AS 2021 576
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
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Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
Modifica del 19 marzo 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20191, decreta:
I La legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli è modificata come segue:
2bis Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un’impresa da cui, per la domanda o l’offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.
Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 lett. g Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa
1 Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione domi-
nante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l’accesso o l’esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali.
2 Costituiscono in particolare pratiche del genere:
g. la limitazione della possibilità per i richiedenti di approvvigionarsi all’estero, ai prezzi e alle condizioni usuali del settore economico ivi praticati, di beni e servizi offerti in Svizzera e all’estero.
2021-3104 RU 2021 576
Legge sui cartelli RU 2021 576
Art. 49a cpv. 1, primo periodo 1 All’impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l’articolo 5 capoversi 3 e 4 o domina il mercato e attua una pratica illecita secondo l’articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. ...
II La legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale è modificata come segue:
Art. 3a Discriminazione nella vendita a distanza 1 Agisce in modo sleale nei confronti di un cliente in Svizzera segnatamente chiunque, nella vendita a distanza, senza giustificazione oggettiva, per motivi legati alla sua na- zionalità, al suo domicilio, al luogo della sua stabile organizzazione, alla sede del suo fornitore di servizi di pagamento o al luogo di emissione del suo mezzo di pagamento: a. applica tariffe o condizioni di pagamento discriminatorie; b. gli blocca o limita l’accesso a un portale in linea; o c. lo reindirizza, senza il suo consenso, verso una versione diversa del portale alla quale egli voleva accedere inizialmente. 2 La disposizione di cui al capoverso 1 non si applica ai servizi non economici d’inte- resse generale, ai servizi nel settore finanziario, ai servizi nel settore delle comunica- zioni elettroniche, ai servizi nel settore dei trasporti pubblici, ai servizi delle agenzie di lavoro a prestito, ai servizi nel settore sanitario, ai giochi d’azzardo che implicano una posta in denaro, compresi lotterie, giochi d’azzardo nei casinò e scommesse, ai servizi di sicurezza privati, ai servizi sociali di ogni tipo, ai servizi legati all’esercizio dell’autorità pubblica, ai servizi forniti dai notai nonché dagli ufficiali giudiziari no- minati dai poteri pubblici e ai servizi audiovisivi.
3 RS 241
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 È il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)»4. 3 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare5.
4 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
18 luglio 2021.6
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.7
17 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
4 FF 2018 185 5 FF 2021 758 6 FF 2021 757 7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 9 settembre 2021.
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