Lexipedia

AS 2020 3593

Ordinanza concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 diritto ambientale)

Ordinanza concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 diritto ambientale)

Modifica del 19 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 diritto ambientale del 5 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 3 Le domande di rimborso di cui all’articolo 3 capoverso 3 possono essere presentate mensilmente, ma al più tardi entro il 31 marzo 2022.

1bis Fatto salvo il capoverso 1ter, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 marzo 2022. 1ter Gli articoli 2 e 6 rimangono validi sino al 15 dicembre 2020.

2bis La durata di validità dell’articolo 3 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

1 RS 814.203

2020-2212 3593

Agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al COVID-19. O RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.

19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 diritto ambientale) | Lexipedia | Lexipedia