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AS 2021 653

AS 2021 653

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 1 lett. a n. 2 e 4 La presente ordinanza disciplina: a. la forma, il contenuto, l’emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-

19 attestanti:

2. la guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione

dalla COVID-19), 4. che il titolare, per motivi medici, non può farsi vaccinare né testare (cer- tificato di deroga COVID-19);

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva 1 I Cantoni e il medico capo dell’esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le

richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di gua- rigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all’articolo 6:

Art. 12 cpv. 1 lett. c e 2 1 Tutti i certificati COVID-19 contengono le seguenti informazioni di cui all’alle- gato 1:

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

Art. 15 cpv. 3 3 Per le persone non appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 13 capo- verso 2ter, i certificati di vaccinazione COVID-19 per i vaccini non omologati in Sviz- zera, né autorizzati nell’UE, ma autorizzati conformemente all’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS, nonché per i loro prodotti su licenza sono validi solo in Sviz- zera e al massimo 30 giorni dall’emissione; in ogni caso la validità cessa secondo le disposizioni di cui all’allegato 2 numero 1.2.

Art. 16 cpv. 3 e 4 3 Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso in caso di test positivo per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 a condizione che: a. il prelievo del campione sia stato effettuato in Svizzera da una delle strutture di cui all’allegato 6 numero 1.3.2 lettera a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20206; b. l’analisi sia stata effettuata in Svizzera da una delle strutture di cui all’allegato

6 numero 1.3.2 lettera b dell’ordinanza 3 COVID-19;

c. il prelievo del campione sia stato eseguito dopo il 15 novembre 2021; d. l’analisi mediante un saggio immunologico certificato con la marcatura CE abbia rilevato una sierologia chiaramente positiva sotto forma di risultato quantificabile. 4 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui al capoverso 3 possono essere emessi soltanto da una struttura di cui all’allegato 6 numero 1.3.2 lettera a dell’ordi- nanza 3 COVID-19 o da una struttura da essa incaricata dell’esecuzione dell’analisi secondo l’allegato 6 numero 1.3.2 lettera b dell’ordinanza 3 COVID-19.

Art. 17 Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di guarigione dalla COVID-19 contengono l’indicazione che la persona è stata ammalata di COVID-19 o è risultata positiva al test per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 nonché le date del prelievo del campione e dell’analisi secondo l’allegato 3 numero 2.

Art. 18 cpv. 2–5 2 La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capo- verso 1 inizia al più presto l’11° giorno dopo il rilevamento del contagio con un risul- tato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV- 2. 3 La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capo- verso 3 inizia al più presto il giorno del prelievo del campione. 4 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 3 sono validi solo in Svizzera.

6 RS 818.101.24

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

5 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 conten- gono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/9537. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l’allegato 3 numero 1.2 lettera a.

Art. 19 cpv. 1 lett. b

1 Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:

b. un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a ca- poverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20208, a condizione che non si basi su un prelievo del campione solo dalla cavità nasale o su un cam- pione di saliva.

Titolo dopo l’art. 21 Sezione 6a: Certificato di deroga COVID-19

Art. 21a Condizioni Un certificato di deroga COVID-19 è emesso per le persone che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare né testare. Tale impossibilità deve essere provata me- diante un certificato rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a eser- citare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno

20069 sulle professioni mediche.

Art. 21b Contenuto Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di deroga COVID-19 contengono le informazioni di cui all’allegato 4a numeri 2 e 3, segnata- mente l’indicazione, in forma leggibile meccanicamente, che per il titolare possono vigere misure di protezione alternative.

Art. 21c Validità 1 L’inizio e la durata di validità dei certificati di deroga COVID-19 sono basati sull’al- legato 4a numero 1. 2 La validità inizia al più presto il giorno in cui è stato rilasciato il certificato che prova che la persona non può farsi vaccinare né testare per motivi medici.

3 I certificati di deroga COVID-19 sono validi solo in Svizzera.

7 Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1. 8 RS 818.101.24 9 RS 811.11

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

Art. 25 cpv. 2 2 Per i seguenti certificati COVID-19 i certificati di firma utilizzati per la verifica non sono forniti a sistemi esteri: a. certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all’articolo 15 capoverso 3; b. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 3; c. certificati di deroga COVID-19 di cui all’articolo 21a capoverso 1.

Art. 29 cpv. 3 3 Chi riceve un certificato ai fini della verifica non può conservare né il certificato né le informazioni ivi contenute né utilizzarli per uno scopo diverso da quello della veri- fica. È fatta salva la registrazione della durata di validità del certificato presso le strut- ture alle quali hanno accesso solo persone che dispongono di un’autorizzazione per- sonale di accesso ripetuto. Le persone interessate devono preliminarmente essere informate adeguatamente sul tipo e sulla portata del trattamento dei dati e acconsen- tirvi espressamente.

II

1 Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4a secondo la versione qui annessa.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV La modifica del 1° ottobre 202110 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202011 è modificata come segue:

Cifra IV cpv. 2

2 Abrogato

10 RU 2021 594 11 RS 818.101.24

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

V 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 16 novem- bre 2021.

2 L’articolo 15 capoverso 3 entra in vigore il 30 novembre 2021.

3 Gli articoli 1 lettera a numero 4, 21a–21c e l’allegato 4a dell’ordinanza sui certificati COVID-19 nonché l’articolo 10 capoverso 3 e l’allegato 1 numero 2 lettera e dell’or- dinanza COVID-19 situazione particolare entrano in vigore il 14 dicembre 2021.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202012

Art. 26 cpv. 1 1 La Confederazione assume le spese effettive per le analisi per il SARS-CoV-2 alle condizioni di cui all’allegato 6 e fino agli importi massimi fissati nell’allegato 6.

10bis Non sono considerate particolarmente a rischio:

a. le donne incinte vaccinate contro la COVID-19, durante 365 giorni a partire dalla vaccinazione completa; b. le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite:

1. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-

CoV-2: per 365 giorni a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio,

2. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’arti-

colo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 202113 sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.

Allegato 1a N. 2 Il periodo durante il quale le persone vaccinate sono escluse dal divieto d’entrata di cui all’articolo 4 capoverso 1 è di 365 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione completa.

Allegato 6 N. 1.4.1 lett. n

1.4.1 La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli anti-

geni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale sol- tanto nei seguenti casi:

12 RS 818.101.24 13 RS 818.102.2

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

n. per le persone che non rientrano nelle lettere a–m, se è già stata sommi- nistrata loro una dose di vaccino, ma non sono ancora vaccinate secondo l’allegato 1a numero 1, per sei settimane dalla somministrazione della dose di vaccino; nel caso del vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen per 22 giorni.

N. 1.4.4 lett. b

1.4.4 Per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e i test rapidi

SARS-CoV-2 per uso professionale assume al massimo 77.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti: b. per l’analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 e il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale:

Prestazione Importo massimo

Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di pre- 11 fr. stazioni, di cui: – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità se- 6 fr. condo l’articolo 12 capoverso 2 LEp – per il disbrigo dell’incarico 5 fr.

Se eseguita su incarico di un altro fornitore di presta- 30 fr. zioni, di cui: – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità se- 6 fr. condo l’articolo 12 capoverso 2 LEp

– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il 24 fr. materiale necessario per il prelievo del campione

N. 3.1.4

3.1.4 Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo il numero 3.1.1

assume al massimo 8.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

Prestazione Importo massimo

Per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale, solo 6.00 fr. il materiale necessario per il test Per l’emissione del certificato di test COVID-19 2.50 fr.

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

2. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 202114

2bis Abrogato

Art. 10 cpv. 3 3 Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certi- ficato, il piano di protezione deve prevedere: a. misure per l’igiene; b. misure per l’attuazione della limitazione dell’accesso; c. misure per le persone con un certificato di deroga COVID-19 di cui all’arti- colo 21a dell’ordinanza del 4 giugno 202115 sui certificati COVID-19.

Art. 32a Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2021 Fino al 31 dicembre 2021, i documenti attestanti che una persona, per motivi medici, non può farsi vaccinare né testare sono equiparate ai certificati di cui all’articolo 3 capoverso 1. Per l’attestazione è richiesto un certificato rilasciato da un medico domi- ciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 200616 sulle professioni mediche.

Allegato 1 N. 2 lett. a ed e Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda: a. l’esecuzione ordinata e capillare dei controlli all’ingresso, inclusa l’istruzione del personale e la verifica elettronica dei certificati con l’applicazione per la verifica di cui all’articolo 29 dell’ordinanza del 4 giugno 202117 sui certificati COVID-19 o un’altra applicazione che possa validare i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari di cui all’articolo 28 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 e corrisponda ai principi di cui all’articolo 29 capoverso

2 lettere a e b dell’ordinanza sui certificati COVID-19;

e. le persone con un certificato di deroga COVID-19 di cui all’articolo 21a dell’ordinanza sui certificati COVID-19, in particolare l’obbligo per queste persone di portare una mascherina facciale.

14 RS 818.101.26 15 RS 818.102.2 16 RS 811.11 17 RS 818.102.2

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

Allegato 2 N. 1.2 1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. a) e le persone vaccinate sono esentate dall’obbligo della quarantena dei contatti dopo la vac- cinazione (art. 7 cpv. 2 lett. a) è di 365 giorni a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione.

N. 2

2 Persone guarite

Durante il seguente lasso di tempo gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall’obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b): a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2: dall’11° al 365° giorno dalla conferma del contagio; b. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 202118 sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.

3. Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori

del 23 giugno 202119

Allegato 2 N. 1.2 1.2 La durata di validità della vaccinazione è di 365 giorni a partire dalla vacci- nazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.

N. 2.1

2.1 Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:

a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2: dall’11° al 365° giorno dalla conferma del contagio; b. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’arti- colo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 202120 sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.

18 RS 818.102.2 19 RS 818.101.27 20 RS 818.102.2

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

Allegato della modifica dell’ordinanza sui certificati COVID-19 (cifra II)

Allegato 1

Contenuto generale dei certificati COVID-19

N. 4

4 Indicazione destinata ai certificati la cui validità

è limitata alla Svizzera «Il presente certificato è valido solo in Svizzera.»

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 653

Allegato della modifica dell’ordinanza sui certificati COVID-19 (cifra II)

Allegato 2 (art. 13, 14, 15 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19

N. 1.1

1.1 Inizio della validità:

a. per le vaccinazioni che prevedono due dosi di vaccino di cui ai numeri 3.2, 3.4 e 3.5: il giorno della somministrazione della seconda dose; b. per le vaccinazioni che prevedono una dose unica di cui ai numeri 3.1 e 3.5: il 22° giorno dopo la somministrazione della dose; c. per le vaccinazioni che prevedono lo schema di cui al numero 3.3: il giorno della somministrazione di una dose di cui ai numeri 3.1 e 3.2; d. in caso di somministrazione di dosi supplementari: il giorno della som- ministrazione della dose supplementare.

N. 1.2

1.2 Durata di validità:

a. per una vaccinazione di cui al numero 1.1 lettera a: 365 giorni dalla som- ministrazione dell’ultima dose; b. per una vaccinazione di cui al numero 1.1 lettera b: 365 giorni a partire dal 22° giorno dopo la somministrazione dellʼultima dose; c. per una vaccinazione di cui al numero 1.1 lettera d: 365 giorni.

N. 3

3 Completezza del programma vaccinale

3.1 Per vaccinazione completa s’intende la somministrazione di almeno una dose

del vaccino Ad26.COV2.S/Covid-19 Vaccine Janssen.

3.2 Per vaccinazione completa s’intende la somministrazione di almeno due dosi

dei seguenti vaccini: a. BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran; b. mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna; c. AZD1222/Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca; d. SARS-CoV-2 Vaccine della Sinopharm Beijing Institute of Biological Products (BIBP) Co., Ltd.; e. Coronavac (vaccino della Sinovac Life Sciences Co., Ltd).

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3.3 Per vaccinazione completa s’intende la somministrazione di almeno una dose

di uno dei vaccini di cui al numero 3.2, a condizione che la persona sia stata precedentemente contagiata dal SARS-CoV-2. Allʼattestazione del prece- dente contagio da SARS-CoV-2 si applicano le seguenti condizioni: a. lʼattestazione che la persona si è infettata deve basarsi su uno dei seguenti esami:

1. risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rileva-

mento del SARS-CoV-2,

2. risultato positivo di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professio-

nale secondo l’articolo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-

19 del 19 giugno 202021,

3. risultato positivo di un'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-

2 secondo l’articolo 16 capoverso 3;

b. tra il prelievo del campione e la vaccinazione devono essere trascorsi al- meno 28 giorni.

3.4 Per vaccinazione completa s’intende la somministrazione delle seguenti com-

binazioni di vaccini: a. BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran e mRNA-1273 / Spikevax / Co- vid-19 Vaccine Moderna; b. AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca e BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran; c. AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca e mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna.

3.5 I vaccini che presentano comprovatamente la stessa composizione, ma sono

immessi in commercio da un licenziatario con un altro nome sono equiparati ai vaccini menzionati nei numeri 3.1–3.4. È considerata dimostrata l’equiva- lenza per i seguenti prodotti su licenza di vaccini: a. prodotti su licenza di AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine Astra- Zeneca: – Covishield / ChAdOx1_nCoV-19 – Covid-19 vaccine recombinant (vaccinazione della Fundação Insti- tuto Oswaldo Cruz [FIOCRUZ]) – R-Covi (vaccinazione di R-Pharma)

21 RS 818.101.24

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Allegato della modifica dell’ordinanza sui certificati COVID-19 (cifra II)

Allegato 3 (art. 17, 18 cpv. 1 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19

N. 1.1

1.1 Inizio della validità:

a. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 ca- poverso 1: l’11° giorno successivo a quello del primo risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2; b. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 ca- poverso 3: il giorno del prelievo del campione per l’analisi per gli anti- corpi contro il SARS-CoV-2.

N. 1.2

1.2 Durata di validità:

a. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 ca- poverso 1: 365 giorni calcolati dal giorno del risultato del test di cui al numero 1.1 lettera a; b. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 ca- poverso 3: 90 giorni calcolati dal giorno dell’analisi di cui al numero 1.1 lettera b.

N. 2

2 Informazioni sulla malattia contratta e sul momento

della guarigione

2.1 Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capo-

verso 1: a. malattia contratta («COVID-19»); b. data del primo risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2; c. inizio della validità del certificato; d. fine della validità del certificato.

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2.2 Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capo-

verso 3: a. malattia per la quale è stata effettuata l’analisi per il rilevamento di anti- corpi («COVID-19»); b. data del prelievo del campione per l’analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2; c. risultato («rilevato»); d. struttura o istituzione responsabile dell’esecuzione dell’analisi per gli an- ticorpi.

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Allegato della modifica dell’ordinanza sui certificati COVID-19 (cifra II)

Allegato 4a

Disposizioni particolari sui certificati di deroga COVID-19

1 Durata di validità

La durata di validità è di 365 giorni.

2 Informazioni contenute nei certificati di deroga COVID-19

a. Inizio della validità b. Servizio responsabile dell’emissione

3 Indicazione sul rispetto di misure di protezione alternative

«Alle manifestazioni e nelle strutture per le quali vige l’obbligo del certificato, il tito- lare può essere tenuto a portare una mascherina facciale, conformemente al piano di protezione applicabile.»

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