AS 2021 416
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD). Correzione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 18 ottobre 2017 (RU 2017 6033; RS 910.13)
Allegato 6, B n. 2.2
Invece di:
2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le
altre vacche e gli animali da ingrasso di sesso femminile di età superiore a
160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza
un accesso a una superficie di uscita durante tutto l’anno.
Leggasi: 2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da allevamento di sesso femminile di età superiore a
160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza
un accesso a una superficie di uscita durante tutto l’anno.
5 luglio 2021 Cancelleria federale
2021-2294 RU 2021 416
Ordinanza sui pagamenti diretti. Correzione RU 2021 416