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AS 2020 411

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Modifica del 15 gennaio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e

32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali;

visto l’articolo 44 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie (LFE); in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo),

Sostituzione di un termine In tutto l’atto normativo il termine «DVCE» viene sostituito con «DSCE».

2019-3496 411

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2020

Art. 3 cpv. 1 1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie (OFE) e l’ordinanza del 16 dicembre 20167 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e l’ordinanza del 16 dicembre 20168 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 4 lett. c n. 3, d, f, g, h e o Nella presente ordinanza si intende per: c. prodotti animali:

3. sperma, ovuli ed embrioni animali destinati alla riproduzione;

d. sottoprodotti di origine animale:

1. corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, di cui non è consentito

il consumo o che sono stati esclusi dalla catena alimentare,

2. prodotti di origine animale e resti alimentari ai sensi dell’articolo 3 let-

tera p dell’ordinanza del 25 maggio 20119 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare,

3. sperma, ovuli ed embrioni animali a destinazione diversa della riprodu-

zione; f. documento sanitario comune di entrata (DSCE): documento di cui agli arti- coli 56–58 del regolamento (UE) 2017/62510, che viene impiegato per noti- ficare le partite al posto di ispezione frontaliero e per registrare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine riguardanti le par- tite; g. «Trade Control and Expert System» (TRACES): un sistema integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/625;

6 RS 916.401 7 RS 817.02 8 RS 817.042 9 RS 916.441.22 10 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, re- cante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, p. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/478, GU L 82 del 25.3.2019, p. 4.

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h. partita: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certifica- to sanitario o lo stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di provenienza, destinati alla stessa azienda di destinazione; o. posto d’ispezione frontaliero: luogo, con le relative strutture, in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine;

Art. 9 cpv. 1 lett. c

1 La carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 e

0202.3091, proveniente da Paesi in cui l’impiego di sostanze ormonali per accresce- re le prestazioni degli animali non è vietato, può essere importata nel territorio doganale svizzero in assenza di un certificato sanitario riconosciuto dall’UE, se: c. la partita è provvista di certificato sanitario in formato cartaceo valido per l’importazione in Svizzera;

2 È consentita:

a. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che:

2. sono accompagnati da un certificato in formato cartaceo secondo l’arti-

colo 4 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/185011 emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;

Art. 11 Reimportazione delle partite respinte o rifiutate 1 Se sono esportati in un Paese terzo in cui sono respinti o se il destinatario respinge la loro accettazione, i prodotti animali possono essere reimportati soltanto qualora sia presente il certificato d’esportazione, in originale o in copia autenticata, e la competente autorità del Paese terzo motivi il respingimento o il rifiuto e attesti che: a. sono state rispettate le condizioni di immagazzinamento e di trasporto dei prodotti; b. non si è verificato in alcun momento il pericolo di una contaminazione in- crociata; c. la partita non è stata manipolata in alcun modo. 2 Qualora i prodotti animali siano conservati in contenitori sigillati e la sigillatura sia intatta, in alternativa al certificato dell’autorità nel Paese terzo, è sufficiente una conferma scritta da parte dell’impresa di spedizione del fatto che le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono rispettate.

11 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, versione della GU L 271 del 16.10.2015, p. 1.

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3I prodotti animali reimportati possono essere ritrasportati solo nell’azienda di provenienza indicata sull’autorizzazione d’esportazione.

Art. 12 cpv. 1 lett. b e 3

1 Per l’importazione di prodotti animali che non soddisfano le condizioni

d’importazione armonizzate dell’UE, l’USAV può rilasciare un’autorizzazione qualora sia previsto l’utilizzo di prodotti animali per: b. campioni destinati a ricerca, diagnosi e analisi. 3 Una volta soddisfatto lo scopo di utilizzo, i prodotti animali devono essere riespor- tati nel loro Paese di provenienza oppure eliminati conformemente all’OSOAn 12.

Art. 14 Lettere e pacchi destinati a privati Alle lettere e ai pacchi contenenti prodotti animali, spediti da Paesi terzi a privati nel territorio d’importazione e destinati al consumo privato, si applica per analogia l’articolo 13 capoverso 1.

Art. 15 cpv. 1 1 Il DFI stabilisce per quali animali e prodotti animali è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione.

Art. 17 cpv. 5 e 8

5 La condizione per accedere a TRACES è:

a la frequenza di un corso di formazione proposto dall’USAV; oppure b. la conferma da parte di una persona appartenente alla stessa azienda del richiedente e registrata in TRACES del fatto che il richiedente dispone delle necessarie conoscenze. 8 L’USAV propone a titolo gratuito la formazione di cui al capoverso 5 lettera a.

2bis Qualora dati relativi alla partita fossero già stati registrati in TRACES o trasmes- si elettronicamente a TRACES da parte dell’autorità competente per l’esportazione nel Paese di provenienza, per la notifica preventiva vanno ripresi direttamente tali dati.

12 RS 916.441.22

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Art. 21 cpv. 1 e 2 1 I certificati sanitari devono essere validi per l’intera partita. Devono essere allegati alla partita in originale cartaceo o elettronico. 2 L’autorità competente deve firmare i certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico. Là dove previsto, i certificati possono essere firmati anche da un’impresa autorizzata a emetterli.

1bis Le partite devono essere imballate in modo tale che nessun prodotto animale o secrezione animale possa fuoriuscirne o defluirne.

Art. 23, rubrica Temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento

Art. 24 cpv. 2

2 Essa deve, immediatamente dopo l’atterraggio dell’aeromobile:

a. trasferire per via diretta gli animali e i prodotti animali negli appositi locali del posto d’ispezione frontaliero; b. consegnare o mettere a disposizione in formato elettronico al servizio veteri- nario di confine i necessari documenti di accompagnamento.

1 Nella dichiarazione doganale delle partite per le quali secondo l’articolo 15 capo- verso 1 è prescritto un controllo veterinario di confine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare, dopo il rilascio da parte del servizio veterinario di confine, il numero del DSCE oppure dell’autorizzazione dell’USAV (art. 12).

Art. 25 cpv. 2 2 Se l’imposizione doganale è scaglionata, la persona soggetta all’obbligo di dichia- razione deve accludere a ogni frazione della partita una copia autenticata del DSCE in formato cartaceo e, per ogni frazione di partita, registrare la data dell’imposizione doganale e la quantità o il peso verificati.

Art. 26 cpv. 2 2 Per attestare l’avvenuto controllo occorre presentare all’ufficio doganale compe- tente, al momento dell’immagazzinamento, il DSCE debitamente compilato dal servizio veterinario di confine.

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Art. 28 cpv. 1 1 I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all’azienda di destinazione: a. il DSCE in formato cartaceo; b. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia: copie autenticate dei certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico.

Art. 29 cpv. 1 1 L’azienda di destinazione deve notificare all’autorità cantonale competente l’arrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8 entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del servizio veterinario di confine. Se l’azienda contravviene a tale obbligo, l’autorità cantonale può revocarle l’autorizzazione.

Art. 31 Bestiame da macello Il bestiame da macello può unicamente essere trasferito in una grande azienda ai sensi dell’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 16 dicembre 201613 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).

Art. 35 cpv. 2 2 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, esse devono fornire in tempo utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti necessari oppure devono fornirli in formato elettronico.

Art. 39 lett. e Le seguenti disposizioni valide per l’importazione si applicano per analogia anche al transito: e. articoli 22 capoversi 1 e 1bis e 23 (trasporto e immagazzinamento);

Art. 44 cpv. 1 1 In caso di transito verso un Paese terzo, il DSCE e gli originali dei certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico devono accompagnare la partita fino al confine esterno dell’UE.

13 RS 817.190

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Art. 51 cpv. 4 4 I controlli secondo le disposizioni del Paese di destinazione possono essere eseguiti contemporaneamente ai controlli a cui soggiacciono le aziende autorizzate secondo l’articolo 21 ODerr14.

Art. 52 cpv. 1 lett. a nota a piè di pagina 1 I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un’autorizzazione dell’USAV: a. i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn15, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e

12 del regolamento (UE) n. 142/201116;

Art. 56 Controllo documentale In un controllo documentale, il servizio veterinario di confine verifica la completez- za e la correttezza dei necessari documenti di accompagnamento e delle necessarie autorizzazioni.

Art. 58 cpv. 2 2 Il servizio può controllare in particolare l’imballaggio, il contenitore di trasporto, il mezzo di trasporto, l’identificazione e, nei prodotti animali, anche la temperatura e il valore di pH.

Art. 59 cpv. 4 parte introduttiva 4 I certificati sanitari sono conservati in formato cartaceo o elettronico presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata in formato cartaceo o elettronico:

2 Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo l’articolo 8 vengono rilasciate dall’ufficio doganale imponendo all’azienda di desti- nazione, conformemente all’articolo 29 capoverso 1, l’onere di notificare l’arrivo

14 RS 817.02 15 RS 916.441.22 16 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontie- ra, GU L 54 del 26.2.2011, p. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177, GU L 185 dell’11.7.2019, p. 26.

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della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del servizio veterinario di confine.

Art. 64 cpv. 3 3 In caso di rischio generale elevato di non ottemperanza alle disposizioni di polizia sanitaria e di igiene delle derrate alimentari nel Paese, nella regione o nell’azienda d’origine, l’USAV può ordinare che le partite soggette al controllo veterinario di confine contenenti prodotti animali siano sottoposte a esami di laboratorio ad ogni importazione e per ciascun transito in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e siano rilasciate soltanto in caso di esito favorevole di tali esami.

Art. 65 Riduzione dei controlli In caso di basso rischio di infrazione delle norme di polizia sanitaria e di igiene delle derrate alimentari, l’USAV può ridurre la frequenza dei controlli per l’importazione e il transito di animali e prodotti animali.

Art. 67 lett. b e j Una partita non è conforme se dai controlli effettuati dal servizio veterinario di confine emerge che essa non soddisfa le condizioni di importazione, transito o esportazione. Essa non è conforme in particolare se: b. per quanto riguarda le derrate alimentari, sono state superate le temperature di trasporto ammesse dalla legislazione sulle derrate alimentari oppure du- rante il trasporto o l’immagazzinamento non sono stati rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario; j l’imballaggio non soddisfa i requisiti secondo l’articolo 22 capoverso 1bis.

1 Se una partita importata o in transito non è conforme, il servizio veterinario di confine dispone una delle seguenti misure: c. trattamento, trasformazione o un’altra misura per renderla conforme; 1bis Esso può eccezionalmente disporre la misura solo in relazione a una parte della partita, a condizione che essa garantisca il rispetto delle condizioni di importazione e di transito, non rappresenti alcun rischio e non pregiudichi il controllo ufficiale. 3 I certificati sanitari delle partite non conformi vengono annullati dal servizio vete- rinario di confine.

Art. 70 Respingimento 1 In caso di partite importate o in transito non conformi, il servizio veterinario ne decide il respingimento, purché non vi si oppongano ragioni contemplate dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

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2 Esso stabilisce un termine per la rispedizione delle partite respinte. Il termine può ammontare al massimo a 10 giorni.

3 La rispedizione può avvenire se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. il luogo di destinazione è stato convenuto con l’importatore; b. la rispedizione avviene direttamente nel Paese di destinazione per via aerea tramite un aeroporto svizzero; c. l’importatore ha informato per scritto il servizio veterinario di confine del fatto che le autorità competenti del Paese di destinazione sono state informa- te sui motivi del respingimento; 4 Una partita può essere spedita in uno Stato diverso dal Paese di provenienza se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b e se le autorità competenti nel Paese di destinazione hanno comunicato al servizio veterinario di confine di aver preso conoscenza dei motivi del respingimento e di essere d’accordo con l’accettazione della partita. 5 Se vi sono motivi contrari a un respingimento, è possibile effettuare comunque il respingimento di prodotti animali se l’importatore conferma con un documento dell’autorità competente del Paese di provenienza che tale autorità permette la rispedizione nel Paese di provenienza in base a disposizioni divergenti della legisla- zione sulle derrate alimentari. 6 Il servizio veterinario di confine informa l’autorità competente del Paese di prove- nienza sul tipo di partita e sulle motivazioni del respingimento, purché queste infor- mazioni siano appropriate per l’autorità.

Art. 71 Trattamento, trasformazione o altre misure per eliminare le lacune 1 Per le partite con lacune minime il servizio veterinario di confine può decidere, in alternativa al respingimento, il trattamento o, nel caso di prodotti animali, in alterna- tiva la trasformazione.

2 Il trattamento o la trasformazione devono:

a garantire il rispetto delle condizioni di importazione e di transito; oppure b rendere i prodotti animali adeguati al consumo sicuro da parte di animali o esseri umani oppure a un altro scopo ammesso.

3 Il trattamento o la trasformazione devono essere eseguiti sotto il controllo

dell’autorità competente, che deve provvedere a documentarli. 4 Per il trattamento o la trasformazione possono essere utilizzati soltanto metodi ammessi dal diritto in materia di derrate alimentari, di alimenti per animali e di epizoozie. È vietato effettuare diluizioni di prodotti animali.

5 Per le partite con lacune minime che non comportano alcun rischio di polizia

epizootica e di igiene delle derrate alimentari, il servizio veterinario di confine può eccezionalmente disporre un’altra misura, quale un nuovo imballaggio. Tale misura deve garantire il rispetto delle condizioni di importazione e di transito o eventual- mente condurre la partita a uno scopo diverso da quello originariamente previsto.

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Art. 72 cpv. 1 lett. c, nonché e

1 Il servizio veterinario di confine confisca:

c. i prodotti animali palesemente avariati e i prodotti animali per i quali è stato accertato il superamento dei valori massimi per i residui e i contaminanti stabiliti dall’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr17; e. gli animali e i prodotti animali per i quali, a causa di motivi contemplati dal- la legislazione sulle epizoozie o sull’igiene delle derrate alimentari, non è possibile la rispedizione o il proseguimento del trasporto.

Art. 75 cpv. 3 lett. a

3 L’autorità cantonale competente informa:

a. mediante TRACES, al più tardi 15 giorni civili dopo il rilascio della partita, il servizio veterinario di confine che ha comunicato il rilascio in merito all’arrivo della partita nell’azienda di destinazione;

Art. 78 cpv. 1 1 In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES l’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d’importazione o uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo.

Art. 79 Notifiche in caso di transito diretto verso Paesi terzi Se l’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia notifica al servizio veterinario di confine svizzero che una partita in transito verso un Paese terzo lascerà il territorio d’importazione proseguendo diret- tamente verso il Paese terzo in questione, il servizio veterinario di confine conferma l’avvenuto transito.

Art. 79a cpv. 1 lett. a e 2 frase introduttiva 1 Al momento della dichiarazione doganale di partite importate tramite il sistema «e-dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE (art. 102a). Con il confronto dei dati si verifica: a. in caso di partite notificate con un DSCE: se sono state rilasciate dal servizio veterinario di confine; 2 Se dal confronto dei dati emerge che non c’è alcun rilascio da parte del servizio veterinario di confine oppure non esiste un’autorizzazione:

17 RS 817.02

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Art. 81, rubrica Concerne soltanto il testo francese.

Art. 82 Misure applicabili al traffico per via navale sul Reno e agli aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato 1 Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato l’ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di confine le trattiene e informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova l’ufficio doganale. L’autorità cantonale competente prende i provvedimenti necessa- ri per salvaguardare la salute umana e degli animali. 2 Nel caso dei prodotti animali, l’autorità cantonale competente ordina una misura di cui all’articolo 84 capoverso 4. 3 Per gli animali vivi, l’autorità cantonale competente dispone il trasporto immedia- to, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto d’ispezione frontaliero autorizzato.

Art. 84 cpv. 4 4 Nel caso dei prodotti animali, l’autorità cantonale competente ordina il sequestro, il respingimento, il trattamento, la trasformazione, un’altra misura per eliminare le lacune o la confisca dell’intera partita. Per il respingimento, il trattamento, la tra- sformazione e altre misure per eliminare le lacune sono applicabili per analogia gli articoli 70 e 71. Eventuali successivi controlli veterinari di confine devono essere preventivamente concordati con il servizio veterinario di confine. La competente autorità cantonale smaltisce le partite confiscate conformemente all’OSOAn 18 o ne ordina tale smaltimento.

Art. 98 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g, nonché 3 1 Devono essere registrate in TRACES le seguenti autorità, istituzioni e persone:

g. i laboratori incaricati dal servizio veterinario di confine di eseguire analisi di campioni. 3 Le autorità, le istituzioni e le persone registrate devono comunicare senza indugio

all’USAV i cambiamenti d’indirizzo.

Art. 103 cpv. 1 lett. c e ebis 1 Sono a carico dell’importatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:

c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio secondo l’articolo 64 capoversi 2 e 3;

18 RS 916.441.22

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ebis. i costi dovuti a misure cautelative da adottare temporaneamente secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera e;

Art. 107 cpv. 2 2 Le opposizioni e i ricorsi rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 67–71 LDerr.

Art. 109 cpv. 4

4 È fatto salvo l’articolo 37 LDerr.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2020.

15 gennaio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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