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AS 2020 849

Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19)

Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19)

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Sospensione dei termini 1 Se il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevede la sospensione dei termini stabiliti dalla legge, da un’autorità o da un giudice durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, la sospensione inizia dall’entrata in vigore della presente ordinanza e dura fino al 19 aprile 2020 incluso. 2 Gli effetti della sospensione sono disciplinati dal diritto procedurale applicabile.

3 La sospensione vale anche per i termini stabiliti da un’autorità o da un giudice con una data di scadenza determinata tra l’entrata in vigore della presente ordinanza e il 19 aprile 2020.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00 e vale fino al 19 aprile 20202.

20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 173.110.4 1 RS 101 2 Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-0834 849

Sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini RU 2020 del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19). O

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