AS 2021 760
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del 17 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 In tutta l’ordinanza «DEFR» è sostituito con «DFI».
2 In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 75, «UFAG» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «servizio d’omologazione».
1 In situazioni che impongono un intervento celere, d’intesa con i servizi interessati il servizio d’omologazione può vietare l’importazione, l’immissione sul mercato e l’im- piego di prodotti fitosanitari che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo, degli animali o dell’ambiente.
Art. 5 cpv. 1 e 4, frase introduttiva
1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) iscrive un nuovo principio attivo
nell’elenco dei principi attivi approvati di cui all’allegato 1, se il principio attivo è stato esaminato nel quadro di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosani- tario e adempie i criteri di cui all’articolo 4. 4 I principi attivi designati come principi attivi a basso rischio secondo l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/20092 sono designati come tali nell’allegato 1. Il DFI può designare altri principi attivi come principi attivi a basso rischio se:
1 RS 916.161
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2.
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Art. 8 cpv. 3 3 Se il servizio d’omologazione conclude che non sono più soddisfatti i criteri di ap- provazione previsti dall’articolo 4 o che non sono state fornite le informazioni ulteriori di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera f, propone al DFI di revocare l’approvazione del principio attivo oppure modifica le condizioni o le restrizioni di cui all’articolo 5 capoverso 2.
Art. 10 cpv. 2 2 Può, su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rinunciare allo stralcio di un principio attivo dall’allegato 1, qualora non esista un’alternativa alla sua utilizzazione per lottare contro un organismo nocivo e a condizione che, mediante un uso conforme alle prescrizioni, non abbia alcun ef- fetto nocivo sulla salute umana. In tal caso l’impiego di tale principio attivo sarà limi- tato a tale uso. L’approvazione dei principi attivi in questione è regolarmente riesami- nata. Per quanto riguarda la partecipazione dei dipartimenti si applicano gli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione (LOGA).
3 I macrorganismi considerati organismi alloctoni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza del 10 settembre 20084 sull’emissione deliberata nell’am- biente (OEDA) e i microrganismi non possono essere approvati quali sostanze di base.
Art. 14 cpv. 2 lett. a
2 In deroga al capoverso 1, non è richiesta un’omologazione nei casi seguenti:
a. immissione sul mercato e uso di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo conformemente all’articolo 41; se i prodotti fitosanitari sono o contengono or- ganismi, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 9 maggio 20125 sull’impiego confinato e dell’OEDA6;
Art. 17 cpv. 5 5 I principi uniformi di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono fis- sati nell’allegato 9 e precisano i criteri di cui al capoverso 1. D’intesa con il DEFR e il Dipartimento federale dellʼambiente, dei trasporti, dellʼenergia e delle comunica- zioni, il DFI può adattare l’allegato 9. Per quanto riguarda la partecipazione dei dipar- timenti si applicano gli articoli 62a e 62b LOGA7.
3 RS 172.010 4 RS 814.911 5 RS 814.912 6 RS 814.911 7 RS 172.010
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Art. 62 cpv. 2 2 I titolari di autorizzazioni e gli importatori di prodotti fitosanitari che figurano nell’elenco di cui all’articolo 36 e che sono destinati a essere rivenduti comunicano annualmente all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) tutti i dati necessari concer- nenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari.
Art. 71 cpv. 1 1 Il servizio d’omologazione per i prodotti fitosanitari è aggregato all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Art. 72 Servizi di valutazione
1 Sono servizi di valutazione:
a. l’UFAM; b. l’USAV; c. l’UFAG; d. la SECO. 2 Per la valutazione dei prodotti fitosanitari i servizi di valutazione tengono conto dei documenti tecnici e di altre linee guida relative ai prodotti fitosanitari in questione adottate dall’UE.
Art. 72a Compiti dell’UFAM
1 L’UFAM valuta:
a. l’etichettatura e la classificazione dei prodotti fitosanitari in relazione alla pe- ricolosità per l’ambiente e ai pericoli fisico-chimici; b. la durata di permanenza e la distribuzione dei prodotti fitosanitari nell’am- biente; c. gli effetti dei prodotti fitosanitari sugli uccelli e su altri vertebrati terrestri, sugli organismi acquatici e su altre specie non bersaglio al di fuori della su- perficie agricola trattata. 2 In caso di prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati, i compiti dell’UFAM sono retti dalle disposizioni dell’OEDA8.
Art. 72b Compiti dell’USAV L’USAV valuta: a. l’etichettatura e la classificazione dei prodotti fitosanitari in relazione ai peri- coli per la salute; b. la tossicità dei prodotti fitosanitari per l’uomo;
8 RS 814.911
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c. gli effetti dei prodotti fitosanitari:
1. sulla salute degli utilizzatori non professionali, dei residenti e degli
astanti,
2. sui vertebrati da combattere;
d. gli effetti sulla salute dell’uomo di eventuali residui di prodotti fitosanitari in o su derrate alimentari.
Art. 72c Compiti dell’UFAG L’UFAG, unitamente alle sue Stazioni federali di ricerche agronomiche (Agroscope) e all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), valuta: a. l’efficacia dei prodotti fitosanitari contro gli organismi nocivi e gli effetti su piante e prodotti vegetali; b. gli effetti dei prodotti fitosanitari su specie non bersaglio, sulla fertilità del suolo e sulle api nelle superfici agricole trattate; c. gli effetti dello stralcio di un principio attivo dall’allegato 1 (art. 10) oppure della modifica o della revoca di un’autorizzazione (art. 29 e 29a) sulla produ- zione agricola, le domande d’autorizzazione per un uso minore (art. 35) e le domande d’omologazione in situazione d’emergenza (art. 40); d. il comportamento di residui di prodotti fitosanitari su piante utili e raccolti; e. l’identità e le proprietà fisico-chimiche dei prodotti fitosanitari.
Art. 72d Compiti della SECO La SECO valuta gli effetti dei prodotti fitosanitari sulla salute degli utilizzatori pro- fessionali e sui lavoratori i quali, dopo l’utilizzazione di un prodotto fitosanitario, sono esposti a un carico. A tal fine, si basa sulla valutazione tossicologica del prodotto fitosanitario effettuata dall’USAV.
Art. 73 cpv. 1 lett. c e 7
1 Il servizio d’omologazione svolge i compiti seguenti:
c. decide, d’intesa con i servizi di valutazione, in merito alle domande di auto- rizzazione di un prodotto fitosanitario. 7 Per quanto riguarda la partecipazione dei servizi di valutazione si applicano gli arti-
Art. 77 cpv. 1 1 Per l’importazione di prodotti fitosanitari per scopi professionali o commerciali oc- corre un permesso generale d’importazione (PGI). Quest’ultimo è rilasciato dall’UFAG.
9 RS 172.010
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Art. 79 L’obbligo di pagare emolumenti per atti amministrativi secondo la presente ordinanza e il calcolo degli stessi sono retti dall’ordinanza del 30 ottobre 198510 sulle tasse dell’USAV.
Art. 80 cpv. 1 1 I Cantoni sono responsabili della sorveglianza del mercato dei prodotti fitosanitari e del controllo dell’uso conforme alle prescrizioni dei prodotti fitosanitari. In via sussi- diaria, i compiti sono assunti dai seguenti servizi: a. il compito della sorveglianza del mercato dei prodotti fitosanitari: dal servizio d’omologazione, in collaborazione con l’UFAG; b. i compiti del controllo dell’uso conforme alle prescrizioni dei prodotti fitosa- nitari nell’agricoltura: dall’UFAG.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
17 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
10 RS 916.472
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Allegato (n. II)
Modifica di altri atti normativi
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 28 giugno 200011 sull’organizzazione
del Dipartimento federale dell’interno
Art. 12 cpv. 1, 2 lett. g e h, 3 e 6 1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il centro di competenza della Confederazione nei settori della sicurezza alimentare e degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della protezione delle specie nel commer- cio internazionale. 2 Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l’USAV persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: g. valutare i prodotti fitosanitari per quanto concerne i loro effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori non professionali, dei residenti e degli astanti; h. garantire che i prodotti fitosanitari siano omologati conformemente alle pre- scrizioni. 3 L’USAV prepara e partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori della sicu- rezza alimentare e degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della protezione delle specie nel commercio internazionale. Controlla e coordina la loro esecuzione.
6 AllʼUSAV è aggregato amministrativamente e tecnicamente il servizio d’omologa-
zione dei prodotti fitosanitari.
11 RS 172.212.1
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2. Ordinanza del 10 settembre 200812 sull’emissione deliberata
nell’ambiente
Art. 26 lett. e A seconda del prodotto, l’autorizzazione di cui all’articolo 25 è rilasciata da uno dei seguenti servizi federali nell’ambito della procedura di autorizzazione determinante nel caso specifico:
Prodotto Autorità competente per il Atto che stabilisce la procedura di auto- rilascio dell’autorizzazione rizzazione determinante
e. Prodotti fitosanitari USAV ordinanza del 12 maggio 201013 sui prodotti fitosanitari
3. Ordinanza del 16 giugno 200614 sulle tasse UFAG
Allegato 1 n. 6 Abrogato
4. Ordinanza del 30 ottobre 198515 sulle tasse dell’USAV
Art. 1 La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali, dell’omo- logazione di prodotti fitosanitari e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
12 RS 814.911 13 RS 916.161 14 RS 910.11 15 RS 916.472
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Titolo prima dell’articolo 24c Sezione 10: Omologazione di prodotti fitosanitari
Per gli esami e i controlli secondo l’ordinanza del 12 maggio 201016 sui prodotti fito- sanitari (OPF), l’USAV riscuote le seguenti tasse: Fr.
a. trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 5 e 6 OPF (art. 21 cpv. 1–5 OPF) 2500.– b. trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i docu- menti secondo l’allegato 6 OPF (art. 21 cpv. 1–4 OPF) 1400.– c. trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte da 400.– dei documenti secondo l’allegato 6 OPF (art. 21 cpv. 7 OPF) a 1000.– d. rilascio di un’autorizzazione con l’utilizzazione di dati di un precedente richiedente, previo consenso di quest’ultimo, 400.– per un prodotto fitosanitario identico (art. 22 OPF) e. esperimenti e analisi nell’ambito dell’esame di una domanda (art. 24 cpv. 3 OPF):
1. analisi chimiche e fisico-chimiche da 30.– a 500.–
2. esperimenti biologici da 1900.–
a 11 000.– f. rilascio di certificati (art. 20 OPF) 60.– g. rilascio di un permesso di vendita (art. 43 OPF) 200.– h. trattamento di una domanda d’omologazione di prodotti fito- sanitari omologati all’estero che corrispondono a prodotti fi- tosanitari autorizzati in Svizzera (art. 36 cpv. 3 OPF) 50.–
16 RS 916.161