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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 17 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Art. 134bis Abrogato

Art. 134ter Annuncio dell’utilizzazione sistematica del numero AVS 1 Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate conformemente all’articolo 153c capoverso 1 LAVS a utilizzare sistematicamente il numero AVS annunciano tale uti- lizzazione all’UCC. Possono effettuare un annuncio collettivo.

2 L’annuncio comprende in particolare:

a. la denominazione dell’autorità, dell’organizzazione o della persona autoriz- zata a utilizzare sistematicamente il numero AVS; b. la designazione della persona responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l’articolo 153d lettera b LAVS; c. la base legale su cui si fonda l’utilizzazione sistematica del numero AVS e la menzione dei compiti legali il cui adempimento richiede questa utilizzazione sistematica.

1 RS 831.101

2021-3784 RU 2021 800

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3 Qualsiasi modifica dei dati indicati nell’annuncio deve essere comunicata immedia- tamente all’UCC.

Art. 134quinquies Misure per garantire l’utilizzazione del numero AVS corretto 1 Il numero AVS può essere registrato automaticamente in una banca dati se è stato comunicato: a. mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quater capoversi 2–4; b. da un organo esecutivo dell’AVS, Infostar, SIMIC, E-VERA oppure Ordipro. 2 La registrazione manuale è possibile unicamente dopo la verifica di un numero di controllo. 3 Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il nu- mero AVS sono tenute a far verificare periodicamente dall’UCC la correttezza di tutti i numeri AVS e dei relativi dati personali registrati nelle loro banche dati mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quater capoverso 2 o 4.

Art. 134sexies–134octies Abrogati

Art. 174 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

1 All’UCC incombono, oltre a quelli indicati nell’articolo 71 LAVS e negli arti-

coli 133bis, 134ter–134quinquies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti: a. Abrogata

II L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

17 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (cifra II)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I L’ordinanza del DFI del 7 novembre 20072 sugli standard minimi delle misure tecni- che e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS è abrogata.

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza 3 dell’11 agosto 19993 sull’asilo

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 1e capoverso 2 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «nu- mero AVS».

2. Ordinanza VIS del 18 dicembre 20134

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 10 capoverso 1 lettera e «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

3. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20065

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 4 cpv. 2 lett. c 2 La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie se- guenti: c. numero AVS.

2 RU 2007 5281 3 RS 142.314 4 RS 142.512 5 RS 142.513

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4. Ordinanza del 20 settembre 20026 sui documenti d’identità

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 10 capoverso 5 lettera h e nell’allegato 1 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

5. Ordinanza del 3 ottobre 20037 sull’amministrazione parlamentare

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 6c capoverso 3 lettera d «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

6. Ordinanza del 25 novembre 20208 sulla trasformazione digitale

e l’informatica

Art. 27 cpv. 1 lett. c n. 8

1 I dati centralizzati nel sistema GDB provengono dalle fonti seguenti:

c. registri della Confederazione seguenti:

8. registro centrale degli assicurati AVS.

7. Ordinanza del 19 ottobre 20169 sui sistemi di gestione delle identità e

sui servizi di elenchi della Confederazione Sostituzione di un’espressione Nell’allegato «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

8. Ordinanza del 28 aprile 200410 sullo stato civile

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 8 lett. b I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile: b. numero AVS;

6 RS 143.11 7 RS 171.115 8 RS 172.010.58 9 RS 172.010.59 10 RS 211.112.2

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9. Ordinanza del 17 ottobre 200711 sul registro commercio

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 10 lettera a «numero di assicurato AVS» è sostituito con «nu- mero AVS».

10. Ordinanza Ordipro del 22 marzo 201912

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Art. 5 cpv. 4 4 I numeri AVS registrati in Ordipro sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194713 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.

11. Ordinanza E-VERA del 17 agosto 201614

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Art. 6 cpv. 2 2 I numeri AVS registrati in E-VERA sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194715 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.

12. Ordinanza Plato del 25 settembre 202016

Sostituzione di un’espressione Nell’allegato «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

11 RS 221.411 12 RS 235.21 13 RS 831.101 14 RS 235.22 15 RS 831.101 16 RS 235.26

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13. Ordinanza del 30 giugno 199317 sulle rilevazioni statistiche

Sostituzione di espressioni Nell’allegato «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

14. Ordinanza del 21 novembre 200718 sull’armonizzazione dei registri

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

15. Ordinanza del 19 dicembre 200819 sul censimento

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 10 capoverso 3, «numero di assicurato AVS» è sostituito con «nu- mero AVS».

16. Ordinanza del 30 giugno 199320 sul Registro delle imprese

e degli stabilimenti Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 3a capoverso 1 lettere c ed e «numero di assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

17. Ordinanza dell’11 febbraio 200421 sulla circolazione

stradale militare Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 27 capoverso 1ter «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «nu- mero AVS».

18. Ordinanza del 16 dicembre 200922 sui sistemi

d’informazione militari Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

17 RS 431.012.1 18 RS 431.021 19 RS 431.112.1 20 RS 431.903 21 RS 510.710 22 RS 510.911

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19. Ordinanza del 22 novembre 201723 concernente l’obbligo

di prestare servizio militare Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 102 capoverso 1 lettera a numero 8 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

20. Ordinanza del 21 novembre 201824 sull’equipaggiamento personale

dei militari Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 31 capoverso 1 lettera b «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

21. Ordinanza del 2 luglio 200825 sulle armi

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 68 cpv. 2 lett. a 2 L’autorità competente del Cantone di domicilio comunica all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l’autorizzazione oppure cui è stata confiscata l’arma: a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo, la cittadinanza e il numero AVS, nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell’autorizzazione o alla confisca dell’arma;

22. Ordinanza del DDPS del 29 novembre 201326

sull’identificazione militare Sostituzione di un’espressione Negli articoli 5 capoverso 1 lettera a e 6 lettera a numero 1 «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

23 RS 512.21 24 RS 514.10 25 RS 514.541 26 RS 518.01

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23. Ordinanza dell’11 novembre 202027 sulla protezione civile

Sostituzione di un’espressione Nell’allegato 3 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

24. Ordinanza del 27 novembre 200928 sull’IVA

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 134 lettera a «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «nu- mero AVS».

25. Ordinanza del 23 novembre 201629 sullo scambio automatico

internazionale di informazioni a fini fiscali Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 32 capoverso 1 lettera a «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

26. Ordinanza del 9 marzo 200730 sulla radiotelevisione

Art. 67a cpv. 1 lett. e 1 Il DFAE mette a disposizione dell’organo di riscossione i seguenti dati provenienti dal sistema d’informazione Ordipro su tutte le persone esentate dal canone conforme- mente all’articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV: e. numero AVS.

27. Ordinanza del 16 marzo 200731 sui trapianti

Sostituzione di un’espressione Nell’allegato 2 «numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194632 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

27 RS 520.11 28 RS 641.201 29 RS 653.11 30 RS 784.401 31 RS 810.211 32 RS 831.10

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28. Ordinanza del 27 giugno 200733 sulle professioni mediche

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 5 capoverso 2 lettera e «numero d’assicurato di cui all’articolo 50e ca- poverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194634 sull’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

29. Ordinanza del 5 aprile 201735 sul registro LPMed

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 3 capoverso 1 lettera f «numero d’assicurato di cui all’articolo 50e ca- poverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194636 sull’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

2 Nell’allegato 1, «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

30. Ordinanza del 13 dicembre 201937 sul registro LPSan

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 4 capoverso 1 lettera e «numero d’assicurato di cui all’articolo 50e ca- poverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194638 sull’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

2 Nell’allegato, «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

31. Ordinanza del 26 aprile 201739 sulla radioprotezione

Art. 73 cpv. 1 lett. c 1 I seguenti dati relativi a persone professionalmente esposte a radiazioni sono memo- rizzati nel registro centrale delle dosi: c. numero AVS;

33 RS 811.112.0 34 RS 831.10 35 RS 811.117.3 36 RS 831.10 37 RS 811.216 38 RS 831.10 39 RS 814.501

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32. Ordinanza del 22 marzo 201740 sulla cartella informatizzata

del paziente

Art. 6 cpv. 2 lett. e 2 La comunità di riferimento comunica all’UCC i seguenti dati per l’attribuzione del numero d’identificazione del paziente: e. numero AVS.

33. Ordinanza dell’11 aprile 201841 sulla registrazione delle malattie

tumorali Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Art. 10 cpv. 3 lett. a n. 2

3 Sono comunicati i seguenti dati:

a. sulla persona deceduta:

2. numero AVS,

34. Ordinanza del 20 agosto 201442 sul sistema d’informazione

del servizio civile Sostituzione di un’espressione Nell’allegato «numero di assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

35. Ordinanza del 3 ottobre 199443 sul libero passaggio

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 1 cpv. 1 e 19abis cpv. 3 lett. a «numero AVS degli assicurati» è sostituito con «numero AVS».

40 RS 816.11 41 RS 818.331 42 RS 824.095 43 RS 831.425

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36. Ordinanza del 27 giugno 199544 sull’assicurazione malattie

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 59 capoverso 1 lettera e «numero d’assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194645 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

2 Nell’articolo 105g lettera e «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «nu-

mero AVS».

37. Ordinanza del 14 febbraio 200746 sulla tessera d’assicurato

per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 3 cpv. 1 lett. b

1 L’assicuratore indica i dati seguenti sulla tessera d’assicurato:

b. numero AVS;

Art. 5 Numero AVS 1 Prima di rilasciare la tessera d’assicurato, l’assicuratore verifica il numero AVS presso il servizio competente e, se del caso, ne dispone l’attribuzione. 2 Adotta le misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 153d della legge federale del 20 dicembre 194647 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti al fine di pro- teggere il numero AVS. 3 I fornitori di prestazioni annunciano all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS l’utilizzazione sistematica del numero AVS conformemente all’articolo 134ter dell’or- dinanza del 31 ottobre 194748 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Possono designare un servizio incaricato di procedere a un annuncio collettivo.

38. Ordinanza del DFI del 20 marzo 200849 concernente i requisiti

tecnici e grafici della tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Sostituzione di un’espressione Negli allegati 1 e 4 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

44 RS 832.102 45 RS 831.10 46 RS 832.105 47 RS 831.10 48 RS 831.101 49 RS 832.105.1

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39. Ordinanza del 19 ottobre 201650 sulla compensazione dei rischi

nell’assicurazione malattie Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 6 capoverso 1 lettera b «numero d’assicurato AVS secondo l’arti- colo 83 LAMal» è sostituito con «numero AVS».

40. Ordinanza del 31 ottobre 200751 sugli assegni familiari

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 18a capoverso 1 lettere a e b «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

41. Ordinanza del 31 agosto 198352 sull’assicurazione contro

la disoccupazione Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

42. Ordinanza del 26 maggio 202153 sui sistemi d’informazione AD

Sostituzione di un’espressione Nell’allegato 1, «numero di assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

43. Ordinanza del 18 giugno 202154 sui sistemi d’informazione

consolare del Dipartimento federale degli affari esteri Sostituzione di un’espressione Negli allegati 1 e 2 «numero d’assicurato (AVS)» è sostituito con «numero AVS».

50 RS 832.112.1 51 RS 836.21 52 RS 837.02 53 RS 837.063.1 54 RS 852.12

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