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Decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen)
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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen)
del 18 dicembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20202, decreta:
Art. 1
1 Sono approvati:
a. lo scambio di note del 20 dicembre 20183 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1862 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della coo- perazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisio- ne 2007/533/GAI e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 e la decisio- ne 2010/261/UE; b. lo scambio di note del 20 dicembre 20184 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1861 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e modifica e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006; c. lo scambio di note del 20 dicembre 20185 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1860 relativo all’uso
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del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ac- quis di Schengen.
Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all’allegato 1 è adottata.
Art. 3 Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato 2.
Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali di cui all’alle- gato.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020 Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
6 RS 0.362.31
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Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
10 aprile 2021.7 2 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, le modifiche di legge di cui all’allegato
1 entrano in vigore come segue:
a. articolo 68a capoversi 3 e 5 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (allegato 1 n. 1): il 1° luglio 2021; b. articolo 354 capoverso 5 del Codice penale (allegato 1 n. 4): il 1° luglio 2021; c. articolo 16 capoversi 6–10 della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (allegato 1 n. 5): il 1° luglio 2021.
3 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
11 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
7 FF 2020 8813
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Allegato 1 (art. 2)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri
e la loro integrazione
Art. 67 cpv. 1 e 2 1 Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l’entrata in Svizzera a uno straniero allon- tanato se: a. l’allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell’articolo 64d ca- poverso 2 lettere a–c; b. lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; c. lo straniero ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero; o d. lo straniero è stato punito per aver commesso un reato di cui agli articoli 115 capoverso 1, 116, 117 o 118 oppure per aver tentato di commettere un tale reato.
2 La SEM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che:
a. ha causato spese di aiuto sociale; b. si trova in carcerazione preliminare, in carcerazione in vista di rinvio coatto o in carcerazione cautelativa (art. 75–78).
Inserire gli art. 68a–68e prima del titolo della sezione 4
Art. 68a Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen 1 L’autorità competente inserisce nel sistema d’informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stata disposta una delle decisioni di rimpatrio seguenti: a. un allontanamento secondo l’articolo 64; b. un’espulsione secondo l’articolo 68;
8 RS 142.20
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c. un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP9 o dell’articolo 49a o 49abis CPM10 in presenza di ordine esecutivo; d. un allontanamento con ordine esecutivo secondo gli articoli 44 e 45 LAsi11. 2 I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’arti- colo 49a o 49abis CPM sono inseriti nel SIS dall’autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/186112. 3 La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automa- tico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) di cui all’articolo 354 CP o nel SIMIC. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. 4 Le autorità competenti per la segnalazione delle decisioni di cui ai capoversi 1 e 2 registrano nel SIMIC i dati personali della persona da segnalare. Ai fini della trasmis- sione al SIS registrano o fanno registrare in AFIS dalle autorità competenti l’imma- gine del viso e le impronte digitali, se non sono ancora disponibili. 5 In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest’ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatiz- zato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente. 6 Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze per la registrazione e la trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1–5 ai fini delle segnalazioni nel SIS. Può prevedere deroghe alla registrazione e alla trasmissione dei dati biometrici.
Art. 68b Autorità competente 1 Lo scambio di informazioni supplementari relative a una segnalazione secondo l’ar- ticolo 68a capoversi 1 e 2 tra gli Stati Schengen avviene tramite il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relativo alle se- gnalazioni inserite nel SIS (ufficio SIRENE). 2 Se constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l’obbligo di rimpatrio, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l’ufficio SIRENE. 3 Se in relazione a una segnalazione nel SIS è necessario consultare le competenti autorità di altri Stati Schengen, la consultazione è effettuata tramite l’ufficio SIRENE.
9 RS 311.0 10 RS 321.0 11 RS 142.31 12 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novem- bre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.
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Art. 68c Partenza e conferma del rimpatrio 1 Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen lascia lo spazio Schengen, la competente autorità di controllo alla frontiera rilascia una conferma dell’avvenuta partenza all’attenzione dell’ufficio SIRENE. L’ufficio SIRENE la trasmette allo Stato Schengen segnalante affinché quest’ultimo cancelli nel SIS la segnalazione ai fini del rimpatrio. 2 L’ufficio SIRENE inoltra le conferme di rimpatrio trasmesse da altri Stati Schengen all’autorità segnalante in Svizzera affinché quest’ultima cancelli la segnalazione.
Art. 68d Cancellazione delle segnalazioni svizzere nel SIS 1 Le segnalazioni di cui all’articolo 68a capoverso 1 sono cancellate dall’autorità se- gnalante non appena: a. la persona segnalata ha lasciato lo spazio Schengen da un altro Stato Schen- gen; b. le decisioni sono state revocate o annullate; o c. è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro del- l’UE o dell’AELS. 2 La competente autorità di controllo alla frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera. 3 Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno di cui all’articolo 68a ca- poverso 2 sono cancellate nel SIS dall’autorità segnalante non appena: a. la durata del divieto d’entrata o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a b. le decisioni sono state revocate o annullate; o c. è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. 4 Al momento della cancellazione delle segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo il capoverso 1 lettera a o 2, è attivata senza indugio nel SIS un’eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno.
Art. 68e Comunicazione di dati del SIS a terzi 1 I dati memorizzati nel SIS e le relative informazioni supplementari non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, servizi privati o persone fisiche.
13 RS 311.0 14 RS 321.0
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2 La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento di identificazione, previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/186015.
Art. 98c16 Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione Nell’ambito dei propri compiti e competenze la SEM e le autorità cantonali cui com- pete l’esecuzione della presente legge verificano se uno straniero rappresenta un pe- ricolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate altre autorità cantonali interessate.
4 Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta per partecipanti possono essere confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e del SIS.
2 Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richie- denti il visto: e. dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/186117 o il regolamento (UE) 2018/186018.
Art. 111g Vigilanza sul trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione Schengen 1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell’ambito delle rispettive compe- tenze. 2 L’IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione Schengen. Coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.
15 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. 16 All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (FF 2020 6795) l’art. 98c della presente legge diventa art. 98d.
17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68a cpv. 2.
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68e cpv. 2.
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³ Per l’esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della prote- zione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.
Art. 124a Relazione tra l’espulsione e la direttiva 2008/115/CE La direttiva 2008/115/CE19 non si applica alla decisione e all’esecuzione dell’espul- sione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP20 o dell’articolo 49a o 49abis CPM21.
2. Legge del 26 giugno 199822 sull’asilo
Art. 5a23 Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione Nell’ambito dei propri compiti e competenze la SEM verifica se uno straniero rappre- senta un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate anche le autorità cantonali interessate.
Art. 45a Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen 1 I dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali in virtù degli articoli 44 e 45 della presente legge è stata pronunciata una decisione di rimpatrio ai sensi della diret- tiva 2008/115/CE24 sono inseriti dalla SEM nel sistema d’informazione Schengen (SIS). 2 Gli allontanamenti di rifugiati sono inseriti nel SIS dall’autorità competente che ha emanato la decisione di allontanamento o di espulsione secondo l’articolo 64 o 68
3 Gli articoli 68b–68e LStrI si applicano per analogia.
19 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98. 20 RS 311.0 21 RS 321.0 22 RS 142.31 23 All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (FF 2020 6795) l’art. 5a della presente legge diventa art. 5b. 24 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98. 25 RS 142.20
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1 La SEM può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a sua disposizione i dati neces- sari per la vigilanza finanziaria, nonché per la fissazione e l’adeguamento delle inden- nità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis della presente legge e gli articoli 58 e 87 LStrI26 oppure a registrarli nel Sistema d’infor- mazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM.
Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI27 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
2 Se l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi in materia d’esecu-
zione secondo l’articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell’interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all’articolo 88 della presente legge e agli arti- coli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti.
Art. 102d Vigilanza sul trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione Dublino 1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell’ambito delle rispettive compe- tenze. 2 L’IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione Dublino. Coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di pro- tezione dei dati. 3 Per l’esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della prote- zione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.
3. Legge federale del 20 giugno 200328 sul sistema d’informazione
per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 3 cpv. 2 lett. h e 3 lett. j 2 Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:
26 RS 142.20 27 RS 142.20 28 RS 142.51
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h. trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di re- spingimento;
3 Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore
dell’asilo: j. trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di re- spingimento.
Art. 9 cpv. 1 lett. abis e 2 lett. b 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: abis. autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)29 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice pe- nale militare del 13 giugno 192730 (CPM); 2 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: b. autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a
4. Codice penale31
Art. 354 cpv. 2 lett. e, 4 lett. d e 5
2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
e. la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
4 Il Consiglio federale:
d. disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle au- torità federali competenti e dei Cantoni.
5 Ai fini delle segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen (SIS)
la SEM o l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.
29 RS 311.0 30 RS 321.0 31 RS 311.0
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1 Fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione
(SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.
1 Fedpol gestisce il servizio centrale per lo scambio di informazioni
supplementari con gli Stati Schengen (ufficio SIRENE).
5. Legge federale del 13 giugno 200832 sui sistemi d’informazione
di polizia della Confederazione
Art. 5a Trattamento indebito di dati del N-SIS Chi tratta dati del N-SIS per uno scopo diverso da quelli di cui all’articolo 16 è punito con la multa.
Art. 5b Perseguimento penale Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all’articolo 5a spettano ai Cantoni.
Art. 8b Vigilanza sul trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione Schengen 1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell’ambito delle rispettive compe- tenze. 2 L’IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione Schengen. Coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati. 3 Per l’esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della prote- zione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.
32 RS 361
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Art. 14 cpv. 2, primo periodo 2 I profili del DNA e gli altri dati segnaletici (impronte digitali e palmari, tracce rile- vate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in sistemi separati, disci- plinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 200333 sui profili del DNA e dall’ar- ticolo 354 del Codice penale (CP)34. ...
Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia 1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: a. arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell’ambito di un’in- chiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura; b cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta; c. eseguire le seguenti misure di protezione delle persone:
1. trattenere o prendere in custodia una persona per applicarle una misura
di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assi- stenza,
2. prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un’au-
torità giudiziaria o dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti,
3. trattenere adulti capaci di discernimento per garantirne l’incolumità, pre-
vio consenso dell’interessato o previo ordine delle autorità cantonali di polizia; d. individuare il luogo di dimora di persone scomparse e trattenerle o prenderle in custodia; e. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stra- nieri secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), l’articolo 66a o 66abis CP35 o l’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192736 (CPM), la LStrI37 e la legge del 26 giugno 199838 sull’asilo (LAsi); f. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d’informazione sui passeg- geri con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, conformemente all’ar- ticolo 104a capoverso 4 LStrI; g. comunicare divieti di far uso di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;
33 RS 363 34 RS 311.0 35 RS 311.0 36 RS 321.0 37 RS 142.20 38 RS 142.31
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h. individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un’assicurazione di responsabilità civile; i. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identifica- bili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti; j. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); k. raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, con- trollo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire mi- nacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna; l. controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP; m. individuare il luogo di dimora di persone che devono prestare servizio civile o di persone astrette al lavoro conformemente all’articolo 80b capoverso 1 let- tera g della legge federale del 6 ottobre 199540 sul servizio civile sostitutivo. 2 Il sistema informatizzato contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati, i dati segnaletici e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, ai terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, persona che ha trovato l’og- getto) e ai reati non chiariti. 3 Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema infor- matizzato: a. fedpol, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1; b. la Commissione federale delle case da gioco, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i; c. il Ministero pubblico della Confederazione, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a; d. l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 198041 sugli aspetti civili del rapimento inter- nazionale di minori, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera d; e. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’artico- compiti di cui al capoverso 1 lettera e;
39 RS 120 40 RS 824.0 41 RS 0.211.230.02
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f. l’Ufficio federale di giustizia, nell’ambito dell’applicazione dalla legge fede- rale del 20 marzo 198142 sull’assistenza internazionale in materia penale, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i; g. la SEM, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere e ed f; h. la Direzione generale delle dogane, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i; i. le autorità della giustizia militare, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a; j. le autorità cantonali di polizia, per l’adempimento dei compiti secondo il ca- poverso 1; k. le altre autorità civili cantonali designate dal Consiglio federale mediante or- dinanza, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c, d, g, h e i; l43. il SIC, per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera k. 4 Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consul- tare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo: a. le autorità menzionate nel capoverso 3; b. il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali; c. le rappresentanze svizzere all’estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); d. la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone; e. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione, per quanto concerne i veicoli, i natanti nonché i relativi documenti e le targhe di immatricolazione; f. l’autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza relativi alle persone conformemente all’articolo 21 capoverso 1 LMSI; g. la Segreteria di Stato dell’economia e le autorità cantonali e comunali compe- tenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema informatizzato; h. le autorità di rilascio di cui all’articolo 4 della legge del 22 giugno 200144 sui documenti d’identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d’identità;
42 RS 351.1 43 All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6827) la lett. l della presente legge diventa lett. m. 44 RS 143.1
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i. il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 201545 sulle attività informative (LAIn); j. l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, motori e altre parti identificabili; k46. la SEM nonché le autorità cantonali e comunali di migrazione:
1. per la verifica delle condizioni per l’entrata e il soggiorno in Svizzera,
2. per le procedure concernenti l’acquisizione o la perdita della cittadinanza
nel quadro della legge del 20 giugno 201447 sulla cittadinanza (LCit); l.48 le altre autorità giudiziarie e amministrative designate dal Consiglio federale mediante ordinanza. 5 Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d’informazione per consentire agli utenti menzionati nel capoverso 4 di con- sultare gli altri sistemi d’informazione con un’unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d’accesso.
Art. 16 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen 1 Fedpol gestisce il N-SIS, avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memo- rizzare segnalazioni internazionali. 2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei com- piti seguenti: a. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un’inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all’estradizione; b. cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta; c. ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingi- mento secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., l’articolo 66a o 66abis CP49 o l’articolo 49a o 49abis CPM50, la LStrI51 o la LAsi52 nei confronti di persone
45 RS 121 46 All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6827) o della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (FF 2020 6795) la lett. k della presente legge diventa lett. kbis. 47 RS 141.0 48 All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6827) e della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (FF 2020 6795) la lett. l della presente legge diventa lett. m. 49 RS 311.0 50 RS 321.0 51 RS 142.20 52 RS 142.31
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che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l’allegato 3; d. individuare il luogo di dimora di persone scomparse; e. trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l’incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce; f. individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell’ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso; g. raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, con- trollo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire mi- nacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna; h. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identifica- bili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti; i. verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati; j53. verificare se vi sono aspetti da considerare nel quadro del rilascio di autoriz- zazioni relative ad armi da fuoco secondo la legge del 20 giugno 199754 sulle armi (LArm) e la legge federale del 13 dicembre 199655 sul materiale bellico (LMB); k. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d’informazione sui passeg- geri con il N-SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI; l. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le decisioni del caso; m. identificare i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera; n. identificare i richiedenti l’asilo; o. controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice fron- tiere Schengen)56;
53 All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6827) la lett. j della presente legge diventa lett. j bis. 54 RS 514.54 55 RS 514.51 56 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
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p. verificare le domande di visto e prendere le decisioni del caso secondo il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)57; q. svolgere la procedura per l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel qua- dro della LCit58; r. procedere a controlli doganali sul territorio svizzero. 3 Il sistema contiene i dati di cui all’articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili del DNA di persone scomparse. 4 I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: a. fedpol; b. il Ministero pubblico della Confederazione; c. l’Ufficio federale di giustizia; d. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni; e. il SIC; f. la SEM nonché le competenti autorità cantonali e comunali e le autorità di controllo alla frontiera per i compiti di cui al capoverso 2 lettera c; g. le autorità competenti in materia di rilascio dei visti in Svizzera e all’estero per i compiti di cui al capoverso 2 lettera l; h. le autorità preposte all’esecuzione delle pene; i. le autorità della giustizia militare; j. le altre autorità cantonali designate dal Consiglio federale tramite ordinanza che svolgono compiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e. 5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: a. le autorità menzionate nel capoverso 4 lettere a–d; b. il SIC, esclusivamente allo scopo di prevenire o accertare reati di terrorismo o altri reati gravi; c. le autorità doganali e di confine, per:
1. il controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen,
2. il controllo doganale sul territorio svizzero;
d. la SEM, dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI;
57 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 77 del 12.7.2019, pag. 25. 58 RS 141.0
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e. la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande e prendere le relative decisioni conformemente al codice dei visti; f. la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per:
1. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini
di Stati terzi e prendere le decisioni del caso,
2. svolgere la procedura per l’acquisizione o la perdita della cittadinanza
nel quadro della LCit; g. la SEM e le autorità cantonali di migrazione e di polizia, per identificare i richiedenti l’asilo e i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera; h. le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di re- spingimento secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., l’articolo 66a o 66abis CP o l’articolo 49a o 49abis CPM, la LStrI o la LAsi; i. fedpol, la SECO e gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizza- zioni relative alle armi da fuoco secondo la LArm e la LMB; j. l’Ufficio federale dell’aviazione civile; k. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione. 6 Nella misura in cui il SIC tratti dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settem- bre 201859 sulla protezione dei dati in ambito Schengen. 7 I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un’interfaccia in comune utiliz- zando altri sistemi d’informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle per- tinenti autorizzazioni. 8 Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di poli- zia, nel sistema automatizzato d’identificazione delle impronte digitali di cui all’arti- colo 354 CP e nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione di cui all’arti- colo 1 della legge federale del 20 giugno 200360 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informa- tizzata. 9 Basandosi sugli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina: a. il diritto d’accesso per il trattamento delle varie categorie di dati; b. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;
59 RS 235.3 60 RS 142.51
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c. le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati; d. le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati; e. i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano; f. l’obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel N-SIS secondo il capoverso 4 sono state distrutte, se:
1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell’inserimento delle
segnalazioni nel N-SIS,
2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento
penale o di terzi, e
3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati. 10 Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l’ar- ticolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAIn61.
Allegato 3 Alla presente legge è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.
61 RS 121
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Appendice all’allegato 1 n. 5 Allegato 3 (art. 16 cpv. 2 lett. c)
Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l’Accordo del 26 ottobre 200462 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione eu- ropea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’at- tuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; b. l’Accordo del 26 ottobre 200463 sotto forma di scambio di lettere tra il Consi- glio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi; c. la Convenzione del 22 settembre 201164 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confede- razione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; d. l’Accordo del 17 dicembre 200465 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo svi- luppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determi- nare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; e. l’Accordo del 28 aprile 200566 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; f. il Protocollo del 28 febbraio 200867 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo del- l’acquis di Schengen.
62 RS 0.362.31 63 RS 0.362.1 64 RS 0.362.11 65 RS 0.362.32 66 RS 0.362.33 67 RS 0.362.311
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Allegato 2 (art. 3)
Coordinamento con altri atti normativi
1. Codice penale (CP)
1. All’entrata in vigore della legge del 25 settembre 202068 sulla protezione dei dati l’articolo 355a capoverso 1 del CP69 (Allegato 1, n. 4) avrà il seguente tenore:
1 Fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione
(SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.
2. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del CP70 (Allegato 1, n. 4) o la modifica del CP nel quadro della legge del 17 giugno 201671 sul casellario giudiziale (Allegato 1, n. 3), all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l’arti- colo 354 capoversi 2 e 4–6 CP avrà il seguente tenore:
Art. 354 cpv. 2 e 4–6
2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a. l’Ufficio federale di polizia; b. la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); c. l’Ufficio federale di giustizia; d. l’Amministrazione federale delle dogane; e. le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio di visti; f. il Servizio delle attività informative della Confederazione; g. le autorità cantonali di polizia; h. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.
68 RS 235.1; FF 2020 6695 69 RS 311.0 70 RS 311.0 71 RS 330; FF 2016 4315
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4 I dati possono essere utilizzati:
a. sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16–19 della legge del 20 giugno 200372 sui profili del DNA; o b. in caso di condanna per contravvenzione, nei cinque anni suc- cessivi al pagamento di una multa o all’esecuzione di una cor- rispondente pena detentiva sostitutiva.
5 Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di
conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali com- petenti e dei Cantoni.
6 Ai fini delle segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen (SIS)
la SEM o l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.
2. Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione
di polizia della Confederazione (LSIP) 1. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LSIP73 (Allegato 1, n. 5) o la modifica della LSIP nel quadro della legge federale del 25 settembre 202074 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (Cifra I n. 9), all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simul- tanea delle due modifiche, l’articolo 15 capoverso 1 lettere g bis, h, j e jbis LSIP avrà il seguente tenore:
Art. 15 cpv. 1 lett. gbis, h, j e jbis 1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: gbis. eseguire misure di polizia atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 199775 sulle misure per la salva- guardia della sicurezza interna (LMSI); h. individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un’assicurazione di responsabilità civile;
72 RS 363 73 RS 361 74 FF 2020 6795 75 RS 120
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j. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c LMSI; jbis. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container conformemente all’articolo 3b della legge fe- derale del 7 ottobre 199476 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati o alle disposizioni del diritto cantonale al fine di avviare un proce- dimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza o per la sicu- rezza interna o esterna;
2. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LSIP77 (Allegato 1, n. 5) o la modifica della LSIP nel quadro della modifica del 25 set- tembre 202078 della legge del 16 dicembre 200579 sugli stranieri e la loro integra- zione (Allegato), all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l’articolo 16 capoverso 5 bis LSIP avrà il seguente tenore:
Privo di oggetto o abrogato
76 RS 360 77 RS 361 78 FF 2020 6851 79 RS 142.20
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