Lexipedia

AS 2020 4175

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà)

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) (Soppressione del termine di presentazione delle domande

Modifica del 19 giugno 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 17 gennaio 20201; visto il parere del Consiglio federale del 12 febbraio 20202, decreta:

I La legge federale del 30 settembre 20163 sulle misure coercitive a scopo assisten- ziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 1 Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate al- l’autorità competente.

Art. 6 cpv. 4 Abrogato

Art. 7 Importo e versamento

1 L’importo del contributo di solidarietà è di 25 000 franchi per ogni vittima.

2 È versato alle vittime la cui domanda è stata accolta.

2020-0226 4175

Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima RU 2020 del 1981. LF (Soppressione del termine di presentazione delle domande

Art. 9, rubrica e cpv. 2 Finanziamento

2 Abrogato

Art. 19 lett. b Abrogata

Art. 21b Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020 Le domande presentate all’autorità competente tra il 1° aprile 2018 e l’entrata in vigore della presente modifica sono considerate presentate al momento dell’entrata in vigore di quest’ultima. Questo vale anche per le domande presentate nel medesi- mo periodo e non prese in considerazione perché non adempivano le condizioni per la restituzione del termine di cui all’articolo 24 della legge federale del 20 dicem- bre 19684 sulla procedura amministrativa.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di referendum. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

4 RS 172.021

Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima RU 2020 del 1981. LF (Soppressione del termine di presentazione delle domande

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente

l’8 ottobre 20205. 2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° novembre 2020.

20 ottobre 2020 Cancelleria federale

5 FF 2020 4927

Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima RU 2020 del 1981. LF (Soppressione del termine di presentazione delle domande

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà) | Lexipedia | Lexipedia