AS 2021 186
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
Modifica del 25 settembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta:
I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’inno- vazione è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 1 lett. f
1 La Confederazione può sostenere il parco svizzero dell’innovazione mediante:
f. altre misure indispensabili al successo dei parchi dell’innovazione che non possono essere realizzate attraverso la promozione ordinaria di cui all’articolo
7 capoverso 1, in particolare prestiti senza interessi limitati nel tempo, altre
modalità di finanziamento appropriate o sussidi per le spese d’esercizio dell’istituzione responsabile di cui al capoverso 2 lettera b.
Art. 36 lett. e L’Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice: e. il limite di spesa per le spese d’esercizio dell’istituzione responsabile del parco svizzero dell’innovazione secondo l’articolo 33 capoverso 2 lettera b.