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AS 2020 4709

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il suo Protocollo, entrambi firmati il 30 ottobre 2000 a Kiev

Traduzione

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Ucraina che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il suo Protocollo, entrambi firmati il 30 ottobre 2000 a Kiev

Concluso il 24 gennaio 2019 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20201 Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Ucraina, (di seguito «gli Stati contraenti») desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 ottobre 20002 a Kiev tra la Confederazione Svizzera e il Governo dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione») e il suo Protocollo (di seguito «Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo è modificato come segue:

«Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Ucraina, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, nell’intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («trea- ty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

1 RU 2020 4707 2 RS 0.672.976.71

2019-2148 4709

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2020

hanno convenuto quanto segue:»

Art. II Il numero (ii) della lettera b del paragrafo 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione è modificato come segue: «(ii) l’imposta personale sul reddito» (concerne soltanto i testi inglese e te- desco)

Art. III 1. La lettera a del paragrafo 1 dell’articolo 3 (Definizioni generali) della Conven- zione è modificata come segue: «a) il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;» 2. La lettera i del paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione è modificata come segue: «i) l’espressione «autorità competente» designa: (i) in Ucraina, il ministro delle finanze dell’Ucraina o il suo rappresentante autorizzato, (ii) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rap- presentante autorizzato;» 3. Al paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione è aggiunta la seguente lettera j: «j) l’espressione «istituto di previdenza» di uno Stato contraente designa un en- te costituito in uno Stato contraente che è considerato come persona distinta ai sensi del diritto fiscale e che è costituito e gestito esclusivamente per: (i) l’amministrazione e il versamento di prestazioni di previdenza o presta- zioni analoghe a favore di persone fisiche e che è regolamentato come tale da questo Stato o da una sua suddivisione politica, o (ii) l’investimento di averi per conto degli enti di cui al numero (i).»

Art. IV Il paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residenza) della Convenzione è modificato come segue: «1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione, del suo luogo di registrazione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.»

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Art. V 1. Il paragrafo 7 dell’articolo 7 della Convenzione (Utili delle imprese) è introdotto: «7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode od omissione volontaria.»

2. Il vigente paragrafo 7 dell’articolo 7 diventa il paragrafo 8.

Art. VI Il paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è modificato come segue: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati con- seguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati con- traenti si consultano.»

Art. VII L’articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è modificato come segue:

«Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effettivo dei dividendi è il Governo dell’altro Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, la banca centrale o un istituto di previdenza dell’altro Stato contraente.

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4. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividen- di. 5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili se il beneficiario effet- tivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato con- traente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professio- ne indipendente mediante una base fissa ivi situata e se la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, tranne nel caso in cui tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolle- ghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.»

Art. VIII 1. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 11 (Interessi) della Convenzione sono modificati come segue: «2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il benefi- ciario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili solo in detto altro Stato, se: a) il beneficiario effettivo è lo stesso Stato contraente, una sua suddivisione po- litica, un suo ente locale o la banca centrale; b) gli interessi sono pagati dallo Stato contraente dal quale provengono, da una sua suddivisione politica o un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati per un mutuo o un credito concesso, garantito o as- sicurato da detto Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o una sua organizzazione di promozione delle esportazioni.»

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2. Il paragrafo 7 dell’articolo 11 della Convenzione è modificato come segue:

«7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debi- tore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile orga- nizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.»

Art. IX 1. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 12 (Canoni) della Convenzione sono sostituiti dal paragrafo seguente: «2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il benefi- ciario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.» 2. I paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 12 diventano i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Il rinumerato paragrafo 6 dell’articolo 12 è modificato come segue:

«6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente, quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.»

Art. X La lettera a del paragrafo 1 dell’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è modificata come segue: «a) Qualora un residente della Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Ucraina, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta affe- rente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, ap- plicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui all’articolo 13 paragrafo 2 unicamente se ne è comprovata l’effet- tiva imposizione in Ucraina.»

Art. XI 1. Il paragrafo 1 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è modi- ficato come segue:

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«1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che se- guono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non con- forme alle disposizioni della presente Convenzione.» 2. Al paragrafo 3 dell’articolo 25 della Convenzione è aggiunto il seguente periodo: «Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.»

Art. XII Alla Convenzione è aggiunto il seguente nuovo articolo 25a (Arbitrato):

«Art. 25a Arbitrato

1. Qualora:

a) in virtù dell’articolo 25 paragrafo 1, una persona abbia sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; e b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per ri- solvere il caso secondo l’articolo 25 paragrafo 2 entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorità competenti degli Stati contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferi- mento a tale caso e abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso), le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato secondo le modalità indicate nel presente articolo, in con- formità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti degli Stati con- traenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10. 2. Se un’autorità competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragra- fo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui al paragrafo 1 lettera b) si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un’autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura amiche- vole, il periodo di cui al paragrafo 1 lettera b) si interrompe fino a quando la sospen- sione sia stata revocata.

3. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente

interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all’inizio

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del periodo di tempo di cui al paragrafo 1 lettera b), questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l’informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l’informazione è stata fornita. 4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante l’accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragra- fo 1. La decisione arbitrale è definitiva. b) La decisione arbitrale è vincolante per entrambi gli Stati contraenti, salvo nei seguenti casi: (i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità compe- tenti. L’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona diretta- mente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell’accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall’esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o al- trimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo ami- chevole; (ii) se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini del par. 15, 16 o 19). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita; (iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un conten- zioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall’accordo ami- chevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giu- diziaria o tribunale amministrativo. 5. L’autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevo- le di cui al paragrafo 1 lettera a), entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta:

a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottopo- sto il caso; e b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all’autorità competente dell’altro Stato contraente. 6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una pro- cedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall’autorità competente dell’altro Stato contraente) l’autorità competente:

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a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente l’avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere a un esame nel merito del caso; o b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona. 7. Se, ai sensi del paragrafo 6 lettera b), una o entrambe le autorità competenti han- no richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari neces- sarie a procedere a un esame nel merito del caso, l’autorità competente che ha ri- chiesto le informazioni supplementari notifica, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fornite da tale persona, a tale persona e all’altra autorità competente: a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; o b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste. 8. Se nessuna autorità competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 6 lettera b), la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra: a) la data in cui entrambe le autorità competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi del paragrafo 6 lettera a); e b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all’autorità competente dell’altro Stato contraente ai sensi del paragrafo 5 lettera b). 9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 6 let- tera b), la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra: a) l’ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente ai sensi del paragrafo 7 lettera a); e b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorità competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorità competenti fornite dalla persona che ha sottoposto il caso. Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui al para- grafo 7 lettera b), tale notifica è considerata quale richiesta di informazioni supple- mentari ai sensi del paragrafo 6 lettera b).

10. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo

amichevole ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 3 le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comprese le informazioni minime ne- cessarie affinché ciascuna autorità competente proceda a un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successivamente modificato. 11. Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi 12–14 si applicano ai fini del presente articolo. 12. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale: a) il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con compe- tenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale;

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b) ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1. I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall’ultima de- signazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del colle- gio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti; c) ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indi- pendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché ai loro consulenti) al momento dell’accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l’aspetto di imparzia- lità e indipendenza dei membri del collegio rispetto alla procedura.

13. Nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato contraente non nomini un

membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali spe- cificati nel paragrafo 12 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, un membro viene designato per conto di tale autorità competente dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti. 14. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragra- fo 12 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’am- ministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo- mico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti.

15. Soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente

articolo e nell’articolo 26 e della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all’assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di membro del collegio) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali membri del collegio e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono consi- derate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell’articolo 26. 16. Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del colle- gio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbi- trale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell’articolo 26 paragrafo 2 nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.

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17. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni dell’articolo 25, la procedura amichevole nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti: a) le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo ami- chevole per risolvere il caso; o b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richie- sta di procedura amichevole. 18. Salvo nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano a una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo: a) dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l’autorità competente di cia- scuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti degli Stati contraenti). La proposta di risolu- zione si limita all’indicazione di specifici importi monetari (per esempio ri- guardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all’aliquota massima d’imposta applicata ai sensi della presente Convenzione, per ciascuna rettifi- ca o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità compe- tenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l’applicazione di una disposi- zione della Convenzione (qui di seguito indicata come «questione prelimina- re»), quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile or- ganizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risolu- zione alternative concernenti le questioni la cui determinazione è subordi- nata alla risoluzione di tali questioni preliminari; b) l’autorità competente di ciascuno Stato contraente può anche sottoporre all’esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posi- zione. Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di risoluzi- one o un documento a supporto della propria posizione ne fornisce una copia all’altra autorità competente entro la data in cui devono essere presentati la

proposta di risoluzione e il documento di posizione. Ciascuna autorità com- petente può anche sottoporre al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al do- cumento di posizione presentati dall’altra autorità competente. Copia di cia- scuna memoria di replica viene fornita all’altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica; c) il collegio arbitrale sceglie quale propria decisione una delle proposte di ri- soluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a ciascu- na questione e a ciascuna questione preliminare, e non è tenuto a includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il col-

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legio arbitrale presenta la sua decisione per scritto alle autorità competenti degli Stati contraenti. La decisione arbitrale non ha valore di precedente. 19. In una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo, gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale dagli Stati contraenti, sono a carico degli Stati contraenti secon- do modalità da stabilirsi di comune accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti. In assenza di tale accordo, ciascuno Stato contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati contraenti in parti uguali.

20. Qualsiasi questione non risolta relativa a un caso di procedura amichevole

altrimenti inclusa nell’ambito della procedura arbitrale prevista nel presente articolo, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell’ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di una convenzione bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbli- gatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. 21. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all’arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altre convenzioni di cui le Giurisdizioni contraenti sono o saranno Parti.»

Art. XIII L’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è sostituito dal tenore seguente:

«Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per applicare o eseguire il diritto interno degli Stati contraenti relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale rela- tivi a tali imposte, della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte o del controllo di quanto precede. Dette persone o autorità possono utilizzare le informa- zioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni prece- denti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se

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ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l’autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l’impiego. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legi- slazione o nell’ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informa- zioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili per fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel para- grafo 3, salvo nel caso in cui a causa di tali limitazioni uno Stato contraente potrebbe rifiutare di fornire informazioni solo perché tali informazioni non rivestono alcun interesse nazionale. 5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.»

Art. XIV Alla Convenzione è aggiunto il seguente nuovo articolo 26a (Diritto ai benefici):

«Art. 26a Diritto ai benefici 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a redditi o elementi di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qual- siasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposi- zioni della presente Convenzione.

2. Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio

previsto dalla presente Convenzione, l’autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici redditi o elementi di patrimonio, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver

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valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un’altra persona in assenza dell’accordo, dello strumento o della transazione di cui al paragrafo 1. 3. L’autorità competente dello Stato contraente a cui è stata indirizzata la richiesta consulta l’autorità competente dell’altro Stato contraente prima di respingere una richiesta presentata da un residente di detto altro Stato in virtù del paragrafo 1 o 2.»

Art. XV 1. Il numero 1 del Protocollo della Convenzione è abrogato e sostituito dalle se- guenti disposizioni: «1. In generale Con riferimento all’interpretazione della Convenzione del 30 ottobre 2000, è inteso che il commentario relativo al Modello di convenzione per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio fornisce orientamenti vinco- lanti per l’interpretazione della Convenzione.

2. Ad articolo 3 paragrafo 1 lettera j

È inteso che l’espressione «istituto di previdenza» comprende i seguenti istituti nonché tutti gli istituti identici o analoghi, costituiti sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma della presente Convenzione: a) in Svizzera, tutti gli istituti di previdenza secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione per l’inva- lidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, (iv) la legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno, (v) la legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, compresi gli istituti di previ- denza non registrati che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincola- ta, (vi) la legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

3 RS 831.10 4 RS 831.20 5 RS 831.30 6 RS 834.1 7 RS 831.40 8 RS 831.42

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(vii) l’articolo 89a capoversi 6 e 7 del Codice civile svizzero del 10 dicem- bre 19079, o (viii) l’articolo 331 capoverso 1 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 191110 (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni); b) in Ucraina, tutti gli istituti di previdenza secondo: (i) la legge ucraina numero 1788-XII del 5 novembre 1991 sulle pensioni, (ii) la legge ucraina numero 1058-IV del 9 luglio 2003 sull’assicurazione obbligatoria delle pensioni statali, (ііi) la legge ucraina numero 1057-IV del 9 luglio 2003 sulle pensioni non statali, (iv) la legge fiscale ucraina numero 2755-VI del 2 dicembre 2010, (v) la legge ucraina numero 2148-VIII del 3 ottobre 2017 relativa a diver- se modifiche di legge concernenti l’aumento delle pensioni.

3. Ad articolo 4

Con riferimento all’articolo 4 paragrafo 1, è inteso e confermato che l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa in particolare gli istituti di previdenza costituiti in questo Stato nonché le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) le quali sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legisla- zione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.»

2. I numeri 2 e 3 del Protocollo della Convenzione diventano i numeri 4 e 5.

3. L’attuale numero 4 del Protocollo della Convenzione diventa il numero 7.

4. Al Protocollo della Convenzione è aggiunto il seguente numero 6:

«6. Ad articoli 10, 11 e 12 Se, in un accordo o una convenzione con uno Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’Ucraina concorda l’esenzione fiscale dei dividendi da partecipazioni qualificate, degli interessi o dei canoni (sia in generale che per quanto riguarda categorie specifiche di dividendi, interessi o cano- ni) provenienti dall’Ucraina o la limitazione dell’aliquota d’imposta a un aliquota minore di quella prevista nell’articolo 10 paragrafo 2 lettera a), nell’articolo 11 para- grafo 2 o nell’articolo 12 paragrafo 2 della presente Convenzione, tale esenzione o limitazione si applicherà automaticamente (sia in generale che per quanto riguarda categorie specifiche di dividendi, interessi o canoni) ai fini della presente Conven- zione, come se tale esenzione o limitazione fosse specificata nella presente Conven- zione, con effetto a partire dalla data in cui le disposizioni di tale accordo o conven- zione entrano in vigore. La competente autorità ucraina informerà senza indugio

9 RS 210 10 RS 220

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l’autorità competente svizzera che sono riunite le condizioni per l’applicazione della presente disposizione.»

5. Al Protocollo della Convenzione è aggiunto il seguente numero 8:

«8. Ad articolo 26 a) È inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di infor- mazioni solo dopo aver esaurito le fonti d’informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna; b) è inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’ar- ticolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti in- formazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l’identità della persona oggetto della verifica o dell’inchiesta, (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazio- ni dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informa- zioni richieste; c) è inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più am- pio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedi- tion») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fis- cali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedi- tion», i numeri (i)–(v) della lettera b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; d) è inteso che, sulla base dell’articolo 26, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico; e) è inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. È inoltre inteso che queste norme servono a garantire al con- tribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare inde- bitamente lo scambio di informazioni.»

Art. XVI 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica il completamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. 2. Il presente Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica di cui al numero 1 e le sue disposizioni si applicheranno:

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a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accredi- tati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data; b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data; c) con riferimento all’articolo 26, alle domande presentate dopo l’entrata in vi- gore del Protocollo di modifica che si riferiscono a informazioni riguardanti gli anni o gli esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile suc- cessivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è en- trato in vigore, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Davos, il 24 gennaio 2019, in due esemplari nelle lingue tedesca, ucraina e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo dell’Ucraina: Ueli Maurer Oksana Markarova

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il suo Protocollo, entrambi firmati il 30 ottobre 2000 a Kiev | Lexipedia | Lexipedia