

1 Il DEFR e il DATEC stabiliscono, per ogni zona protetta:

abis. le merci che possono essere spostate nella zona protetta o messe in commer- cio nella zona protetta soltanto se adempiono condizioni specifiche delle merci e le condizioni da adempiere;

Art. 41 cpv. 1 1 Le merci secondo l’articolo 40 capoverso 1 originarie di un’area delimitata ai sensi dell’articolo 25 che si trova all’interno di una zona protetta non possono essere spostate al di fuori dell’area delimitata.

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Art. 42 cpv. 1 e 2 lett. g

1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su

richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all’articolo 37 capoverso 1.

2 L’autorizzazione disciplina in particolare:

g. le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 42a Informazione dei viaggiatori e dei clienti dei servizi postali e del commercio via Internet 1 Il SFF mette a disposizione di aeroporti internazionali, imprese di trasporto che

operano a livello internazionale, servizi postali e imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza, materiale che contiene informazioni sulle merci che non possono o che possono soltanto a determinate condizioni essere spostate in una zona protetta o messe in commercio in una zona protetta.

2 In aggiunta si applica l’articolo 38 capoversi 2 e 3.

Art. 49 cpv. 7 7 L’ufficio federale competente può prevedere per determinati invii di tralasciare completamente o in parte i controlli, se in base all’esperienza acquisita con importa- zioni precedenti di merci della stessa origine, si può presumere che non siano infe- stati da organismi nocivi particolarmente pericolosi. A tal fine possono essere consi- derate anche le esperienze acquisite dall’UE nelle importazioni da Stati terzi.

Inserire dopo il titolo della sezione 7

Art. 59a Merci per la cui messa in commercio si applicano condizioni specifiche delle merci Il DEFR e il DATEC stabiliscono le merci che possono essere messe in commercio soltanto se adempiono condizioni specifiche delle merci e le condizioni adempiere.

Art. 60 cpv. 3

3 Il passaporto fitosanitario non è necessario:

a. per la messa in commercio di materiale da imballaggio in legno per il quale è prescritto un marchio secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b; b. per la messa in commercio di merci destinate direttamente a consumatori fi- nali che utilizzano le merci per scopi non professionali o commerciali; un passaporto fitosanitario è invece necessario se le merci sono state ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza.

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Art. 61 Passaporto fitosanitario per merci provenienti da Stati terzi Il SFF rilascia il passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci con obbligo di passaporto fitosanitario importate da uno Stato terzo o che essendo in transito vanno controllate secondo l’articolo 55 se ha constatato che le condizioni per il passaporto fitosanitario sono adempiute.

Art. 62 Autorizzazione eccezionale

1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena il SFF può, su

richiesta, autorizzare la messa in commercio di merci che non adempiono le condi- zioni secondo l’articolo 59a per gli scopi secondo l’articolo 37 capoverso 1.

2 L’autorizzazione disciplina in particolare:

a. la quantità di merci che può essere messa in commercio; b. la durata dell’autorizzazione; c. il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; d. l’obbligo di allegare l’autorizzazione alla merce in caso di messa in com- mercio e di spostamento; e. le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e di diffusione di organismi da quarantena.

Art. 64 cpv. 1 e 3 1 Devono notificarsi presso il SFF le aziende che importano, mettono in commercio o esportano merci per le quali è necessario un certificato fitosanitario o un passapor- to fitosanitario.

3 Sono esentate dall’obbligo di notifica le aziende:

a. che cedono esclusivamente sementi, ad eccezione di quelle che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 33, in piccole quantità direttamente a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali; b. che cedono esclusivamente merci in piccole quantità direttamente e non tra- mite mezzi di comunicazione a distanza a consumatori finali che non utiliz- zano le merci per scopi professionali o commerciali; oppure c. con obbligo di omologazione.

Art. 75 cpv. 6 lett. a 6 Il codice di tracciabilità di cui all’allegato 7 numero 1.1.5 non è richiesto per i vegetali destinati alla piantagione se: a. sono preparati per consumatori finali che non utilizzano le merci per scopi professionali o commerciali e sono pronti per la vendita; e

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Titolo dopo l’art. 75 Sezione 6: Altri attestati ufficiali per l’attuazione di misure

1 Il DEFR e il DATEC possono prevedere per determinate merci, ad eccezione del

materiale da imballaggio in legno, l’obbligo di confermare l’adozione di determinate misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena in particolare nell’importazione, nella messa in commercio e nell’abbandono di un’area delimitata secondo l’articolo 15.

2 Stabiliscono quali misure devono essere attuate per quali merci.

3 Inoltre stabiliscono le prescrizioni formali per gli attestati.

4 Possono altresì disciplinare l’omologazione di aziende per il rilascio di attestati.

Titolo prima dell’art. 76 Capitolo 8: Aziende che rilasciano passaporti fitosanitari

Art. 76 Concerne soltanto il testo francese

Art. 81 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c 2 Nell’ottica della tracciabilità delle merci devono registrare le seguenti informazioni concernenti i lotti ricevuti o messi in commercio: c. gli elementi di cui all’allegato 7 sui passaporti fitosanitari da essi sostituiti e rilasciati.

Art. 83 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c e 2

1 I passaporti fitosanitari possono essere rilasciati soltanto per le merci che:

c. sono state prodotte in Svizzera o nell’UE e adempiono determinate condi- zioni specifiche delle merci secondo l’articolo 59a;

2 Abrogato

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II L’allegato 6 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.

19 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 6 (art. 72 e 73)

Certificati fitosanitari di esportazione e riesportazione nonché certificato di pre-esportazione

N. 3

3. Modello di certificato di pre-esportazione

1 Certificato di pre-esportazione

N. CH / Numero interno di riferimento individuale Il presente documento è rilasciato dall’autorità competente svizzera in conformità dell’ordinanza sulla salute dei vegetali (RS 916.20) su richiesta di un’azienda, al fine di comunicare alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE l’avvenuta applicazione di determinate procedure fitosanitarie.

2 Nome del Paese di origine e nome dell’autorità competente che rilascia la dichiarazione (e, se richiesto, logo dell’autorità competente del Paese di origine)

3 Azienda

4 Descrizione dell’invio 5 Quantitativo dichiarato

6 L’invio descritto sopra

[Contrassegnare le caselle delle opzioni (A–G) e compilare il campo «Specifiche degli organismi nocivi»]  adempie le esigenze specifiche dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201)  è stato esaminato secondo un’adeguata procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura], ed è risultato indenne da (A)  è stato testato secondo un’adeguata procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura], ed è risultato indenne da (B)  proviene da un campo ufficialmente riconosciuto come indenne da (C)  proviene da un’unità di produzione ufficialmente riconosciuta come indenne da (D)  proviene da un luogo di produzione ufficialmente riconosciuto come indenne da (E)  proviene da un’area ufficialmente riconosciuta come indenne da (F)  proviene da un Paese ufficialmente riconosciuto come indenne da (G) Specifiche degli organismi nocivi e identificazione del campo/dell’unità di produzione/dell’area (se del caso, con riferimento alle caselle A–G di cui sopra):

7 Altre informazioni ufficiali

[p.es. relative alle prescrizioni fitosanitarie per l’importazione, al trattamento dell’invio ecc.]

8 Luogo del rilascio 9 Nome e firma del funzionario autorizzato

Coordinate (telefono/e-mail/fax):

Data: (Firma) (Timbro ufficiale) Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanita- rio federale e per gli organi annessi.

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