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AS 2021 416

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD). Correzione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 18 ottobre 2017 (RU 2017 6033; RS 910.13)

Allegato 6, B n. 2.2

Invece di:

2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le

altre vacche e gli animali da ingrasso di sesso femminile di età superiore a

160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza

un accesso a una superficie di uscita durante tutto l’anno.

Leggasi: 2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da allevamento di sesso femminile di età superiore a

160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza

un accesso a una superficie di uscita durante tutto l’anno.

5 luglio 2021 Cancelleria federale

2021-2294 RU 2021 416

Ordinanza sui pagamenti diretti. Correzione RU 2021 416

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