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AS 2021 356

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Modifica del 18 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come segue:

Art. 6 lett. a n. 1 L’impresa ha confermato al Cantone che: a. nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore e nei tre anni successivi o fino al rimborso degli aiuti percepiti:

1. non distribuisce dividendi o tantièmes né ne decide la distribuzione e non

restituisce apporti di capitale, e

2 Per le imprese di cui al capoverso 1 i contributi non rimborsabili ammontano al mas- simo al 30 per cento della cifra d’affari annuale e al massimo a 1,5 milioni di franchi, se la cifra d’affari dell’impresa è diminuita di oltre il 70 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019.

2 Se un’impresa percepisce gli aiuti sia secondo l’articolo 8 sia secondo l’arti- colo 8a capoverso 1 o 8c capoverso 1, tali aiuti non possono superare complessiva- mente il 25 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.

1 RS 951.262

2021-1827 RU 2021 356

Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2021 356

3 Se un’impresa percepisce gli aiuti sia secondo l’articolo 8 sia secondo l’articolo 8a capoverso 2 o 8c capoverso 2, tali aiuti non possono superare complessivamente il 30 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.

Art. 15 Contributi supplementari della Confederazione 1 Dei contributi supplementari della Confederazione di cui all’articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, al massimo 300 milioni di franchi sono ripartiti fra i Cantoni. Le quote dei Cantoni sono calcolate in ragione del 60 per cento secondo il prodotto interno lordo cantonale del 2017, del 30 per cento secondo la po- polazione residente nel 2019 e del 10 per cento secondo la media di pernottamenti negli anni 2017, 2018 e 2019. 2 La ripartizione percentuale dei contributi supplementari fra i Cantoni è arrotondata a due cifre decimali. Le quote dei Cantoni sono riportate nell’allegato. 3 I Cantoni utilizzano le loro quote per fornire un sostegno complementare alle im- prese di cui all’articolo 2 che nelle loro attività economiche sono particolarmente col- pite dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 e per le quali esiste un interesse cantonale rilevante. Possono considerare come sostegno complementare anche le pre- stazioni precedenti che hanno fornito tra il 1° marzo 2020 e il 25 settembre 2020. 4 Disciplinano il sostegno complementare entro il quadro fissato dall’articolo 12 della legge COVID-19. 5 A tal fine possono derogare alle prescrizioni degli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8–8d della presente ordinanza; se un’impresa ha già percepito un aiuto finanziario settoriale COVID-19, questo importo deve essere dedotto dal sostegno complemen- tare di cui al presente articolo. Le altre disposizioni dell’ordinanza rimangono appli- cabili.

Art. 18 cpv. 2 2 I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 2022 semestralmente. Sino al 30 giugno 2021 i rapporti mensili sono integrati dai rapporti settimanali sugli aiuti stanziati.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2021 356

III La presente ordinanza entra in vigore il 19 giugno 2021 alle ore 00.002.

18 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 18 giugno 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato (art. 15 cpv. 2)

Quota percentuale del contributo supplementare della Confederazione per Cantone

Chiave di ripartizione secondo l’articolo 15 capoverso 1

N. Cantone Quota in percento

1 ZH 19,87 % 2 BE 11,93 % 3 LU 4,39 % 4 UR 0,36 % 5 SZ 1,53 % 6 OW 0,52 % 7 NW 0,49 % 8 GL 0,43 % 9 ZG 2,21 % 10 FR 2,88 % 11 SO 2,65 % 12 BS 4,35 % 13 BL 2,88 % 14 SH 0,95 % 15 AR 0,65 % 16 AI 0,18 % 17 SG 5,31 % 18 GR 3,24 % 19 AG 6,13 % 20 TG 2,53 % 21 TI 4,40 % 22 VD 8,39 % 23 VS 3,87 % 24 NE 2,04 % 25 GE 7,11 % 26 JU 0,70 % Totale 100 %

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