Lexipedia

AS 2020 3821

Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus

Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)

Modifica del 25 settembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 del 16 aprile 20201 sulla giustizia e sul diritto procedurale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 2 1 In deroga all’articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)2, le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. le parti vi acconsentono; b. una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di apparte- nere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza; c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone partico- larmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza; d. sussiste una particolare urgenza. 2 In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presen- tazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. le parti vi acconsentono; b. una parte, il suo rappresentante, il testimone o il perito lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a

2020-2747 3821

Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale RU 2020

rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza; c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone partico- larmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza.

Art. 3 Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC3, nelle procedure di diritto matrimo- niale le udienze e le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti e non vi si oppongono motivi gravi: a. le parti vi acconsentono; b. una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di apparte- nere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al co- ronavirus; c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone partico- larmente a rischio in relazione al coronavirus.

Art. 5 Abrogato

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 3: Procedura di esecuzione e fallimento

Art. 7 cpv. 1 1 In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta se: a. un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito; e b. il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al più tardi il giorno pre- cedente la notificazione.

Art. 10 cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicem-

bre 2021.

3 RS 272 4 RS 281.1

Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 26 settembre 2020 alle ore 00.005.

25 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 Pubblicazione urgente del 25 settembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale RU 2020

Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus | Lexipedia | Lexipedia