AS 2020 4585
Ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera
Ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera
Modifica del 14 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 gennaio 19981 sulla Biblioteca nazionale è modificata come segue:
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina il mandato concernente le collezioni e le presta- zioni nonché l’esercizio della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale). 2 La Biblioteca nazionale comprende la Biblioteca, l’Archivio letterario svizzero, la Collezione grafica, il Centre Dürrenmatt Neuchâtel e la Fonoteca nazionale svizzera. Tutte le collezioni e le infrastrutture non attribuite all’Archivio letterario svizzero, alla Collezione grafica, al Centre Dürrenmatt Neuchâtel e alla Fonoteca nazionale svizzera costituiscono insieme la Biblioteca (collezione generale).
Art. 4 Collezione in altre istituzioni 1 In determinati settori, a condizione che un’altra istituzione si occupi della collezio- ne, della conservazione e della documentazione e ne garantisca l’accessibilità, la Biblioteca nazionale può rinunciare alla collezione degli Helvetica. 2 Essa coordina la propria collezione con tali istituzioni, in particolare con la Biblio- teca Svizzera per ciechi, ipovedenti e disabili alla lettura, con la Cineteca svizzera e con l’Archivio federale.
1 RS 432.211
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Biblioteca nazionale svizzera. O RU 2020
Titolo prima dell’art. 9a Sezione 4a: Centre Dürrenmatt Neuchâtel Art. 9a 1 Il Centre Dürrenmatt Neuchâtel colleziona, cataloga, conserva e mette a disposi- zione l’opera pittorica dello scrittore e pittore Friedrich Dürrenmatt (1921–1990). 2 Oltre a organizzare mostre e manifestazioni, il Centre Dürrenmatt Neuchâtel funge da luogo di ricerca promuovendo lo studio dell’opera letteraria e pittorica di Frie- drich Dürrenmatt.
Sezione 4b: Fonoteca nazionale svizzera Art. 9b La Fonoteca nazionale svizzera colleziona, cataloga, conserva e mette a disposizione supporti sonori musicali e orali i cui contenuti hanno un legame con la storia e la cultura della Svizzera; vi rientrano in particolare: a. documenti sonori commerciali prodotti in Svizzera; b. documenti sonori commerciali prodotti all’estero il cui contenuto è significa- tivo per la vita culturale svizzera; c. documenti sonori non commerciali risultanti dalla ricerca scientifica; d. documenti sonori non commerciali, in particolare le registrazioni Helvetica di enti di radiodiffusione.
Art. 10 cpv. 4 lett. b
4 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) emana regolamenti:
b. riguardo all’utilizzo delle collezioni e dell’infrastruttura delle raccolte spe- ciali, in particolare dell’Archivio letterario, della Collezione grafica, del Centre Dürrenmatt Neuchâtel e della Fonoteca nazionale svizzera;
Art. 13 Informazioni studi, ricerca e mediazione 1 Nell’ambito degli Helvetica, la Biblioteca nazionale adempie i seguenti compiti:
a. informa sulle proprie collezioni; b. sostiene gli utenti nell’approfondimento degli studi; c. effettua ricerche per conto della Confederazione; d. gestisce e sostiene la ricerca e la mediazione riguardo alle sue collezioni. 2 Quando non si limita alle proprie collezioni, essa collabora con altre istituzioni che contribuiscono alla fornitura di informazioni e documentazioni.
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Art. 14 cpv. 1 lett. b Abrogata
Art. 15 Principi 1 Per soddisfare il proprio mandato, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni della Svizzera e coordina insieme a loro la propria attività. La collabora- zione verte in particolare sui seguenti campi: a. la partecipazione ai prestiti interbibliotecari e al rispettivo coordinamento; b. la collaborazione allo sviluppo della biblioteconomia svizzera; c. lo sviluppo e l’applicazione di metodi e misure analogici e digitali per la conservazione delle collezioni.
2 La Biblioteca nazionale può incaricare terzi di adempiere tali compiti.
Art. 16 e 17 Abrogati
Art. 18 Rete di biblioteche svizzere
2 Essa si impegna soprattutto ad armonizzare le norme e gli standard.
Art. 19 Prestiti interbibliotecari
1 La Biblioteca nazionale partecipa ai prestiti interbibliotecari.
2 Essa mette a disposizione delle altre biblioteche le proprie collezioni e si procura da quest’ultime per i propri utenti le opere non contenute nelle sue raccolte.
Sezione 7 (Art. 22–24) Abrogata
Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il Fondo della Biblioteca nazionale è un fondo speciale istituito ai sensi dell’arti- colo 52 della legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione, alimentato come segue:
2 RS 611.0
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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