AS 2020 4833
Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all'asta dei contingenti doganali
Traduzione
Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali
Concluso il 28 settembre 2020 Entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati, riferendosi al Trattato di unione doganale del 29 marzo 19231 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale); e alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale; riferendosi all’Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera2, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e principio 1 Il presente Accordo mira a disciplinare la partecipazione del Liechtenstein ai pro- venti della vendita all’asta dei contingenti doganali. 2 Il Liechtenstein partecipa a questi proventi, considerato che sottostà alle stesse regole della Svizzera nel settore dei contingenti doganali secondo il Trattato dogana- le e, sempre in virtù del suddetto Trattato, non può gestire propri contingenti doga- nali.
RS 0.631.112.514.8
2020-2626 4833
Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein ai proventi RU 2020 della vendita all’asta dei contingenti doganali. Conv. con il Liechtenstein
Capitolo secondo Partecipazione finanziaria del Liechtenstein ai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali
Art. 2 Base di calcolo 1 La base di calcolo per la partecipazione è costituita dai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali. 2 A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.
Art. 3 Calcolo della quota 1 La quota attribuibile al Liechtenstein corrisponde alla somma dei seguenti parame- tri: a. il 45 per cento secondo la proporzione tra l’effettivo di animali3 del Liech- tenstein e l’effettivo di animali totale dei due Paesi; b. il 55 per cento secondo la proporzione tra il numero degli abitanti del Liech- tenstein e il numero totale degli abitanti dei due Paesi. 2 Il numero degli abitanti è rilevato annualmente sulla base della popolazione resi- dente media dell’anno precedente. L’effettivo di animali è rilevato annualmente sulla base del numero effettivo di animali (numero di capi) nel giorno di riferimento 1° gennaio dell’anno precedente. 3 I numeri rilevanti per il calcolo provengono dall’Ufficio federale di statistica per la Svizzera e dall’Ufficio di statistica liechtensteinense per il Liechtenstein.
Art. 4 Somma forfettaria per le spese amministrative Le spese dalla Svizzera per l’attuazione del presente Accordo sono coperte dalle spese amministrative forfettarie risultanti dall’Accordo tra la Svizzera e il Liechten- stein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.
Art. 5 Modalità di pagamento Ogni anno i contributi sono versati integralmente entro il 10 febbraio dell’anno suc- cessivo.
3 L’effettivo di animali riguarda le specie animali che sono rilevanti per la vendita all’asta dei contingenti doganali.
Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein ai proventi RU 2020 della vendita all’asta dei contingenti doganali. Conv. con il Liechtenstein
Capitolo terzo: Modifiche ed evoluzione
Art. 6 Consultazioni 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura informa l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinen- se al più presto, tuttavia non più tardi della procedura di consultazione in Svizzera, delle modifiche e dei complementi previsti alla legislazione agricola svizzera deter- minanti ai fini del presente Accordo e alle voci di bilancio svizzere determinanti ai fini del presente Accordo. 2 L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense informa tempestivamente l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura sugli sviluppi della politica agricola nel Liechtenstein che sono determinanti ai fini del presente Accordo.
Capitolo quarto: Disposizioni finali
Art. 7 Denuncia 1 Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno. 2 In caso di denuncia o di abrogazione dall’Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, il presente Accor- do è abrogato allo stesso momento.
Art. 8 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.
Fatto a Berna, il 28 settembre 2020, in due esemplari originali in lingua tedesca.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: del Principato del Liechtenstein: Christian Hofer Doris Frick
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