AS 2021 233
Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
Modifica del 18 dicembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20191, decreta:
I La legge federale del 20 marzo 19812 sull’assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3,
3bis La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispon- gano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda: a. reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale4; o b. altri reati, quando il tribunale o l’istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.