AS 2021 325
AS 2021 325
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
del 4 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6a capoversi 1, 4 e 5 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. la forma, il contenuto, l’emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID- 19) attestanti:
1. l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19 (certificato di vaccinazione
COVID-19),
2. la guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione
COVID-19),
3. un risultato negativo di un test per il rilevamento del SARS-CoV-2 (cer-
tificato di test COVID-19); b. le direttive per la verifica di questi certificati; c. il riconoscimento di certificati esteri equivalenti; d. i sistemi d’informazione gestiti dalla Confederazione inerenti a questi certifi- cati; e. le applicazioni offerte dalla Confederazione ai titolari del certificato e alle persone incaricate della verifica; f. i compiti dei Cantoni inerenti all’emissione e alla revoca dei certificati.
RS 818.102.2 1 RS 818.102
2021-1577 RU 2021 325
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 325
Sezione 2: Emissione, forma e revoca dei certificati COVID-19
Art. 2 Richiesta Chi desidera ricevere un certificato COVID-19 deve presentare una richiesta a un emittente di cui all’articolo 6 o 7.
Art. 3 Informazione e identificazione del richiedente
1 L’emittente informa il richiedente su:
a. il tipo e la portata del trattamento di dati necessario per la redazione e la firma del certificato COVID-19; b. le condizioni per la revoca del certificato emesso. 2 L’emittente verifica l’identità del richiedente e a tal fine gli chiede, se necessario, di esibire un documento di legittimazione.
Art. 4 Creazione del certificato COVID-19 nel sistema per l’emissione di certificati COVID-19 1 L’emittente trasmette al sistema per l’emissione di certificati COVID-19 di cui all’articolo 26, gestito dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunica- zione (UFIT), le informazioni che devono essere inserite nel certificato COVID-19. 2 Il sistema genera il certificato. Lo trasmette all’emittente a condizione che questi provveda alla trasmissione o alla consegna al richiedente.
Art. 5 Trasmissione o consegna del certificato COVID-19 al richiedente 1 L’emittente assicura la trasmissione o la consegna rapida e sicura del certificato COVID-19 al richiedente. 2 L’emittente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dei dati durante la trasmissione o la consegna del certificato. In particolare si deve garan- tire che terzi non possano venire a conoscenza delle informazioni ivi contenute. 3 La Confederazione può proporre ai Cantoni di provvedere essa stessa alla stampa su carta dei certificati e alla loro trasmissione al richiedente.
Art. 6 Disposizioni generali sugli emittenti dei certificati COVID-19 1 I Cantoni e il medico in capo dell’esercito designano gli emittenti per i diversi tipi di certificati COVID-19.
2 Sono designati emittenti le persone fisiche che:
a. dispongono delle conoscenze tecniche necessarie a valutare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dei certificati; b. utilizzano sistemi e prodotti informatici mediante i quali è possibile identifi- care chiaramente e autenticare in modo certo gli emittenti;
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c. garantiscono l’osservanza del diritto applicabile, segnatamente della presente ordinanza. 3 I Cantoni e il medico in capo dell’esercito effettuano una comunicazione all’UFIT riguardante gli emittenti designati. La comunicazione deve contenere le seguenti in- formazioni: a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono dell’emittente; b. informazioni sul fornitore di servizi d’identificazione utilizzato e sull’identi- ficativo con il quale quest’ultimo identifica la persona in questione; c. indicazione dei certificati che l’emittente può emettere; d. data di inizio e di fine del periodo di validità della designazione. 4 Per l’emissione dei certificati gli emittenti designati hanno la facoltà di ricorrere ad altre persone, alle quali possono impartire istruzioni. Sono responsabili degli atti e delle omissioni di queste persone. 5 I Cantoni e il medico in capo dell’esercito vigilano affinché gli emittenti emettano e revochino i certificati conformemente alle prescrizioni applicabili della Confedera- zione e dei Cantoni. 6 I Cantoni revocano una designazione se elementi inequivocabili indicano che l’emit- tente non soddisfa più le condizioni. Comunicano la revoca della designazione all’UFIT.
Art. 7 Emittenti con diritti più estesi 1 I Cantoni provvedono affinché le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile alcuna cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all’articolo 6.
2 Per l’elaborazione di tali richieste, designano almeno un emittente.
Art. 8 Procedura automatizzata per l’emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19 1 Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 nell’ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono permettere di consultare le informazioni sulla gua- rigione del richiedente nel sistema d’informazione di cui all’articolo 60 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie e di confrontarle con quelle contenute nella richiesta. 2 A tal fine, i Cantoni possono mettere a disposizione del richiedente un modulo di richiesta elettronico fornito dalla Confederazione.
2 RS 818.101
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3 Se dal confronto con i dati consultati nel sistema d’informazione emerge che le con- dizioni per l’emissione di un certificato sono soddisfatte, il sistema per l’emissione dei certificati COVID-19 (art. 26) genera il certificato. 4 Se dal confronto non emerge alcun risultato univoco o emerge un risultato negativo, il servizio cantonale competente contatta il richiedente e verifica manualmente se le condizioni per l’emissione di un certificato sono soddisfatte. 5 I Cantoni assicurano che il richiedente possa presentare la richiesta anche in formato cartaceo o in un altro modo adeguato.
Art. 9 Forma dei certificati COVID-19 1 I certificati COVID-19 sono emessi in forma cartacea o elettronica, a scelta del ri- chiedente. 2 Essi sono verificabili, mediante un sigillo elettronico regolamentato predisposto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), per quanto attiene all’autenticità e all’integrità delle informazioni. 3 Il contenuto di entrambe le forme di certificato deve presentarsi sia come testo leg- gibile senza mezzi ausiliari sia come codice a due dimensioni leggibile da una mac- china (codice a barre). Sono tuttavia considerati come un certificato anche il codice a barre e i dati in esso memorizzati in forma elettronica sigillata. 4 I certificati sono emessi in una delle lingue ufficiali della Confederazione, a scelta del richiedente, e in inglese.
5 I certificati sono dotati di un identificativo univoco.
Art. 10 Revoca dei certificati COVID-19 1 Gli emittenti di cui agli articoli 6 e 7 e le autorità cantonali competenti revocano un certificato COVID-19 su richiesta del titolare se questi dimostra in modo verosimile che: a. il certificato contiene informazioni errate; o b. si sono verificati ripetutamente errori durante la verifica dell’autenticità, della validità o dell’integrità del certificato.
2 Una richiesta di revoca deve contenere le seguenti indicazioni:
a. l’identificativo univoco del certificato; b. informazioni sull’identità del titolare, se sono necessarie alla valutazione dei motivi di revoca secondo il capoverso 1, e altre informazioni necessarie alla valutazione dei motivi di revoca. 3 Gli emittenti sono tenuti a revocare immediatamente, anche in assenza di una richie- sta, i certificati da loro emessi che non sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza o comprovano fatti che si rivelano inesatti. 4 L’UFIT e le autorità cantonali competenti revocano i certificati al posto dell’emit- tente se questi non effettua la revoca entro il termine utile secondo il capoverso 1 o 3.
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5 Gli emittenti, l’UFIT e le autorità cantonali competenti registrano la revoca nel si- stema per l’emissione di certificati COVID-19 (art. 26). Il sistema trasmette gli iden- tificativi dei certificati revocati al sistema per la comparazione con i certificati revo- cati (art. 27).
Art. 11 Gratuità 1 L’emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente.
2 I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una parteci- pazione adeguata ai costi se un certificato deve essere emesso più volte perché è an- dato perso.
Sezione 3: Contenuto generale di tutti i certificati COVID-19
Art. 12 Tutti i certificati COVID-19 contengono le seguenti informazioni di cui all’allegato 1: a. informazioni sull’identità del titolare; b. informazioni sull’editore; c. indicazione generale sulla rilevanza del certificato se quest’ultimo è leggibile senza mezzi ausiliari.
Sezione 4: Certificati di vaccinazione COVID-19
Art. 13 Condizioni 1 Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso soltanto per i vaccini omologati in Svizzera.
2 Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso per ogni dose:
a. al momento della vaccinazione; b. in un momento successivo alla vaccinazione, se la cartella clinica o la docu- mentazione primaria riguardante il richiedente a disposizione dell’emittente indica che la vaccinazione è avvenuta e contiene le informazioni di cui all’ar- ticolo 14; c. in un momento successivo alla vaccinazione, in assenza di una cartella clinica o una documentazione primaria e se uno dei giustificativi seguenti indica in modo affidabile che la vaccinazione è avvenuta e contiene le informazioni di cui all’articolo 14:
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1. certificato internazionale di vaccinazione secondo il modello dell’alle-
gato 6 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 mag- gio 20053, con l’indicazione del vaccino somministrato e corredato della firma e del timbro del servizio responsabile,
2. attestazione dell’avvenuta vaccinazione, fornita da un centro di vaccina-
zione cantonale,
3. certificato di vaccinazione con l’indicazione del vaccino somministrato
e corredato della firma o del timbro del servizio responsabile in Svizzera,
4. altri documenti svizzeri o esteri equivalenti a uno dei giustificativi men-
zionati nei numeri 1–3. 3 I certificati di vaccinazione COVID-19 di cui al capoverso 2 lettera c possono essere emessi soltanto dagli emittenti di cui all’articolo 7.
Art. 14 Contenuto Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di vaccinazione COVID-19 contengono le informazioni di cui all’allegato 2 relative alla vaccinazione anti-COVID-19 effettuata, segnatamente l’indicazione se la stessa è avvenuta in modo completo secondo le raccomandazioni dell’UFSP.
Art. 15 Validità 1 L’inizio e la fine della validità dei certificati di vaccinazione COVID-19 sono basati sull’allegato 2. 2 La validità inizia al più presto il giorno della somministrazione dell’ultima dose se la vaccinazione è avvenuta in modo completo secondo le raccomandazioni dell’UFSP.
Sezione 5: Certificati di guarigione dalla COVID-19
Art. 16 Condizioni Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L’attestazione che la persona si è infet- tata deve basarsi sul risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rile- vamento del SARS-CoV-2.
Art. 17 Contenuto Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di guarigione dalla COVID-19 contengono l’indicazione della malattia contratta e le informazioni sul momento della guarigione di cui all’allegato 3.
3 RS 0.818.103
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Art. 18 Validità 1 L’inizio e la fine della validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 sono basati sull’allegato 3. 2 La validità inizia non prima dell’undicesimo giorno successivo a quello in cui l’in- fezione è stata confermata dal risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.
Sezione 6: Certificati di test COVID-19
Art. 19 Condizioni
1 Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:
a. un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2; b. un test rapido SARS-CoV-2 per l’uso professionale secondo lo standard dia- gnostico. 2 Le richieste per l’emissione di certificati di test possono essere presentate al più tardi al momento del prelievo del campione.
Art. 20 Contenuto Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di test COVID-
19 contengono le informazioni sul test eseguito di cui all’allegato 4.
Art. 21 Validità 1 La validità dei certificati di test COVID-19 inizia nel momento della loro emissione.
2 La durata di validità è basata sull’allegato 4.
3 La durata di validità massima è di 72 ore a partire dal prelievo del campione.
Sezione 7: Certificati esteri
Art. 22 Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS 1 I certificati riconosciuti attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o l’esecu- zione di test che sono stati emessi da uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione di libero scambio (AELS) figurano nell’allegato 5. 2 Previa consultazione del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e del Diparti- mento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aggiorna costantemente l’allegato 5.
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3 Il DFF inserisce nell’allegato i certificati emessi conformemente alle disposizioni applicabili nell’UE e i cui Stati di origine accordano la reciprocità. Può tuttavia rinun- ciare a inserirvi i certificati per i vaccini che non hanno ottenuto l’autorizzazione nell’UE dall’Agenzia europea per i medicinali conformemente al Regolamento (CE) n. 726/20044.
Art. 23 Riconoscimento di altri certificati esteri 1 I certificati esteri riconosciuti attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o l’esecuzione di test, che non sono stati emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, figurano nell’allegato 5. 2 Non appena la Commissione europea riconosce l’equivalenza di uno o più certificati interoperabili di Stati terzi, il DFF aggiorna di conseguenza l’allegato 5. 3 Il DFF può inserirvi i certificati di altri Stati se sono soddisfatte le seguenti condi- zioni: a. il certificato estero contiene le informazioni di cui all’articolo 12 e all’arti- colo 14, 17 o 20 in combinato disposto con i pertinenti allegati; b. l’autenticità, l’integrità e la validità delle informazioni di cui alla lettera a pos- sono essere verificate elettronicamente; c. le condizioni per l’emissione dei relativi certificati sono equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza. 4 Il DFF cancella dall’elenco i certificati che non soddisfano più le condizioni.
Art. 24 Importanza del riconoscimento I certificati esteri riconosciuti sono equiparati ai certificati COVID-19 emessi secondo la presente ordinanza. In particolare sono trattati dall’applicazione per la conserva- zione e dall’applicazione per la verifica (art. 28 e 29) come i certificati emessi secondo la presente ordinanza.
Sezione 8: Sistemi d’informazione della Confederazione e software da essa messi a disposizione
Art. 25 Sistema per l’amministrazione dei certificati di firma L’UFIT gestisce in un sistema d’informazione i certificati di firma utilizzati per veri- ficare l’autenticità, l’integrità e la validità delle firme elettroniche sui certificati COVID-19, segnatamente al fine di:
4 Regolamento (CE) n. 26/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.04.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/5, GU L 4 del 7.1.2018, pag. 24.
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a. condividere i certificati di firma con i sistemi esteri, in particolare nell’ambito del «certificato digitale COVID dell’UE»; b. metterli a disposizione delle applicazioni per la verifica e la conservazione dei certificati.
Art. 26 Sistema per l’emissione di certificati COVID-19 1 L’UFIT gestisce un sistema d’informazione che permette di generare, trasmettere e revocare i certificati COVID-19. 2 I dati personali del richiedente non possono essere conservati per un periodo supe- riore a quello necessario per la redazione, la firma e la trasmissione del certificato o per la revoca di quest’ultimo. 3 Al fine di individuare e prevenire gli abusi nonché di procedere successivamente a un’eventuale revoca dei certificati, il sistema registra quale emittente ha creato quali certificati e quando.
Art. 27 Sistema per la comparazione con i certificati revocati 1 L’UFIT gestisce un sistema che permette di comparare i certificati con quelli revo- cati e che a tal fine contiene l’identificativo univoco del certificato. 2 L’elenco degli identificativi dei certificati revocati è messo a disposizione delle ap- plicazioni per la verifica e la conservazione dei certificati COVID-19.
Art. 28 Applicazione per la conservazione 1 L’UFIT mette a disposizione un software che i titolari di certificati COVID-19 pos- sono installare sul proprio cellulare o su un dispositivo analogo e utilizzare per tra- smettere in modo sicuro e conservare in forma elettronica i certificati.
2 Per il software si applicano i seguenti principi:
a. il contenuto dei certificati o le dichiarazioni relative agli stessi possono essere trasmessi a terzi soltanto con il consenso accordato dal titolare nel singolo caso; b. il contenuto dei certificati deve essere protetto attraverso misure adeguate da ogni accesso non autorizzato; c. l’UFIT pubblica il codice sorgente e le specifiche tecniche dei software che mette a disposizione.
Art. 29 Applicazione per la verifica 1 L’UFIT mette a disposizione uno o più software che possono essere installati su cellulari o dispositivi analoghi e utilizzati per la verifica elettronica dell’autenticità, dell’integrità e della validità dei certificati COVID-19 e dei relativi certificati esteri.
2 Per i software si applicano i seguenti principi:
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a. essi verificano l’autenticità, l’integrità e la validità dei certificati senza tra- smettere o memorizzare dati personali; b. essi verificano i certificati esteri secondo le regole applicabili ai certificati COVID-19; c. essi forniscono il risultato della verifica esclusivamente nella forma seguente:
1. verifica riuscita (sfondo verde) o non riuscita (sfondo rosso) e, se del
caso, informazioni sui motivi di una verifica non andata a buon fine,
2. informazioni secondo l’allegato 1 che permettono di attribuire il certifi-
cato COVID-19 al titolare; d. essi possono verificare l’autenticità, l’integrità e la validità dei certificati COVID-19 senza una connessione Internet al momento della verifica; la veri- fica della validità presuppone tuttavia l’aggiornamento dell’elenco nel sistema per la comparazione con i certificati revocati, il quale richiede una connes- sione Internet; e. l’UFIT pubblica il codice sorgente e le specifiche tecniche dei software che mette a disposizione. 3 Chi riceve un certificato ai fini della verifica non può conservare né il certificato né le informazioni ivi contenute né utilizzarli per uno scopo diverso da quello della veri- fica.
Art. 30 Accesso ai sistemi per l’emissione di certificati COVID-19 e la comparazione con i certificati COVID-19 revocati 1 La registrazione nel sistema per l’emissione di certificati COVID-19 avviene me- diante il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell’Amministrazione federale per le applicazioni di rete. Sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 19 otto- bre 20165 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confede- razione (OIAM). 2 L’UFIT può collegare ai sistemi IAM della Confederazione, oltre a quelli di cui all’articolo 21 OIAM, altri sistemi IAM esterni a condizione che questi ultimi permet- tano un’identificazione sicura. 3 L’UFIT può revocare o negare l’accesso, in particolare in caso di dubbi sulla sicu- rezza TIC.
Art. 31 Organo federale responsabile L’UFIT è l’organo federale responsabile degli aspetti legali di protezione dei dati nell’ambito: a. dell’attuazione delle misure tecniche e organizzative necessarie per i sistemi che esso gestisce; b. delle applicazioni che esso mette a disposizione.
5 RS 172.010.59
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Art. 32 Costi 1 La Confederazione si assume i costi per l’acquisto e la gestione dei sistemi d’infor- mazione nonché per la messa a disposizione delle applicazioni. 2 Non riscuote nessun emolumento per l’utilizzo dei sistemi e delle applicazioni.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 33 Aggiornamento degli allegati 1–4 Previa consultazione del DFI e del DFAE, il DFF aggiorna gli allegati 1–4 secondo le norme armonizzate a livello internazionale al fine di ottenere l’interoperabilità con i certificati di un numero possibilmente elevato di Stati e il riconoscimento internazio- nale dei certificati emessi secondo la presente ordinanza.
Art. 34 Conclusione di trattati internazionali legati allo sviluppo e all’attuazione del «certificato digitale COVID dell’UE» Il DFI ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati e atti di esecuzione che la Commissione europea adotta ai fini dello sviluppo e dell’attuazione tecnica del «certificato digitale COVID dell’UE».
Art. 35 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 7 giugno 2021 alle ore 00.006 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
4 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 Pubblicazione urgente del 4 giugno 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 12, 29 cpv. 2 lett. c n. 2 e 33)
Contenuto generale dei certificati COVID-19
1 Dati relativi al titolare
a. Cognome e nome (in quest’ordine) b. Data di nascita
2 Informazioni sull’editore
a. Paese emittente («Svizzera») b. Editore («Ufficio federale della sanità pubblica»)
3 Nota contenuta nei certificati COVID-19 leggibili senza mezzi
ausiliari I certificati COVID-19 in forma leggibile senza mezzi ausiliari devono contenere la seguente nota: «Il presente certificato non è un documento di viaggio. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.»
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Allegato 2 (art. 14, 15 cpv. 1 e 33)
Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19
1 Inizio e durata massima della validità
1.1 Inizio della validità:
a. per una vaccinazione con due dosi di un vaccino mRNA omologato in Svizzera: il giorno della somministrazione della seconda dose; b. per le persone con una pregressa infezione da SARS-CoV-2 confermata: il giorno della somministrazione della dose unica di un vaccino mRNA omologato in Svizzera. 1.2 Durata di validità di un certificato di vaccinazione COVID-19: 180 giorni cal- colati dalla somministrazione dell’ultima dose.
2 Informazioni sul vaccino somministrato
a. Malattia contro la quale è stato somministrato il vaccino («COVID-19») b. Vaccinazione/profilassi (tipo/funzionamento del vaccino) c. Medicamenti immunologici (nome del vaccino/del prodotto) d. Titolare dell’omologazione del vaccino o, in assenza di tale indicazione per le dosi di vaccino somministrate all’estero, informazioni sul fabbri- cante e. Quantità di dosi di vaccino somministrate nell’ambito di una serie e quantità complessiva di dosi di vaccino f. Data della vaccinazione e data della somministrazione della dose prece- dente
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Allegato 3 (art. 17, 18 cpv. 1 e 33)
Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19
1 Inizio e durata massima della validità
1.1 Inizio della validità: l’undicesimo giorno successivo a quello del primo risul- tato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2. 1.2 Durata di validità: 180 giorni calcolati dal giorno del risultato del test di cui al numero 1.1.
2 Informazioni sulla malattia contratta e sul momento
della guarigione a. Malattia contratta («COVID-19») b. Data del primo risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 c. Inizio della validità del certificato d. Fine della validità del certificato
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Allegato 4 (art. 20, 21 cpv. 2 e 33)
Requisiti specifici per i certificati di test COVID-19
1 Elenco dei test riconosciuti
a. Test PCR per il rilevamento del SARS-CoV-2 b. Test rapido SARS-CoV-2 per l’uso professionale secondo lo standard diagnostico
2 Durata di validità
La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di: a. 72 ore per il test PCR; b. 24 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per l’uso professionale secondo lo standard diagnostico.
3 Informazioni sul test eseguito
a. Malattia per il cui rilevamento è stato eseguito il test («COVID-19») b. Tipo di test («PCR» o «test rapido SARS-CoV-2») c. Nome del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2) d. Fabbricante del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2) e. Data e ora del prelievo del campione f. Risultato del test («negativo») g. Centro di test o istituzione presso cui è stato eseguito il test (in caso di test PCR per il rilevamento del SARS-CoV-2)
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Allegato 5 (art. 22 cpv. 1 e 2, 23 cpv. 1 e 2)
Elenco dei certificati esteri riconosciuti
1 Certificati riconosciuti emessi da uno Stato membro dell’UE o
dell’AELS