AS 2021 680
Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente un’entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 della legge sulle epizoozie
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Ordinanza concernente un’entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 della legge sulle epizoozie
del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto il numero III capoverso 2 della modifica del 19 giugno 20201 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie, ordina:
Articolo unico
1 Entrano in vigore il 1° gennaio 2022:
a. gli articoli 7a capoversi 1 e 57, 15a abrogazione capoverso 3 (versione RU 1999 1347) e 45b capoverso 4 (n. I); e b. l’articolo 165gbis capoverso 2 della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura (n. II).
2 L’articolo 57a capoverso 2 entra in vigore in un secondo tempo.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RU 2020 5749; disposizioni già in vigore: RU 2020 5749 pag. 5755
2 RS 916.40 3 RS 910.1
2021-3630 RU 2021 680
Entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 RU 2021 680 della legge sulle epizoozie. O