AS 2021 521
Protocollo che modifica l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India concernente il traffico aereo di linea
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Traduzione
Protocollo che modifica l’Accordo del 2 maggio 2001 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India concernente il traffico aereo di linea
Concluso l’11 marzo 2020 Applicato provvisoriamente dall’11 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India, Considerando l’Accordo concluso il 2 maggio 20011 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India concernente il traffico aereo di linea; Riconoscendo l’esigenza di rivedere alcuni articoli dell’Accordo, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 L’articolo 3 dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:
Art. 3 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti su ognuna delle linee indicate nell’Allegato e di riti- rare o modificare tali designazioni. Tale designazione avviene tramite notificazione scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti. 2. L’altra Parte, dopo il ricevimento di una tale notificazione, rilascia senza indugio le necessarie autorizzazioni e omologazioni, a condizione che: a. in caso di un’impresa designata dalla Svizzera: i) l’impresa abbia la sua sede sul territorio della Svizzera e sia titolare di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, e ii) l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa sia esercitato e mantenuto dalla Svizzera, e
1 RS 0.748.127.194.23
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iii) l’impresa sia titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla Svizzera, e iv) l’impresa appartenga, e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Svizzera o a Stati membri dell’Unione europea e/o a cittadini della Svizzera o di questi Stati e sia, e continui a essere, da essi effettivamente controllata; b. in caso di un’impresa designata dall’India: i) l’impresa abbia la sua sede sul territorio dell’India e sia titolare di un’au- torizzazione di esercizio valida rilasciata dall’India, e ii) l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa sia esercitato e mantenuto dall’India, e iii) l’impresa sia titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dall’India, e iv) una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’im- presa appartengano all’India o a cittadini dell’India o a entrambi; c. le autorità aeronautiche di una Parte possano esigere che le imprese designate dall’altra Parte provino d’essere in grado di adempiere i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’eser- cizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione; d. la Parte che designa l’impresa mantenga e applichi gli standard di sicurezza di cui agli articoli 7 e 8 del presente Accordo. 3. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, cominciare a esercitare i servizi convenuti, a condizione che le tariffe in vigore siano state stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del presente Accordo e che gli orari siano stati ap- provati conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo.
Art. 2 L’articolo 4 dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:
Art. 4 Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione dei diritti 1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autoriz- zazioni di esercizio e le omologazioni tecniche di un’impresa designata dall’altra Parte, se: a. in caso di un’impresa designata dalla Svizzera: i) l’impresa non ha la sua sede sul territorio della Svizzera o non è titolare di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, oppure ii) l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa non è esercitato o mante- nuto dalla Svizzera, oppure
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iii) l’impresa non è titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla Svizzera, oppure iv) l’impresa non appartiene, direttamente o tramite partecipazione maggio- ritaria, alla Svizzera o a Stati membri dell’Unione europea e/o a cittadini della Svizzera o di questi Stati o non è da essi effettivamente controllata; b. in caso di un’impresa designata dall’India: i) l’impresa non ha la sua sede sul territorio dell’India o non è titolare di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dall’India, oppure ii) l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa di trasporti aerei non è esercitato o mantenuto dall’India, oppure iii) l’impresa non è titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dall’India, oppure iv) una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’im- presa non appartengono all’India o a cittadini dell’India o a entrambi; c. l’impresa ha disatteso le leggi e i regolamenti di cui all’articolo 6 del presente Accordo; oppure d. l’altra Parte non mantiene e non applica gli standard di sicurezza di cui all’ar- ticolo 8 del presente Accordo. 2. Sempre che non siano necessarie misure urgenti per evitare altre infrazioni al nu- mero 1 lettere (a) fino a (d) del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati soltanto previa consultazione dell’altra Parte. 3. Il presente articolo non limita i diritti delle due Parti di rifiutare, revocare, limitare le autorizzazioni di esercizio o le omologazioni tecniche di una o di più imprese di trasporti aerei dell’altra Parte o di vincolarle a oneri, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 7 del presente Accordo.
Art. 3 L’articolo 7 dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:
Art. 7 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concer- nente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19632, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19703, della Convenzione per la repressione
2 RS 0.748.710.1 3 RS 0.748.710.2
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di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settem- bre 19714, del relativo Protocollo complementare per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Mon- treal il 24 febbraio 19885 e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicu- rezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicu- rezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti, nonché delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni e alle pratiche raccomandate relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione; esse esi- gono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la propria sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette dispo- sizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte si impegna a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio e ad adottare provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e ga- rantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia specifica. 5. Nel caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e
mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale evento o minaccia. 6. Ciascuna Parte adotta tutti i provvedimenti che ritiene praticabili al fine di garantire che un aeromobile oggetto di una cattura illecita o di altri atti illeciti e atterrato sul suo territorio venga trattenuto al suolo fino a quando il decollo si rende indispensabile in base a motivi superiori di protezione della vita umana. Sempre che siano attuabili, simili misure vanno prese sulla base di consultazioni reciproche. 7. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposi- zioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aero- nautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le autorità ae- ronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quin- dici giorni dal ricevimento di tale domanda, è dato motivo per rifiutare, revocare o limitare l’autorizzazione di esercizio e l’omologazione tecnica di una o più imprese
4 RS 0.748.710.3 5 RS 0.748.710.31
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dell’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici giorni.
Art. 4 L’articolo 8 dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:
Art. 8 Sicurezza tecnica 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte rico- nosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione. 2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo, o convalidati dall’altra Parte o da uno Stato terzi per detti cittadini. 3. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni sugli standard di sicurezza adottati da un’impresa designata dall’altra Parte per le attrezzature e i servizi aeronautici, l’equi- paggio, gli aeromobili e l’esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro un ter- mine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. 4. Se dopo tali consultazioni una Parte constata che l’altra Parte non osserva né ap- plica efficacemente gli standard di sicurezza nei settori di cui al numero 1 del presente articolo che adempiono i requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte tali constatazioni e i passi necessari per adempiere i requisiti minimi e l’altra Parte deve adottare le opportune misure correttive.
5. Conformemente all’articolo 16 della Convenzione, è inoltre convenuto che ogni
aeromobile esercitato da un’impresa designata da una Parte, oppure a suo nome, per servizi aerei da o verso il territorio dell’altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere oggetto di un’ispezione di rampa da parte dei rappresentanti autorizzati dell’altra Parte, a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti all’e- sercizio dell’aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Con- venzione, tale ispezione di rampa mira a verificare la validità dei documenti necessari, le licenze degli equipaggi e la conformità delle attrezzature dell’aeromobile e del loro stato con gli standard di sicurezza previsti in quel momento sulla base della Conven- zione. 6. In caso di persistenti lacune nella sicurezza di un’impresa designata dall’altra Parte e se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo, ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’auto- rizzazione d’esercizio di una o più imprese designate dall’altra Parte.
7. Tutte le misure adottate da una Parte conformemente al numero 6 sono revocate
non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.
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Art. 5 Un nuovo articolo 8bis è inserito come segue nell’Accordo:
Art. 8bis Leasing 1. Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi men- zionati nel presente Accordo se tali aeromobili non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente Accordo o le leggi e i regolamenti nazionali. 2. Fatto salvo il numero 1 del presente articolo, le imprese designate da ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, incluse altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.
Art. 6 L’articolo 13 dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:
Art. 13 Tariffe 1. Ciascuna Parte permette a ciascuna impresa designata di fissare le tariffe dei ri- spettivi servizi aerei internazionali sulla base di considerazioni commerciali legate al mercato. Gli interventi delle Parti si limitano a: a. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique; b. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive otte- nute con l’abuso di una posizione dominante; e c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi o a sostegni statali diretti o indiretti. 2. Può essere chiesta la presentazione delle tariffe dei servizi aerei internazionali tra i territori delle Parti. A prescindere da ciò, le imprese designate dalle Parti forniscono, su richiesta, alle autorità aeronautiche delle Parti accesso alle informazioni sulle tariffe passate, in vigore e proposte in un modo e in una forma accettabili per queste autorità entro un termine ragionevole.
Art. 7 1. Il presente Protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma. Entra in vigore appena le Parti si sono notificate reciprocamente per scritto l’adempimento delle rispettive formalità nazionali necessarie a tal fine. 2. Il presente Protocollo resta in vigore per lo stesso periodo e secondo le stesse modalità dell’Accordo.
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In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno fir- mato il presente Protocollo.
Fatto a Nuova Delhi l’11 marzo 2020, in doppio esemplare, nelle lingue inglese, fran- cese e hindi, i tre testi facenti parimente fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica dell’India: Andreas Baum Shri Pradeep Singh Kharola
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