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AS 2020 403

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Modifica del 20 gennaio 2020

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 23 febbraio 20121 sul promovimento della ricerca nel settore stradale è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin),

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Contributi per la ricerca, piani e programmi di ricerca, compiti dell’USTRA e della commissione

Art. 1 cpv. 1

1 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) può accordare, nel quadro del credito

disponibile per la ricerca, contributi per il promovimento dei lavori di ricerca nel settore della circolazione stradale per i quali la Confederazione può versare contri- buti in virtù della LUMin.

Art. 2 Compiti dell’USTRA

1 L’USTRA mette a punto un piano di ricerca quadriennale contenente le tematiche

prioritarie e lo sottopone alla commissione per la ricerca nel settore stradale (com- missione) per parere.

2019-1411 403

Promovimento della ricerca nel settore stradale. O del DATEC RU 2020

2 Si assicura che le tematiche prioritarie in materia di ricerca siano compatibili con le altre attività di ricerca all’interno del DATEC.

3 Mette a punto un programma di ricerca biennale e lo sottopone alla commissione

per parere. Il programma fissa i temi di ricerca concreti per i successivi due anni e illustra come devono essere impiegati i fondi previsti a tale scopo. 4 L’USTRA si assicura che i fondi federali per la ricerca nel settore stradale vengano impiegati in maniera efficace e coordinata.

Art. 3 Compiti della commissione per la ricerca nel settore stradale

1 La commissione affianca l’USTRA nella definizione dell’orientamento strategico

della ricerca e valuta le domande di contributi alla ricerca (art. 5). 2 Esprime un parere in merito al piano di ricerca elaborato dall’USTRA e contenente le tematiche prioritarie.

3 Esamina ogni due anni il programma di ricerca messo a punto dall’USTRA.

4 Presenta all’USTRA un rapporto annuale sulla propria attività.

Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Procedura di domanda

Art. 5 cpv. 2 lett. c

2 La commissione esamina se:

c. il tema proposto sia compatibile con le prorità fissate nel programma di ricerca biennale dell’USTRA; e

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2020.

20 gennaio 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

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