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AS 2020 3755

Ordinanza concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale

Ordinanza concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale

del 26 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 ottobre 19941 sul libero passaggio

Art. 8 Tasso d’interesse tecnico Il tasso d’interesse tecnico è fissato in un intervallo tra l’1,0 e il 3,5 per cento.

Art. 15a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato 1 Nel proprio regolamento l’istituto di libero passaggio può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscen- za del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’assicurato. 2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 15.

Disposizione transitoria della modifica del 26 agosto 2020 Per la conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia secondo l’arti- colo 19h, il tasso d’interesse tecnico applicabile è del 2 per cento fino al 31 dicem- bre 2020.

1 RS 831.425

2020-0985 3755

Modifiche nell’ambito della previdenza professionale. O RU 2020

Allegato, n. 3 3. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo. Sono impiegate le tavole genera- zionali non consolidate applicabili nell’anno civile del calcolo e la media ponderata dei tassi d’interesse tecnici medi figuranti nell’ultimo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza pubblicato dalla Commissione di alta vigilan- za della previdenza professionale2.

2. Ordinanza del 18 aprile 19843 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 1h cpv. 1, primo periodo 1 Il principio d’assicurazione è rispettato quando l’istituto di previdenza impiega

almeno il 4 per cento dell’importo complessivo dei contributi per finanziare le pre- stazioni che coprono i rischi di decesso e d’invalidità. Per il calcolo di questa per- centuale minima è determinante l’importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. ...

Art. 47 cpv. 4 4 Si applicano inoltre gli articoli 957a, 958 capoverso 3, 958c capoversi 1 e 2 nonché 958f del Codice delle obbligazioni4, relativi alla contabilità commerciale.

Art. 53 cpv. 1 lett. dbis ed e, nonché 2, secondo periodo

1 Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

dbis. infrastrutture; e. investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime. 2 ... Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dbis, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.

Art. 55 lett. f Alle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patri- monio totale: f. 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture.

2 Consultabile (in tedesco e in francese) all’indirizzo seguente: www.oak-bv.admin.ch> Temi > Rilevamento situazione finanziaria. 3 RS 831.441.1 4 RS 220

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Modifiche nell’ambito della previdenza professionale. O RU 2020

3. Ordinanza del 13 novembre 19855 sulla legittimazione alle deduzioni

fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 2a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato

1 Nel proprio regolamento l’istituto della previdenza individuale vincolata può

riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza. 2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 2.

Art. 3 cpv. 2 lett. b Abrogata

Art. 3a Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

1 L’intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:

a. utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un isti- tuto di previdenza esente da imposte; b. trasferisce il suo capitale di previdenza a un’altra forma riconosciuta di pre- videnza. 2 Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il

riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte. 3 Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino all’età ordinaria di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS6. Se l’intesta- tario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, può procedere a un tale trasferimento o riscatto al massimo fino a cinque anni dopo l’età di pensionamento. 4 Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicu- rativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti l’età ordinaria di pensionamento.

5 RS 831.461.3 6 RS 831.10

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Modifiche nell’ambito della previdenza professionale. O RU 2020

4. Ordinanza del 22 giugno 20117 sulle fondazioni d’investimento

Art. 17 cpv. 1 lett. c

1 Necessitano dell’esame preliminare da parte dell’autorità di vigilanza:

c. l’emanazione o la modifica delle direttive di investimento relative a gruppi di investimento che operano nei settori degli immobili all’estero, delle infra- strutture o degli investimenti alternativi.

Art. 19, primo periodo Nel caso dei gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili, delle infrastrutture o degli investimenti alternativi gli statuti o il regolamento possono autorizzare la fondazione ad accettare gli impegni vincolanti all’investimento di un importo fisso. ...

Art. 32 cpv. 2 lett. abis

2 Esse sono ammesse esclusivamente:

abis. nei gruppi d’investimento operanti nel settore delle infrastrutture;

Art. 37 cpv. 2 2 Per i gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili, delle infrastrut- ture, degli investimenti alternativi o delle obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospet- to. Nel caso dei gruppi d’investimento di nuova costituzione il prospetto deve essere pubblicato prima dell’apertura della fase di sottoscrizione. Le modifiche del prospet- to devono parimenti essere pubblicate.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.

2 Gli articoli 3 capoverso 2 lettera b e 3a dell’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza ricono- sciute (cifra I.3) entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

26 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 RS 831.403.2

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