AS 2020 641
Legge federale sugli appalti pubblici
Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub)
del 21 giugno 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; in esecuzione del Protocollo del 30 marzo 20122 che modifica l’Accordo sugli appalti pubblici; in esecuzione degli articoli 3 e 8 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici; in esecuzione dell’articolo 3 dell’allegato R della Convenzione del 4 gennaio 1960 4 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio; in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20175, decreta:
Capitolo 1: Oggetto, scopo e definizioni
Art. 1 Oggetto La presente legge si applica all’aggiudicazione, da parte di committenti a essa sotto- posti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell’ambito di applica- zione dei trattati internazionali.
Art. 2 Scopo La presente legge persegue: a. un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell’economia pubblica;
RS 172.056.1
2016-0126 641
Appalti pubblici. LF RU 2020
b. la trasparenza della procedura di aggiudicazione; c. il trattamento paritario e non discriminatorio degli offerenti; d. il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti, in par- ticolare mediante misure contro gli accordi illeciti in materia di concorrenza e contro la corruzione.
Art. 3 Definizioni Nella presente legge si intende per: a. offerenti: le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato oppure gruppi di tali persone che offrono prestazioni, chiedono di partecipare a un bando pubblico o chiedono che sia loro trasferito un compito pubblico o che sia loro rilasciata una concessione; b. impresa pubblica: l’impresa sulla quale le autorità dello Stato possono eser- citare direttamente o indirettamente un’influenza dominante in virtù di rap- porti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o delle disposizioni applicabili a tali imprese; si presume un’influenza dominante se l’impresa è finanziata in prevalenza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza è composto in maggioranza da membri nominati dallo Stato o da altre imprese pubbliche; c. ambito di applicazione dei trattati internazionali: il campo d’applicazione degli impegni internazionali della Svizzera relativi agli appalti pubblici; d. condizioni di lavoro: le disposizioni imperative del Codice delle obbliga- zioni6 relative al contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore; e. disposizioni in materia di tutela dei lavoratori: le disposizioni del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 19647 sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.
Capitolo 2: Campo d’applicazione Sezione 1: Campo d’applicazione soggettivo
Art. 4 Committenti
1 Alla presente legge sottostanno come committenti:
6 RS 220 7 RS 822.11
642
Appalti pubblici. LF RU 2020
a. le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale e decentra- lizzata secondo l’articolo 2 della legge del 21 marzo 19978 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione e le pertinenti prescrizioni di ese- cuzione applicabili al momento del bando; b. le autorità giudiziarie della Confederazione; c. il Ministero pubblico della Confederazione; d. i Servizi del Parlamento. 2 Le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizi pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori: a. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile; b. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica; c. messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di tra- sporto; d. messa a disposizione dei vettori nel traffico fluviale di porti interni o di altri terminali di trasporto; e. messa a disposizione di servizi postali nel settore del servizio riservato secondo la legge del 17 dicembre 20109 sulle poste; f. messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture; g. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o approvvigionamento di queste reti in gas o calore; o h. sfruttamento di un’area geografica delimitata per la prospezione o l’estra- zione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi. 3 I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno alla presente legge unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività. 4 Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più committenti sottostà alla presente legge come il committente che rappresenta.
Art. 5 Diritto applicabile 1 Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale partecipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto dell’ente pubblico il cui committente
8 RS 172.010 9 RS 783.0
643
Appalti pubblici. LF RU 2020
assume la maggior parte del finanziamento. La presente legge non si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.
2 In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto
pubblico possono, di comune accordo, sottoporre l’appalto pubblico al diritto di un committente partecipante. 3 Le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell’interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti pubblici al diritto applicabile presso la loro sede o al diritto federale.
Art. 6 Offerenti 1 Secondo la presente legge sono ammessi a presentare un’offerta gli offerenti della Svizzera, nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si è impegnata contrattualmente a garantire l’accesso al mercato nel quadro degli impe- gni assunti reciprocamente. 2 Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un’offerta per le commesse pubbli- che che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condi- zione che il loro Stato accordi la reciprocità o che il committente vi acconsenta. 3 Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l’accesso al mercato. L’elenco è aggiornato periodicamente.
Art. 7 Esenzione dall’assoggettamento 1 Se in un mercato settoriale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 esiste una concor- renza efficace, su proposta di un committente o dell’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), mediante ordinanza il Consiglio federale esenta integral- mente o parzialmente dall’assoggettamento alla presente legge gli appalti pubblici in tale mercato. 2 Prima di emanare l’ordinanza, il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, l’OiAp e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d’affari.
Sezione 2: Campo d’applicazione oggettivo
Art. 8 Commessa pubblica
1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l’offerente
allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall’offerente.
644
Appalti pubblici. LF RU 2020
2 Si distinguono le seguenti prestazioni:
a. prestazioni edili; b. forniture; c. prestazioni di servizi.
3 Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e
formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell’intento o con l’effetto di eludere le disposizioni della presente legge. 4 Nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1–3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all’allegato 4 numero 1. 5 Le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell’allegato 5.
Art. 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono consi- derati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all’offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell’interesse pubblico, per i quali l’offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un’indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
Art. 10 Eccezioni
1 La presente legge non si applica:
a. all’acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale o a essere utilizzate per la produzione o per l’offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale; b. all’acquisto, alla locazione o all’affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti; c. al versamento di aiuti finanziari secondo la legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi; d. ai contratti sui servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla ven- dita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali; e. alle commesse aggiudicate a istituzioni per i disabili, organizzazioni attive nell’integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari; f. ai contratti fondati sul diritto in materia di personale;
10 RS 616.1
645
Appalti pubblici. LF RU 2020
g. alle seguenti prestazioni giuridiche:
1. rappresentanza della Confederazione o di un’impresa pubblica della
Confederazione da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni a essa connesse,
2. consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile
procedimento di cui al numero 1, se vi è un’elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento; h. agli appalti pubblici:
1. effettuati nel quadro dell’aiuto umanitario internazionale d’emergenza e
dell’aiuto agrario e alimentare,
2. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni previste da
un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull’attua- zione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari,
3. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni di un’or-
ganizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condi- zioni applicabili siano incompatibili con la presente legge,
4. effettuati nel quadro della cooperazione internazionale, a condizione
che venga osservata una procedura locale equivalente nello Stato bene- ficiario; i. agli istituti di previdenza di diritto pubblico della Confederazione.
2 Il committente predispone una documentazione per ogni commessa aggiudicata
conformemente al capoverso 1 lettera h.
3 La presente legge non si applica nemmeno all’acquisto di prestazioni:
a. di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni; b. di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forni- scano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati; c. di unità organizzative del committente non autonome; d. di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forni- scano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.
4 La presente legge non si applica se:
a. ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell’ordine pubblico; b. ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora; c. la messa a concorso delle commesse pubbliche violerebbe diritti della pro- prietà intellettuale.
646
Appalti pubblici. LF RU 2020
Capitolo 3: Principi generali
Art. 11 Principi procedurali Nell’aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti prin- cipi procedurali: a. esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale; b. adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione; c. assicura la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della proce- dura; d. rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo; e. tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti.
Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale 1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della presta- zione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 200511 contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo. 2 Per le prestazioni che devono essere fornite all’estero, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fon- damentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all’allegato 6. Può inoltre esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro e che siano apportate prove in tal senso, nonché convenire che siano effettuati controlli. 3 Il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione; in Svizzera tali prescri- zioni comprendono le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale, mentre all’estero comprendono le convenzioni internazionali per la protezione dell’ambien- te designate dal Consiglio federale. 4 I subappaltatori sono tenuti a osservare i requisiti di cui ai capoversi 1–3. Tali obblighi devono essere menzionati negli accordi conclusi tra gli offerenti e i subap- paltatori. 5 Il committente può controllare l’osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 o delegare tale controllo a terzi, sempre che questo compito non sia stato trasferito a
11 RS 822.41
647
Appalti pubblici. LF RU 2020
un’autorità prevista da una legge speciale o a un’altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. Per l’esecuzione di tali controlli il committente può fornire all’autorità o all’organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione documenti. L’offerente deve fornire su richiesta le prove neces- sarie. 6 Le autorità e gli organi di controllo incaricati di verificare l’osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 presentano al committente un rapporto sui risultati del con- trollo e sulle eventuali misure adottate.
Art. 13 Ricusazione 1 Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che: a. hanno un interesse personale in una commessa; b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi; c. sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi; d. sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella me- desima procedura; o e. non godono per altre circostanze dell’indipendenza necessaria allo svolgi- mento di appalti pubblici. 2 La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo. 3 Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assen- za della persona interessata.
Art. 14 Preimplicazione 1 Gli offerenti che hanno partecipato ai lavori preliminari della procedura di aggiudi- cazione non sono autorizzati a presentare un’offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se l’esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra gli offerenti.
2 Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:
a. la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari; b. la comunicazione dei nomi dei partecipanti ai lavori preliminari; c. la proroga dei termini minimi.
3 Un’analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non
costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati. Il committente pubblica i risultati dell’analisi di mercato nella documentazione del bando.
648
Appalti pubblici. LF RU 2020
Art. 15 Determinazione del valore della commessa
1 Il committente stima il valore presumibile della commessa.
2 Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni della presente legge. 3 Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano stret- tamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribu- zione devono essere presi in considerazione, compresi le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commis- sioni e gli interessi da versare, esclusa l’imposta sul valore aggiunto. 4 Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzio- ni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore. 5 Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48. 6 Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.
Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione
Art. 16 Valori soglia 1 La procedura è scelta in funzione del raggiungimento di uno dei valori soglia di cui all’allegato 4. Il Consiglio federale adegua periodicamente i valori soglia secondo gli impegni internazionali, previa consultazione dell’OiAp. 2 In caso di adeguamento degli impegni internazionali riguardanti i valori soglia la Confederazione garantisce ai Cantoni la loro collaborazione. 3 Se più committenti sottoposti alla presente legge e ai quali si applicano valori soglia differenti partecipano a un appalto pubblico, per la totalità di tale appalto sono determinanti i valori soglia applicabili al committente che assume la maggior parte del finanziamento. 4 Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili di cui all’allegato 1 numero 1 fornite per la realizzazione di un’opera edile raggiunge il valore soglia fissato per l’ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni della presente legge relative agli appalti pubblici che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell’opera edile (clausola bagatellare), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti pubblici che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazio- nali.
649
Appalti pubblici. LF RU 2020
5 La procedura determinante per le prestazioni edili che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali è stabilita in funzione del valore delle singole prestazioni.
Art. 17 Tipi di procedura A seconda del valore della commessa e dei valori soglia, le commesse pubbliche sono aggiudicate, a scelta del committente, in una procedura di pubblico concorso, selettiva, mediante invito o per incarico diretto.
Art. 18 Pubblico concorso 1 Nella procedura di pubblico concorso il committente pubblica il bando relativo alla commessa.
2 Tutti gli offerenti possono presentare un’offerta.
Art. 19 Procedura selettiva 1 Nella procedura selettiva il committente pubblica il bando relativo alla commessa e invita gli offerenti a presentare, in un primo tempo, una domanda di partecipazione. 2 Il committente sceglie gli offerenti ammessi a presentare un’offerta in funzione della loro idoneità.
3 Ilcommittente può limitare il numero degli offerenti ammessi a presentare
un’offerta nella misura in cui rimanga garantita una concorrenza efficace. Per quanto possibile, ammette a presentare un’offerta almeno tre offerenti.
Art. 20 Procedura mediante invito 1 La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori soglia di cui all’allegato 4. 2 Nella procedura mediante invito il committente stabilisce quali offerenti intende invitare a presentare un’offerta, senza indire un bando pubblico. A tal fine elabora la documentazione del bando. Si procura se possibile almeno tre offerte. 3 Per l’acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili per scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo, si può ricorrere alla procedura mediante invito, senza tenere conto dei valori soglia.
Art. 21 Incarico diretto 1 Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pub- blica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni.
2 Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere
dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
650
Appalti pubblici. LF RU 2020
a. nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipa- zione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche, oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità; b. sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura me- diante invito risultino da accordi illeciti in materia di concorrenza; c. a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente è preso in consi- derazione e non esiste un’alternativa adeguata; d. a motivo di eventi imprevedibili l’appalto pubblico diventa a tal punto ur- gente da rendere impossibile l’esecuzione di una procedura di pubblico con- corso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini; e. il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali; f. il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di speri- mentazione, di studio o di sviluppo originale; g. il committente acquista prestazioni su una borsa merci; h. il committente può acquistare prestazioni, nell’ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, a un prezzo notevolmente inferiore a quel- lo usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione); i. il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un concorso di progettazione o di prestazione globale o al vincitore di una procedura di selezione legata a un mandato di studio di progettazione o di prestazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1. la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi
della presente legge,
2. le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti
indipendente,
3. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la
commessa successiva in una procedura per incarico diretto. 3 Una commessa di cui all’articolo 20 capoverso 3 può essere aggiudicata per inca- rico diretto se il ricorso a tale procedura riveste una grande importanza al fine di: a. preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale; o b. salvaguardare interessi pubblici della Svizzera. 4 Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 o 3 una documentazione dal seguente contenuto:
651
Appalti pubblici. LF RU 2020
a. nome del committente e dell’offerente scelto; b. genere e valore della prestazione acquistata; c. spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l’applica- zione della procedura per incarico diretto. 5 Una commessa pubblica non può essere definita con l’intento di prendere a priori in considerazione per l’aggiudicazione esclusivamente un offerente determinato, in particolare a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa (cpv. 2 lett. c) o in caso di prestazioni volte a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite (cpv. 2 lett. e).
Art. 22 Concorsi e mandati di studio paralleli 1 Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinen- ti disposizioni delle associazioni di categoria.
2 Il Consiglio federale stabilisce:
a. i tipi di concorso e le modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli; b. i tipi di procedura applicabili; c. i requisiti per lo svolgimento dei lavori preparatori; d. le modalità dell’esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte del gruppo di esperti; e. le particolari modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli e dei concorsi finalizzati all’acquisto di prestazioni nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; f. la composizione del gruppo di esperti e i requisiti d’indipendenza dei mem- bri; g. i compiti del gruppo di esperti; h. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può decidere l’acquisto del lavoro presentato; i. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può classificare i lavori in con- corso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso; j. le modalità con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso; k. le indennità spettanti agli autori dei lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione del gruppo di esperti.
Art. 23 Aste elettroniche 1 Per l’acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura secondo la presente legge il committente può svolgere un’asta elettronica. Nell’ambito di un’asta elettro- nica, dopo una prima valutazione completa le offerte sono rielaborate e, mediante
652
Appalti pubblici. LF RU 2020
mezzi elettronici ed eventualmente attraverso più turni ripetuti, riclassificate. L’intenzione di ricorrere a un’asta elettronica deve essere menzionata nel bando.
2 L’asta elettronica concerne:
a. i prezzi, in caso di aggiudicazione al prezzo complessivo più basso; o b. i prezzi e i valori di elementi quantificabili, come il peso, la purezza o la qualità, in caso di aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa. 3 Il committente verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte adempiono le specifiche tecniche. Effettua una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Prima dell’inizio dell’asta il committente mette a disposizione di ogni offerente: a. il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica fon- data sui criteri di aggiudicazione menzionati; b. il risultato della prima valutazione della sua offerta; e c. tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell’asta. 4 Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione. 5 L’asta elettronica può comprendere più turni successivi. In ogni turno il commit- tente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.
Art. 24 Dialogo 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell’intento di concretizzare l’oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L’inten- zione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. 2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi com- plessivi. 3 Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre: a. lo svolgimento del dialogo; b. i contenuti possibili del dialogo; c. se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l’utilizza- zione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle espe- rienze dell’offerente; d. i termini e le modalità per la presentazione dell’offerta definitiva. 4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.
653
Appalti pubblici. LF RU 2020
5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e rico- struibile.
6 Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo.
Art. 25 Contratti quadro
1 Il committente può mettere a concorso accordi con uno o più offerenti volti a
stabilire le condizioni per la fornitura delle prestazioni da acquistare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e se del caso le quantità previste. Sulla base di tale contratto quadro e durante il suo periodo di validità il committente può concludere singoli contratti. 2 I contratti quadro non possono essere conclusi nell’intento o con l’effetto di impe- dire o di eliminare la concorrenza. 3 La durata di un contratto quadro è di cinque anni al massimo. La proroga automa- tica non è possibile. In casi motivati può essere prevista una durata superiore. 4 Se il contratto quadro è concluso con un solo offerente, i singoli contratti basati sul contratto quadro sono conclusi conformemente alle condizioni di quest’ultimo. Ai fini della conclusione dei singoli contratti, il committente può invitare per scritto la parte contraente a completare la sua offerta. 5 Se per motivi sufficienti sono conclusi contratti quadro con più offerenti, i singoli contratti possono essere conclusi, a scelta del committente, sia alle condizioni defini- te nel pertinente contratto quadro, senza una nuova richiesta di presentare un’offerta, sia secondo la procedura seguente: a. prima di concludere ogni singolo contratto il committente consulta per scrit- to le parti contraenti e comunica loro il fabbisogno concreto; b. il committente impartisce alle parti contraenti un termine adeguato per la consegna delle offerte relative a ogni singolo contratto; c. le offerte devono essere presentate per scritto e sono vincolanti per la durata menzionata nella richiesta di offerta; d. il committente conclude il singolo contratto con la parte contraente che pre- senta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro.
Capitolo 5: Condizioni di aggiudicazione
Art. 26 Condizioni di partecipazione 1 Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adem- piano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all’articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinunci- no ad accordi illeciti in materia di concorrenza.
654
Appalti pubblici. LF RU 2020
2 Il committente può esigere che l’offerente dimostri l’adempimento delle condizioni di partecipazione, segnatamente mediante un’autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco. 3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da pre- sentare e il momento in cui produrle.
Art. 27 Criteri di idoneità 1 Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documen- tazione i criteri di idoneità che l’offerente deve adempiere. I criteri devono essere oggettivamente necessari in considerazione del progetto di appalto pubblico e verifi- cabili. 2I criteri di idoneità possono in particolare riguardare l’idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell’offerente, come pure la sua esperienza. 3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da pre- sentare e il momento in cui produrle. 4 Non può stabilire come condizione il fatto che l’offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto alla presente legge.
Art. 28 Elenchi 1 Il committente può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche. 2 Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni: a. riferimento dell’elenco; b. informazioni sui criteri da adempiere; c. metodi di verifica e condizioni di iscrizione; d. durata di validità e procedura di rinnovo dell’iscrizione. 3 Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile pre- sentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell’idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell’elenco o radiarlo dallo stesso. 4 A una gara d’appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità.
5 Se l’elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.
Art. 29 Criteri di aggiudicazione 1 Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l’adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l’economicità, i costi del ciclo di
655
Appalti pubblici. LF RU 2020
vita, l’estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell’offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l’affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l’infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l’efficienza della metodica. 2 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trat- tati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l’offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata. 3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiu- dicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell’appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodolo- gie. 4 Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, sempre che le specifiche tecniche con- cernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di severi requisiti in mate- ria di sostenibilità sotto il profilo sociale, ecologico ed economico.
Art. 30 Specifiche tecniche
1 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche
tecniche necessarie. Queste stabiliscono le caratteristiche dell’oggetto dell’appalto pubblico, quali la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le dimensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio. 2 Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore. 3 Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d’autore, design o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equi- valente». L’equivalenza deve essere comprovata dall’offerente. 4 Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell’ambiente.
Art. 31 Consorzi e subappaltatori 1 La partecipazione di consorzi e subappaltatori è ammessa soltanto se il committen- te non esclude o non limita tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando.
656
Appalti pubblici. LF RU 2020
2 Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono possibili soltanto se espressamente ammesse nel bando o nella relativa documenta- zione. 3 La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall’offerente.
Art. 32 Lotti e prestazioni parziali 1 L’offerente deve presentare un’offerta globale per l’oggetto dell’appalto pubblico.
2 Il committente può suddividere l’oggetto dell’appalto pubblico in lotti e aggiudi- carli a uno o più offerenti. 3 Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un’offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. 4 Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il commit- tente lo deve annunciare nel bando. 5 Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni par- ziali.
Art. 33 Varianti 1 Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all’offerta, varianti della presta- zione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando. 2 Si considera variante un’offerta mediante la quale lo scopo dell’appalto pubblico può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente.
Art. 34 Requisiti formali 1 Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. 2 Possono essere presentate in forma elettronica se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti.
Capitolo 6: Svolgimento della procedura di aggiudicazione
Art. 35 Contenuto del bando Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: a. il nome e l’indirizzo del committente;
657
Appalti pubblici. LF RU 2020
b. il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classifica- zione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; c. la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; d. il luogo della prestazione e la data di esecuzione; e. se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la pos- sibilità di presentare offerte parziali; f. se del caso la limitazione o l’esclusione di consorzi e di subappaltatori; g. se del caso la limitazione o l’esclusione di varianti; h. nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l’indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l’indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; i. se del caso l’indicazione dello svolgimento di un’asta elettronica; j. se del caso l’intenzione di condurre un dialogo; k. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipa- zione; l. i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di par- tecipazione, in particolare l’indicazione secondo cui, se del caso, la presta- zione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; m. la lingua o le lingue della procedura e dell’offerta; n. i criteri di idoneità e le prove richieste; o. nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un’offerta; p. i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indica- zioni non siano contenute nella documentazione del bando; q. se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; r. la durata di validità delle offerte; s. l’indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; t. se l’appalto pubblico rientra nell’ambito di applicazione dei trattati interna- zionali; u. se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; v. se del caso, l’indicazione dei rimedi giuridici.
12 CPV = «Common Procurement Vocabulary» (vocabolario comune per gli appalti pubblici dell’Unione europea). 13 CPC = «Central Product Classification» (classificazione centrale dei prodotti delle Nazio- ni Unite).
658
Appalti pubblici. LF RU 2020
Art. 36 Contenuto della documentazione del bando Sempre che non figurino già nel bando, la documentazione del bando fornisce le seguenti informazioni: a. il nome e l’indirizzo del committente; b. l’oggetto dell’appalto pubblico, compresi le specifiche tecniche e i certificati di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie, come pure indica- zioni sulla quantità richiesta; c. i requisiti formali e le condizioni di partecipazione per gli offerenti, compre- so un elenco delle informazioni e dei documenti che gli offerenti devono presentare in relazione a tali condizioni di partecipazione, come pure l’even- tuale ponderazione dei criteri di idoneità; d. i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione; e. se il committente svolge la procedura con mezzi elettronici, i requisiti even- tuali relativi all’autentificazione e alla cifratura delle informazioni fornite per via elettronica; f. se il committente prevede di svolgere un’asta elettronica, le regole secondo le quali è svolta l’asta, compresa la designazione degli elementi dell’offerta che possono essere adeguati e valutati sulla base dei criteri di valutazione; g. se è prevista l’apertura pubblica delle offerte, la data, l’ora e il luogo del- l’apertura; h. tutte le altre modalità e condizioni necessarie alla presentazione di un’offer- ta, in particolare l’indicazione della valuta (di norma franchi svizzeri) in cui deve essere presentata l’offerta; i. i termini di fornitura delle prestazioni.
Art. 37 Apertura delle offerte 1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva tutte le offerte presentate entro i termini sono aperte da almeno due rappresentanti del committente. 2 È stilato un verbale dell’apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché il prezzo complessivo di ogni offerta. 3 Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, l’apertura delle offerte avviene conformemente ai capoversi 1 e 2, ma nel verbale relativo all’apertura delle seconde buste sono indicati soltanto i prezzi complessivi. 4 Al più tardi dopo l’aggiudicazione, gli offerenti che ne fanno richiesta possono consultare il verbale.
Art. 38 Verifica delle offerte 1 Il committente verifica se le offerte presentate soddisfano i requisiti formali. Gli errori di calcolo manifesti sono rettificati d’ufficio.
659
Appalti pubblici. LF RU 2020
2 Il committente può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni sulle loro offerte. Annota per scritto la richiesta e le risposte. 3 Qualora un’offerta presenti un prezzo complessivo anormalmente basso rispetto a quello delle altre offerte, il committente deve richiedere all’offerente informazioni utili per accertare se sono adempite le condizioni di partecipazione e se sono state comprese le altre condizioni del bando. 4 Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, il com- mittente stila in un primo tempo una graduatoria delle migliori offerte sotto il profilo qualitativo. In un secondo tempo valuta i prezzi complessivi.
Art. 39 Rettifica delle offerte 1 Al fine di determinare l’offerta più vantaggiosa il committente può, in collabora- zione con gli offerenti, rettificare le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalità della loro esecuzione.
2 La rettifica è effettuata unicamente se:
a. è indispensabile per chiarire la commessa o le offerte o per rendere le offerte oggettivamente paragonabili sulla base dei criteri di aggiudicazione; o b. modifiche di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie, fermo restando che l’oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non possono essere adeguati in maniera tale da modificare la prestazione caratte- ristica o la cerchia degli offerenti potenziali.
3 Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione a una
rettifica effettuata secondo il capoverso 2.
4 Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale.
Art. 40 Valutazione delle offerte 1 Se i criteri di idoneità sono soddisfatti e le specifiche tecniche adempite, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione. 2 Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un onere consi- derevole, il committente può, a condizione di averlo indicato nel bando, sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sui documenti presentati e classificarle. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate e le sottopone a una verifica e a una valutazione approfondite.
Art. 41 Aggiudicazione L’offerta più vantaggiosa ottiene l’aggiudicazione.
660
Appalti pubblici. LF RU 2020
Art. 42 Conclusione del contratto 1 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trat- tati internazionali, il contratto con l’offerente scelto può essere concluso dopo l’aggiudicazione. 2 Per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l’offerente scelto può essere concluso dopo la scaden- za del termine di ricorso contro l’aggiudicazione, salvo che il Tribunale amministra- tivo federale abbia concesso l’effetto sospensivo a un ricorso.
3 Se contro l’aggiudicazione di commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di
applicazione dei trattati internazionali è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l’effetto sospensivo, il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto.
Art. 43 Interruzione 1 Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se:
a. rinuncia all’aggiudicazione della commessa pubblica per motivi sufficienti; b. nessuna offerta adempie le specifiche tecniche o gli altri requisiti; c. sono da prevedere offerte più vantaggiose a seguito della modifica delle condizioni quadro; d. le offerte presentate non permettono un acquisto economicamente vantag- gioso oppure superano notevolmente il limite di spesa; e. esistono indizi sufficienti di un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli offerenti; f. si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste. 2 In caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un’indennità.
Art. 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell’aggiudicazione
1 Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione,
radiarlo da un elenco o revocare l’aggiudicazione, se constata che l’offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie: a. non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione; b. le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando; c. sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine; d. sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento; e. hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;
661
Appalti pubblici. LF RU 2020
f. si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti; g. non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti; h. non hanno eseguito in maniera corretta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia; i. hanno partecipato ai lavori preliminari dell’appalto pubblico senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati; j. sono stati esclusi secondo l’articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato. 2 In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimen- ti di cui al capoverso 1 se l’offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realiz- zano in particolare una delle seguenti fattispecie: a. hanno fornito al committente dichiarazioni e informazioni false o ingannevo- li; b. hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza; c. presentano un’offerta a un prezzo anormalmente basso senza fornire, su richiesta, la prova di avere adempito le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso; d. hanno violato norme professionali riconosciute oppure hanno commesso azioni o sono incorsi in omissioni che ne pregiudicano l’onore o l’integrità professionale; e. sono insolventi; f. non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condi- zioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo, le disposizioni sulla confidenzialità e le disposizioni del diritto svizzero in ma- teria ambientale o le convenzioni internazionali per la protezione dell’am- biente designate dal Consiglio federale; g. hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN 14; h. violano la legge federale del 19 dicembre 198615 contro la concorrenza slea- le.
Art. 45 Sanzioni
1 Il committente o l’autorità competente per legge può escludere per un periodo
massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l’offerente o il subappaltatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fattispecie di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché capoverso 2 lettere b, f e g e se le infrazioni sono gravi. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammoni- mento. In caso di violazione di disposizioni sulla lotta contro la corruzione (art. 44
14 RS 822.41 15 RS 241
662
Appalti pubblici. LF RU 2020
cpv. 1 lett. e) l’esclusione ha effetto per tutti i committenti della Confederazione, mentre per le altre fattispecie essa ha effetto unicamente per il committente interes- sato. 2 Queste sanzioni possono essere inflitte a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell’offerente o del subappaltatore inadempienti o dei loro organi. Se il committente sospetta accordi illeciti in materia di concorrenza (art. 44 cpv. 2 lett. b), lo comunica alla Commissione della concorrenza. 3 Il committente o l’autorità competente per legge comunica a un servizio designato dal Consiglio federale le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato. Questo servizio tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subap- paltatori sanzionati, con l’indicazione dei motivi e della durata dell’esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le infor- mazioni riguardanti un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può preve- dere che la consultazione dei dati avvenga mediante una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. Decorso il termine della sanzione, l’iscrizione è cancellata dall’elenco.
Capitolo 7: Termini e pubblicazioni, statistica
Art. 46 Termini 1 Il committente fissa i termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione tenendo conto della complessità della commessa, del numero preve- dibile di subappalti e delle modalità di trasmissione delle offerte o delle domande di partecipazione. 2 Per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi: a. nella procedura di pubblico concorso, 40 giorni dalla pubblicazione del ban- do per la presentazione delle offerte; b. nella procedura selettiva, 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la pre- sentazione delle domande di partecipazione e 40 giorni dall’invito a presen- tare le offerte per la presentazione delle offerte.
3 L’eventuale proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a
tutti gli offerenti o pubblicata.
4 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei
trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.
663
Appalti pubblici. LF RU 2020
Art. 47 Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali
1 In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci
giorni i termini minimi di cui all’articolo 46 capoverso 2. 2 Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di cinque giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 46 capoverso 2: a. il bando è pubblicato in forma elettronica; b. la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in forma elettro- nica; c. le offerte pervengono per via elettronica.
3 Ilcommittente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di
40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto: a. l’oggetto dell’appalto pubblico previsto; b. il termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; c. una dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare al com- mittente il proprio interesse all’appalto pubblico; d. l’indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando; e. tutte le altre informazioni di cui all’articolo 35 disponibili in quel momento.
4 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di
40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termi- ne in un bando precedente. 5 Inoltre, in occasione dell’acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documenta- zione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi com- merciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.
Art. 48 Pubblicazioni 1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l’aggiudicazione e l’interruzione della procedura su una piat- taforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confede- razione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d’importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Le aggiudicazioni per incarico diretto secondo l’allegato 5 numero 1 lettere c e d non sono pubblicate.
664
Appalti pubblici. LF RU 2020
2 La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e
in forma elettronica. L’accesso a queste pubblicazioni è gratuito. 3 L’organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizi a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell’entità delle prestazioni utilizzate. 4 Per ogni commessa pubblica che rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell’Orga- nizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultanea- mente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell’OMC. La sintesi con- tiene almeno le seguenti indicazioni: a. l’oggetto dell’appalto pubblico; b. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipa- zione; c. l’indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando. 5 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti concernenti le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle comunicazioni degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse realtà linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione. Fatte salve eccezioni espressamente precisate dal Consiglio federale, devono essere osservati i seguenti principi: a. in caso di commesse edili, nonché forniture e prestazioni di servizi in rela- zione con esse, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali, in particolare nella lingua ufficiale del luogo della costru- zione; b. in caso di forniture e prestazioni di servizi, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali; c. per le comunicazioni degli offerenti è ammessa ogni lingua ufficiale.
6 Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei
trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni: a. il tipo di procedura applicata; b. l’oggetto e l’entità della commessa; c. il nome e l’indirizzo del committente; d. la data dell’aggiudicazione; e. il nome e l’indirizzo dell’offerente scelto; f. il prezzo complessivo dell’offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi com- plessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiu- dicazione, compresa l’imposta sul valore aggiunto.
665
Appalti pubblici. LF RU 2020
Art. 49 Conservazione dei documenti
1 I committenti conservano i documenti determinanti relativi a una procedura di
aggiudicazione per almeno tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell’aggiu- dicazione.
2 Rientrano nei documenti da conservare:
a. il bando; b. la documentazione del bando; c. il verbale dell’apertura delle offerte; d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione; e. i verbali delle rettifiche; f. le decisioni prese nel quadro della procedura di aggiudicazione; g. l’offerta scelta; h. i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di una proce- dura d’appalto pubblico; i. la documentazione sulle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diret- to che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.
Art. 50 Statistica 1 Entro 12 mesi dalla fine di ogni anno civile i committenti elaborano, all’attenzione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti pubblici dell’anno precedente che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.
2 Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:
a. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per ogni committente, suddivise per commesse edili, commesse di forniture e commesse di prestazioni di servizi, con l’indicazione della pertinente classi- ficazione CPC o CPV; b. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto; c. se non possono essere presentati dati, le stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato. 3 Il valore complessivo indicato di volta in volta deve comprendere l’imposta sul valore aggiunto. 4 La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d’affari.
666
Appalti pubblici. LF RU 2020
Capitolo 8: Tutela giurisdizionale
Art. 51 Notificazione di decisioni 1 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapi- to. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.
2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i
rimedi giuridici.
3 La motivazione sommaria di un’aggiudicazione comprende:
a. il tipo di procedura e il nome dell’offerente scelto; b. il prezzo complessivo dell’offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi com- plessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiu- dicazione; c. le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell’offerta scelta; d. se del caso, un’esposizione dei motivi che giustificano la scelta di un’aggiu- dicazione per incarico diretto.
4 Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione:
a. sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico; b. pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti; o c. comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti.
Art. 52 Ricorso 1 Contro le decisioni dei committenti è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale: a. in caso di forniture e di prestazioni di servizi, a partire dal valore soglia determinante per la procedura mediante invito; b. in caso di prestazioni edili, a partire dal valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o quella selettiva.
2 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei
trattati internazionali il ricorso può essere presentato soltanto per chiedere di accer- tare se una decisione viola il diritto federale; questa disposizione non si applica ai ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 53 capoverso 1 lettera i. Gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità. 3 Il Tribunale federale è direttamente competente per i ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale amministrativo federale. 4 I ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso che il Tribunale federale istituisce al proprio interno.
667
Appalti pubblici. LF RU 2020
5 Per l’aggiudicazione di commesse pubbliche secondo l’allegato 5 numero 1 let-
tere c e d non è prevista alcuna tutela giurisdizionale.
Art. 53 Oggetto del ricorso
1 Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti:
a. il bando relativo alla commessa; b. la scelta degli offerenti nella procedura selettiva; c. l’iscrizione di un offerente in un elenco o la sua cancellazione; d. le domande di ricusazione; e. l’aggiudicazione; f. la revoca dell’aggiudicazione; g. l’interruzione della procedura; h. l’esclusione dalla procedura; i. l’inflizione di una sanzione. 2 Le prescrizioni contenute nella documentazione del bando la cui rilevanza è evi- dente devono essere impugnate unitamente al bando. 3 Le disposizioni della presente legge sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale, sull’effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l’inflizione di sanzioni. 4 Le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnate mediante ricorso indipendentemente dal valore della commessa. 5 Per il resto, le decisioni pronunciate sulla base della presente legge non sono impu- gnabili. 6 È escluso il ricorso contro la conclusione di singoli contratti secondo l’articolo 25 capoversi 4 e 5.
Art. 54 Effetto sospensivo
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l’effetto sospensi- vo a un ricorso concernente una commessa pubblica che rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all’effetto sospen- sivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti. 3 La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell’offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili.
668
Appalti pubblici. LF RU 2020
Art. 55 Diritto applicabile Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la procedura decisionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni della legge federale del 20 dicem- bre 196816 sulla procedura amministrativa (PA).
Art. 56 Termine, motivi di ricorso e legittimazione 1 I ricorsi devono essere presentati, per scritto e motivati, entro 20 giorni dalla noti- ficazione della decisione. 2 Le disposizioni della PA17 e della legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale fede- rale relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure di aggiudi- cazione ai sensi della presente legge. 3 L’adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una proce- dura di ricorso. 4 Nella procedura per incarico diretto può interporre ricorso soltanto chi prova di poter e di voler fornire le prestazioni richieste o le prestazioni intercambiabili. Si può unicamente censurare che la procedura per incarico diretto è stata applicata a torto o che l’aggiudicazione è avvenuta mediante corruzione.
Art. 57 Esame degli atti
1 Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.
2 Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 58 Decisione sul ricorso 1 L’autorità di ricorso può decidere essa stessa nel merito o rinviare la pratica all’autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni vincolanti. 2 Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l’offerente scelto è già concluso, l’autorità di ricorso accerta in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.
3 Contemporaneamente all’accertamento della violazione del diritto l’autorità di
ricorso decide in merito a un’eventuale richiesta di risarcimento dei danni. 4 Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie sostenute dall’offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della propria offerta.
16 RS 172.021 17 RS 172.021 18 RS 173.110
669
Appalti pubblici. LF RU 2020
Capitolo 9: Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni
Art. 59 1 La sorveglianza dell’osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confe- derazione–Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO.
2 La CAPCC svolge segnatamente i seguenti compiti:
a. definire all’attenzione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati; b. promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze tra la Confederazio- ne e i Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali; c. curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere; d. fornire consulenze e agire da mediatore nei casi particolari di litigio in rela- zione agli affari di cui alle lettere a–c. 3 Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adottare i prov- vedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarità.
5 Emana un regolamento interno. Questo sottostà all’approvazione del Consiglio
federale e dell’OiAp.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 60 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare all’ufficio federale competente in materia di appalti pubblici la competenza di emanare dispo- sizioni di esecuzione relative alla statistica di cui all’articolo 50. 2 Nell’emanare le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale rispetta le esigen- ze dei pertinenti trattati internazionali. 3 La Confederazione può partecipare all’organizzazione che gestisce la piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni per le commesse pubbliche in Svizzera.
Art. 61 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 7.
670
Appalti pubblici. LF RU 2020
Art. 62 Disposizione transitoria Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono portate a termine secondo il diritto anteriore.
Art. 63 Referendum ed entrata in vigore
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 giugno 2019 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
12 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
19 FF 2019 3751
671
Appalti pubblici. LF RU 2020
Allegato 1 (art. 8 cpv. 4 e 16 cpv. 4)
Prestazioni edili
1 Prestazioni edili che rientrano nell’ambito di applicazione
dei trattati internazionali Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell’ONU (CPC prov.) N. di riferimento
8. Noleggio o leasing di attrezzature di costruzione o 518
demolizione, comprese le prestazioni per il personale
2 Prestazioni edili che non rientrano nell’ambito di applicazione
dei trattati internazionali Altre prestazioni edili
672
Appalti pubblici. LF RU 2020
Allegato 2 (art. 8 cpv. 4)
Forniture
1 Forniture (beni) che rientrano nell’ambito di applicazione
dei trattati internazionali
1.1 Si considerano beni che rientrano nell’ambito di applicazione
dei trattati internazionali: a. per gli appalti pubblici conclusi dai committenti responsabili della dife- sa e della sicurezza e menzionati negli accordi internazionali validi per la Svizzera: i beni indicati nell’elenco qui appresso dei materiali civili per la difesa e la sicurezza; b. per gli appalti pubblici conclusi da altri committenti: tutti i beni.
1.2 Elenco dei materiali civili per la difesa e la sicurezza
Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)20
3. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro Cap. 27
distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
4. Prodotti chimici inorganici; composti inorganici Cap. 28
od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
8. Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; Cap. 32
pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
9. Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria Cap. 33
o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche
20 Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11).
673
Appalti pubblici. LF RU 2020
Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)
10. Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per Cap. 34
liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso
11. Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole Cap. 35
modificati; colle; enzimi
12. Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; Cap. 36
leghe piroforiche; sostanze infiammabili
18. Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; Cap. 42
oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
23. Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; Cap. 47
carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni
24. Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta Cap. 48
o di cartone
25. Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie Cap. 49
grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
29. Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati Cap. 53
di carta
30. Filamenti sintetici o artificiali, ad eccezione di: Cap. 54
54.07: Tessuti di filati di filamenti sintetici 54.08: Tessuti di filati di filamenti artificiali
674
Appalti pubblici. LF RU 2020
Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)
31. Fibre sintetiche o artificiali discontinue, ad eccezione di: Cap. 55
55.11–55.16: Filati e tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue
32. Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, Cap. 56
corde e funi; manufatti di corderia, ad eccezione di: 56.08: Reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili
34. Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; Cap. 58
passamaneria; ricami
37. Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli Cap. 62
a maglia
38. Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; Cap. 63
oggetti da rigattiere e stracci
41. Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, Cap. 66
bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
42. Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; Cap. 67
fiori artificiali; lavori di capelli
43. Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie Cap. 68
simili
46. Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre Cap. 71
semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
51. Alluminio e lavori di alluminio Cap. 76
675
Appalti pubblici. LF RU 2020
Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)
56. Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria Cap. 82
da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni
58. Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e conge- Cap. 84
gni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, ad eccezione di: 84.71: macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
59. Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; Cap. 85
apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di detti apparecchi, di cui unicamente: 85.10: Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione ecc. 85.16: Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici ecc. 85.37: Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti ecc. 85.38: Parti destinate agli apparecchi delle voci 8535,
8536 o 8537 ecc.
85.39: Lampade e tubi elettrici a incandescenza ecc. 85.40: Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo ecc.
60. Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; Cap. 86
apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
676
Appalti pubblici. LF RU 2020
Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)
61. Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri Cap. 87
veicoli terrestri, loro parti e accessori, ad eccezione di: 87.05: Autoveicoli per usi speciali (per esempio, carro- attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) ecc. 87.08: Parti e accessori di autoveicoli delle voci 87.01–87.05 ecc. 87.10: Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti ecc.
63. Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per Cap. 90
cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi, ad eccezione di: 90.14: Bussole, comprese quelle di navigazione ecc. 90.15: Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia ecc. 90.27: Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche ecc. 90.30: Oscilloscopi ecc.
66. Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; Cap. 94
apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate
67. Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; Cap. 95
loro parti e accessori
2 Forniture (beni) che non rientrano nell’ambito di applicazione
dei trattati internazionali Altri beni
677
Appalti pubblici. LF RU 2020
Allegato 3 (art. 8 cpv. 4)
Prestazioni di servizi
1 Prestazioni di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione
dei trattati internazionali Si considerano prestazioni di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali i servizi menzionati qui appresso:
Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell’ONU (CPC prov.) N. di riferimento
4. Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi 712 (salvo 71235),
con furgoni blindati, e servizi di corriere, escluso 7512, 87304 il trasporto di posta
5. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, 73 (salvo 7321)
escluso il trasporto di posta
6. Trasporto di posta per via terrestre (esclusi i servizi 71235, 7321
di trasporto ferroviario) e aerea
9. Servizi assicurativi, servizi bancari e d’investimento parte di 81, 812, 814
a esclusione delle operazioni su titoli o delle operazioni con altri strumenti finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali
10. Servizi immobiliari forniti su base forfettaria 822
o contrattuale
11. Servizi di leasing o di noleggio di macchinari 83106–83109
e attrezzature, senza operatore
12. Servizi di leasing o di noleggio di beni per uso parte di 832
personale e domestico
14. Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese parte di 861
di origine e di diritto internazionale pubblico
15. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta 862
dei libri contabili
678
Appalti pubblici. LF RU 2020
Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell’ONU (CPC prov.) N. di riferimento
17. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio 864
dell’opinione pubblica
19. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 867
anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
21. Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione 874, 82201–82206
delle proprietà immobiliari
24. Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa 88442
o contratto
25. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; 94
disinfestazione e servizi analoghi
2 Prestazioni di servizi che non rientrano nell’ambito
di applicazione dei trattati internazionali Altre prestazioni di servizi
21 A esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.
679
Appalti pubblici. LF RU 2020
Allegato 4 (art. 8 cpv. 4, 16 e 20 cpv. 1)
Valori soglia22
1 Valori soglia per gli appalti pubblici che rientrano nell’ambito
di applicazione dei trattati internazionali
1.1 Protocollo del 30 marzo 2012 che modifica l’Accordo sugli
appalti pubblici e accordi di libero scambio Procedura di pubblico concorso o selettiva Committente Prestazioni edili (valo- Forniture Prestazioni di servizi re complessivo)
Committente da CHF 8 700 000 da CHF 230 000 da CHF 230 000 di cui all’art. 4 cpv. 1 Committente da CHF 8 700 000 da CHF 700 000 da CHF 700 000 di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. a–e
1.2 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Procedura di pubblico concorso o selettiva Committente Prestazioni edili (valo- Forniture Prestazioni di servizi re complessivo)
Committente da CHF 8 000 000 da CHF 640 000 da CHF 640 000 di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. f–h
22 I valori soglia espressi in franchi svizzeri sono applicabili per gli anni 2016 e 2017.
680
Appalti pubblici. LF RU 2020
2 Valori soglia e procedure che non rientrano nell’ambito
di applicazione dei trattati internazionali Procedura di pubblico concorso o selettiva Committente Prestazioni edili (valo- Forniture Prestazioni di servizi re complessivo)
Committente da CHF 2 000 000 da CHF 230 000 da CHF 230 000 di cui all’art. 4 cpv. 1 Committente da CHF 2 000 000 da CHF 700 000 da CHF 700 000 di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. a–e Committente da CHF 2 000 000 da CHF 640 000 da CHF 640 000 di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. f–h Procedura mediante invito
Tutti i commit- da CHF 300 000 da CHF 150 000 da CHF 150 000 tenti Procedura per incarico diretto
Tutti i commit- inferiori a inferiori a inferiori a tenti CHF 300 000 CHF 150 000 CHF 150 000
681
Appalti pubblici. LF RU 2020
Allegato 5 (art. 8 cpv. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 5)
Commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali
1. Si considerano commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di appli-
cazione dei trattati internazionali: a. gli appalti pubblici che non figurano negli elenchi delle prestazioni assoggettate secondo il numero 1 degli allegati 1–3 o la cui commessa non raggiunge i valori soglia di cui all’allegato 4; b. il trasferimento di compiti pubblici e il rilascio di concessioni ai sensi dell’articolo 9; c. l’acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili agli scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo; d. le commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell’Est, dell’aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana a condizione che l’appalto non sia escluso dal campo d’applicazione della presente legge.
2. Alle commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei
trattati internazionali sono applicabili anche le seguenti disposizioni: – articolo 6 capoverso 2 – articolo 16 capoversi 4 e 5 – articolo 20 – articolo 29 capoverso 2 – articolo 42 capoverso 1 – articolo 46 capoverso 4 – articolo 52 capoverso 2
682
Appalti pubblici. LF RU 2020
Allegato 6 (art. 12 cpv. 2)
Convenzioni fondamentali dell’OIL
Si considerano convenzioni fondamentali dell’OIL ai sensi dell’articolo 12 capo- verso 2 le seguenti convenzioni:
1. Convenzione n. 29 del 28 giugno 193023 concernente il lavoro forzato od
obbligatorio;
2. Convenzione n. 87 del 9 luglio 194824 concernente la libertà sindacale e la
protezione del diritto sindacale;
3. Convenzione n. 98 del 1° luglio 194925 concernente l’applicazione dei prin-
cipi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva;
4. Convenzione n. 100 del 29 giugno 195126 sulla parità di rimunerazione, per
lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile;
5. Convenzione n. 105 del 25 giugno 195727 concernente la soppressione del
lavoro forzato;
6. Convenzione n. 111 del 25 giugno 195828 concernente la discriminazione
nell’impiego e nella professione;
7. Convenzione n. 138 del 26 giugno 197329 concernente l’età minima di am-
missione all’impiego;
8. Convenzione n. 182 del 17 giugno 199930 concernente il divieto delle forme
più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione.
23 RS 0.822.713.9 24 RS 0.822.719.7 25 RS 0.822.719.9 26 RS 0.822.720.0 27 RS 0.822.720.5 28 RS 0.822.721.1 29 RS 0.822.723.8 30 RS 0.822.728.2
683
Appalti pubblici. LF RU 2020
Allegato 7 (art. 61)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I La legge federale del 16 dicembre 199431 sugli acquisti pubblici è abrogata.
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura
amministrativa
Art. 22a cpv. 2
2 Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali; b. gli appalti pubblici.
2. Legge del 17 giugno 200533 sul Tribunale federale
Art. 46 cpv. 2
2 Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali; b. l’esecuzione cambiaria; c. i diritti politici (art. 82 lett. c); d. l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l’assistenza ammi- nistrativa internazionale in materia fiscale; e. gli appalti pubblici.
31 RU 1996 508, 1997 2465, 2006 2197, 2007 5635, 2011 5659 6515, 2012 3655, 2015 773, 2017 7267 7563 32 RS 172.021 33 RS 173.110
684
Appalti pubblici. LF RU 2020
Art. 83 lett. f Il ricorso è inammissibile contro: f. le decisioni in materia di appalti pubblici se:
1. non si pone alcuna questione di diritto d’importanza fondamentale;
sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei bre- vetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giu- diziarie cantonali superiori, o
2. il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia deter-
minante secondo l’articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l’allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201934 sugli appalti pubblici;
3. Legge federale del 5 ottobre 200735 che promuove l’informazione
riguardante la piazza imprenditoriale svizzera
Art. 3 cpv. 1bis 1bis Il mandato di promuovere l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge non è considerato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 201936 sugli appalti pubblici.
Art. 5 cpv. 1 lett. e
1 Il mandatario è tenuto a:
e. rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del
21 giugno 201937 sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella
misura in cui queste siano applicabili.
4. Legge del 5 ottobre 199038 sui sussidi
Art. 10 cpv. 1 lett. e
1 La disciplina delle indennità deve attenersi ai principi seguenti:
e. devono essere disciplinate:
1. una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale se per la
delega di compiti di diritto pubblico secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b sono disponibili più beneficiari,
34 RS 172.056.1 35 RS 194.2 36 RS 172.056.1 37 RS 172.056.1 38 RS 616.1
685
Appalti pubblici. LF RU 2020
2. la forma giuridica della delega, le condizioni relative alla delega dei
compiti e la protezione giuridica; se quest’ultima non è disciplinata, si applica l’articolo 35 capoverso 1,
4. le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell’alienazione di beni in
favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato.
Art. 11 Abrogato
Titolo prima dell’art. 15a Sezione 2: Condizioni per la concessione di aiuti finanziari e indennità
Art. 15a Domanda d’aiuto finanziario Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto su domanda.
Art. 15b Delega di compiti federali con indennità 1 Sempre che la legislazione speciale non disponga altrimenti e fatte salve le dispo- sizioni qui appresso, la procedura di selezione per la delega di compiti federali, per la quale sono disponibili più beneficiari ed è concessa un’indennità, è retta dalle disposizioni della legge federale del 21 giugno 201939 sugli appalti pubblici per gli appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali. 2 L’avvio della procedura di selezione è pubblicato nel Foglio federale conforme- mente all’articolo 13 capoverso 1 lettera g della legge del 18 giugno 200440 sulle pubblicazioni ufficiali. La procedura di selezione si conclude con la notifica di una decisione a tutti i partecipanti. La protezione giuridica è retta dall’articolo 35 capo- verso 1 della presente legge.
3 La delega e l’indennità successive a una procedura di selezione conclusa con
decisione passata in giudicato sono rette dagli articoli 14–40 della presente legge.
Art. 15c Obbligo di informare 1 Chiunque presenti una domanda d’aiuto finanziario o si candidi per la delega di un compito federale deve fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessa- rie. Deve autorizzarla a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi. 2 Gli obblighi di cui al capoverso 1 sussistono anche dopo la concessione dell’aiuto finanziario e la delega di compiti federali, affinché l’autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione.
39 RS 172.056.1 40 RS 170.512
686
Appalti pubblici. LF RU 2020
Titolo prima dell’art. 16 Abrogato
Art. 17 cpv. 4 4 Se vi è motivo di ritenere che il beneficiario di un aiuto finanziario acquista beni, prestazioni di servizi o prestazioni edili il cui costo totale è finanziato per più del 50 per cento con aiuti finanziari della Confederazione, l’autorità può obbligarlo a garantire una concorrenza adeguata. Il beneficiario è di regola tenuto a chiedere almeno tre offerte.
Art. 20 cpv. 1
1 Al contenuto della proposta e del contratto è applicabile l’articolo 17.
Art. 30 cpv. 2bis 2bis Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell’utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.
5. Legge federale del 20 dicembre 195741 sulle ferrovie
Art. 5 cpv. 5 5 La concessione d’infrastruttura secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019 42 sugli appalti pubblici.
6. Legge del 20 marzo 200943 sul trasporto di viaggiatori
Art. 6 cpv. 5
5 La concessione per il trasporto di viaggiatori secondo la presente legge non è
considerata una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del
21 giugno 201944 sugli appalti pubblici.
41 RS 742.101 42 RS 172.056.1 43 RS 745.1 44 RS 172.056.1
687
Appalti pubblici. LF RU 2020
7. Legge federale del 6 ottobre 199545 sul mercato interno
Art. 5 cpv. 1 1 Gli appalti pubblici dei Cantoni, dei Comuni e degli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali sono retti dal diritto cantonale o intercantonale. Tali prescri- zioni e le decisioni fondate sulle stesse non devono discriminare in modo contrario all’articolo 3 coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. Se un appalto pubblico o il trasferimento di un’attività rientrante in un monopolio si basa sul Concordato intercantonale concluso dai Cantoni in base al Protocollo del 30 marzo 201246 che modifica l’Accordo sugli appalti pubblici47, si presume che i requisiti della presente legge siano soddisfatti.
Art. 9 cpv. 1 e 2 1 Le restrizioni del libero accesso al mercato devono rivestire la forma di decisioni.
2 Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio giuridico presso un’autorità indi- pendente dall’amministrazione. Questa regola si applica agli appalti pubblici: a. se il valore della commessa è uguale o superiore al valore soglia determinan- te per la procedura mediante invito secondo il diritto cantonale o intercanto- nale in materia di appalti pubblici; b. in caso d’iscrizione di un offerente in un elenco e di sua radiazione, nonché d’inflizione di una sanzione; c. se si fa valere il fatto che la commessa debba essere messa a pubblico con- corso secondo le prescrizioni applicabili in materia.
8. Legge federale del 6 ottobre 200048 sulla promozione
delle esportazioni
Art. 3 cpv. 1bis 1bis Il mandato di promuovere le esportazioni secondo la presente legge non è consi- derato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del
21 giugno 201949 sugli appalti pubblici.
45 RS 943.02 46 RU 2020 ...; FF 2017 1901 47 RS 0.632.231.422 48 RS 946.14 49 RS 172.056.1
688
Appalti pubblici. LF RU 2020
Art. 5 cpv. 1 lett. f
1 Il mandatario ha l’obbligo:
f. di rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del
21 giugno 201950 sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella
misura in cui queste siano applicabili.
50 RS 172.056.1
689
Appalti pubblici. LF RU 2020
690